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Ordinanza — n. 16317/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects clerical errors in civil party names and birth dates in a criminal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16317/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered the correction of clerical errors regarding the civil parties' names and birth dates in a prior judgment. The appellate court clerk identified discrepancies between the judgment's header and the authenticated power of attorney and official birth certificates. Since the error was deemed non-determinative to the act's validity, the Court applied Article 130 of the Code of Criminal Procedure to mandate the correction.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; Clerical errors in party identification that do not affect the essential content of a judgment may be corrected via Article 130 of the Code of Criminal Procedure without nullifying the act.

Parole chiave

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clerical error correction Code of Criminal Procedure party identification non-determinative error Italian jurisprudence judgment rectification civil party names

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
Trattandosi di errore materiale, non determinante nullità dell'atto, in quanto non incidente sul suo contenuto essenziale, questa Corte dispone farsi luogo, ex art. 130 cod. proc. pen., alla correzione nei termini di cui al presente dispositivo.
art. 130 cod. proc. pen
Trattandosi di errore materiale, non determinante nullità dell'atto, in quanto non incidente sul suo contenuto essenziale, questa Corte dispone farsi luogo, ex art. 130 cod. proc. pen., alla correzione nei termini di cui al presente dispositivo.

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Testo completo

rrore materiale nel procedimento promosso da: Marra Filomena nato a TORRE ANNUNZIATA il 01/04/1934; Miranda Vincenzo nato a SCAFATI il 12/01/1971 parti civili già costituite nel procedimento a carico di: Mormile Aniello nato a NAPOLI il 03/12/1986 della sentenza del 08/01/2026 della CORTE di CASSAZIONE di Roma. Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generaleMOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con decreto del 5/2/2026, il Presidente della Quarta sezione penale di questa Corte di Cassazione, su ,richiesta della Cancelleria della Corte d'assise i ' t t, 4 G L E- 7 12, 4 d'appello di Napoli, ha disposto jevuD eders-jí eX art.130 cod. proc. pen., previa -I 4 iscrizione a ruolo del procedimento, /9 1b,_ correzione dell'errore materiale segnalato in relazione alla sentenza emessa dalla Quarta sezione penale di questa Corte in data 8/1/2026, nel procedimento n. R.G. 2415/2026.

Nella sentenza predetta le parti civili ricorrenti Marra Filomena e Miranda Vincenzo - i cui ricorsi erano stati dichiarati inammissibili - erano state condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa ammende. Il funzionario della Cancelleria della Corte d'assise di appello di Napoli, con nota del 4/2/2026, segnalava la non corrispondenza delle generalità delle parti civili condannate con quelle risultanti in atti, da cui emergevano le seguenti esatte generalità: Marra Filomena nata a Torre annunziata il 1/4/1943;

Miranda Vincenzo nato a Scafati il 12/1/1971. Il funzionario di cancelleria allegava alla richiesta l'atto di costituzione di parte civile e la nomina del difensore con procura speciale rilasciata dalle parti, le quali, nell'indicare le proprie generalità, avevano ivi apposto la loro sottoscrizione, autenticata dal difensore. Erano altresì acquisiti i rispettivi certificati anagrafici.

2. Sulla base di quanto precede, devono essere corrette le generalità delle parti civili ricorrenti indicate nella intestazione della sentenza di cui sopra.

3. Trattandosi di errore materiale, non determinante nullità dell'atto, in quanto non incidente sul suo contenuto essenziale, questa Corte dispone farsi luogo, ex art. 130 cod. proc. pen., alla correzione nei termini di cui al presente dispositivo. Alla Cancelleria è richiesto di annotare, ex art. 130, comma 2, cod. proc. pen., il presente provvedimento sull'originale della sentenza sopra indicata. P. P.Q.M