Sentenza — n. 16208/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAriesame di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Francesca CERONI, che haconcluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, con l’ordinanza del 20gennaio 2026 in epigrafe, ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza della Corte diappello di Roma in data 2 ottobre 2025 che aveva rigettato l’istanza di revoca odi sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata aLeonardo Corso con ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Velletri, insostituzione della custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza in data30 novembre 2024.2. Il Tribunale del riesame, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato l’appelloosservando: quanto alla dedotta mancanza di motivazione dell’ordinanzaimpugnata e della conseguente illegittimità della stessa per violazione dell’art.292, comma 2 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 292 cod. proc. pen, art. 274 cod.proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16208/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ha evidenziato che l'insieme delmateriale nella disponibilità del Corso delineava l'ampiezza del perimetro dellesue illecite attività, che spaziava dalla coltivazione e cessione dello stupefacente,alla fabbricazione e detenzione di armi e munizioni, ciò che, da solo, sarebbestato sufficiente a fondare una prognosi di pericolosità estremamente infausta.Ha osservato, inoltre, che la perquisizione presso l'abitazione del Corso erastata conseguente al rinvenimento, sul telefono del coimputato Ivanov Stivansequestrato il 25 marzo 2023, di alcune fotografie in cui erano raffigurati ingentiquantitativi di hashish e di marijuana e che, da accertamenti eseguiti,risultavano essere state scattate ad Ardea, in via della Favorita 10, quindi pressol'abitazione del Corso.
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riesame di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Francesca CERONI, che haconcluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, con l’ordinanza del 20gennaio 2026 in epigrafe, ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza della Corte diappello di Roma in data 2 ottobre 2025 che aveva rigettato l’istanza di revoca odi sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata aLeonardo Corso con ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Velletri, insostituzione della custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza in data30 novembre 2024.2. Il Tribunale del riesame, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato l’appelloosservando: quanto alla dedotta mancanza di motivazione dell’ordinanzaimpugnata e della conseguente illegittimità della stessa per violazione dell’art.292, comma 2 lett.
c) e c bis), cod. proc. pen., che la doglianza di motivazioneapparente era infondata perché la giurisprudenza di legittimità avevareiteratamente escluso che la disciplina contenuta nell’art. 292 cod. proc. pen.trovasse applicazione con riferimento ai provvedimenti incidenti sullo statuscautelare, diversi dall’ordinanza genetica; quanto alla dedotta violazione dell’art.274 cod. proc. pen. perché la concretezza e attualità del pericolo di reiterazionedel reato era definitivamente scemata, che la doglianza era infondata perché eradel tutto condivisibile la valutazione, contenuta nella ordinanza impugnata, sia diinsussistenza di elementi nuovi idonei a consentire una rivisitazione del giudiziocautelare in senso favorevole al Corso sia di proporzionalità della misura inesecuzione rispetto alla gravità del fatto, quale emergeva dalla perquisizione edalle circostanze della stessa, e alla personalità dell’appellante, quale emergevadal comportamento processuale del Corso.3.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma ha proposto ricorsoper cassazione Leonardo Corso, a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato adun unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale lamenta mancanza dimotivazione sui requisiti di concretezza e attualità delle esigenze cautelari.Si duole, in particolare, che il Tribunale del riesame - senza fornire unaadeguata motivazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione criminosa -abbia ritenuto sussistente il periculum libertatis sulla base di genericheconsiderazioni fondate esclusivamente sulla gravità del reato contestato,omettendo di valutare gli elementi sopravvenuti che attestano l’affievolimentodelle ragioni cautelari.4.
Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Francesca Ceroni, haconcluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il motivo di ricorso è inammissibile perché affetto da genericità peraspecificità “estrinseca”, in quanto non si confronta con le argomentazioni svoltenella ordinanza impugnata.È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorsoper cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati,che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportatedalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01;
Sez. 3,n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv. 281425 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012- dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).Il ricorrente lamenta mancanza di motivazione sui requisiti di concretezza edell’atto di appello con il quale aveva lamentato violazione dell’art. 274 cod.proc. pen., ma non si confronta con l’ordinanza impugnata che ha ritenuto deltutto condivisibile la valutazione, contenuta nella ordinanza della Corte diappello, sia di insussistenza di elementi nuovi idonei a consentire unarivisitazione del giudizio cautelare in senso favorevole al Corso sia diproporzionalità della misura in esecuzione rispetto alla gravità del fatto, qualeemergeva dalla perquisizione e dalle circostanze della stessa, e alla personalitàdell’appellante, quale emergeva dal comportamento processuale del Corso.In particolare, il Tribunale del riesame ha osservato che la perquisizioneall'interno e nelle pertinenze dell'abitazione del Corso aveva consentito dirinvenire, occultati in vario modo e in luoghi distinti, denaro contante, bilancini diprecisione, fogli di carta recanti una contabilità, n. 6 telefoni cellulari, semi dimarijuana, una sostanza costituente un acceleratore per la fioritura, altrasostanza per eliminare gli odori, nonché 4,8 kg. di sostanza stupefacente di tipohashish (dal quale erano ricavabili n. 54.640 dosi), 7 grammi di cocaina (dallaquale erano ricavabili n. 31 dosi), 2,30 grammi di marijuana (dalla quale eranoricavabili n. 6 dosi) nonché tre pistole automatiche cal. 9, prive di matricola e dialtri segni distintivi, realizzate trasformando pistole scacciacani in armi comunida sparo, e n. 129 proiettili dello stesso calibro.
Ha evidenziato che l'insieme delmateriale nella disponibilità del Corso delineava l'ampiezza del perimetro dellesue illecite attività, che spaziava dalla coltivazione e cessione dello stupefacente,alla fabbricazione e detenzione di armi e munizioni, ciò che, da solo, sarebbestato sufficiente a fondare una prognosi di pericolosità estremamente infausta.Ha osservato, inoltre, che la perquisizione presso l'abitazione del Corso erastata conseguente al rinvenimento, sul telefono del coimputato Ivanov Stivansequestrato il 25 marzo 2023, di alcune fotografie in cui erano raffigurati ingentiquantitativi di hashish e di marijuana e che, da accertamenti eseguiti,risultavano essere state scattate ad Ardea, in via della Favorita 10, quindi pressol'abitazione del Corso.
E da tali evidenze documentali il Tribunale del riesame hadedotto che il Corso già nel 2023 praticava le stesse illecite attività accertate nelnovembre del 2024 e quindi aveva, a dispetto della sua giovanissima età, datempo stabilito legami con contesti criminali di spessore, presso i quali siriforniva di armi e di sostanza stupefacente, che poi cedeva a terzi.Ha osservato, inoltre, che il Corso si era avvalso della facoltà di nonrispondere in occasione dell'interrogatorio reso all'udienza di convalida e cheanche nelle spontanee dichiarazioni rese nel giudizio abbreviato ha prospettatoargomenti a sua difesa (l'aver commesso i reati per aiutare economicamente lasua famiglia) del tutto inverosimili.Ha osservato, poi, che il prospettato interesse del Corso allo svolgimento disolo finalizzato ad ottenere un più benevolo trattamento cautelare.Ha osservato, infine, che, a fronte di un quadro cautelare immutato, anchela durata della custodia sofferta non poteva assurgere ad indice di attenuazionedelle esigenze cautelari, essendo consolidato, nella giurisprudenza di legittimità,il principio secondo cui l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari nonpuò derivare né dal mero decorso del tempo di esecuzione della misura, nédell'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi, invece, valutareulteriori elementi di sicura valenza sintomatica del mutamento della situazioneapprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022,01;
Sez. 6, n. 4948 del 10/07/2019, dep. 2020, Vaglia, Rv. 278203 – 01; Sez. 1,n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832 – 01).Con le argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame nella ordinanzaimpugnata il ricorrente non si confronta, esponendosi quindi al giudizio diinammissibilità.4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellasomma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila infavore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpaquanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 08/04/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteLuca Lorenzetti Eugenia Serrao