Sentenza — n. 14937/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA6/07/2025 della Corte d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto in data 01/06/2023 da Andrea Bondini avverso lasentenza emessa il 24/03/2023 dal Tribunale di Sondrio, perché l’atto di impugnazione,presentato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 e prima della legge 9 agosto2024, n. 114, era non solo privo di alcuna dichiarazione e/o elezione di domiciliodell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione giudizio, ma nonconteneva neppure alcun richiamo a precedenti dichiarazioni e/o elezioni di domicilio(Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 14937/2026 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice Alvaro, Rv. 287855 - 02).2. Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato chesolleva un unico motivo con cui deduce l’inosservanza degli artt. 164 e 581 cod. proc.pen., sostenendo che via sia in atti l’elezione di domicilio che il Bondini fece al momentodella contestazione dell’addebito in data 30/03/2020; elezione di domicilio peraltroindicata nell’intestazione della sentenza di primo grado.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso siadichiarato inammissibile.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
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6/07/2025 della Corte d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto in data 01/06/2023 da Andrea Bondini avverso lasentenza emessa il 24/03/2023 dal Tribunale di Sondrio, perché l’atto di impugnazione,presentato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 e prima della legge 9 agosto2024, n. 114, era non solo privo di alcuna dichiarazione e/o elezione di domiciliodell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione giudizio, ma nonconteneva neppure alcun richiamo a precedenti dichiarazioni e/o elezioni di domicilio(Sez.
U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice Alvaro, Rv. 287855 - 02).2. Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato chesolleva un unico motivo con cui deduce l’inosservanza degli artt. 164 e 581 cod. proc.pen., sostenendo che via sia in atti l’elezione di domicilio che il Bondini fece al momentodella contestazione dell’addebito in data 30/03/2020; elezione di domicilio peraltroindicata nell’intestazione della sentenza di primo grado.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso siadichiarato inammissibile.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è inammissibile.2. Nella specie trova applicazione, in ragione della data di proposizione dell’atto diappello (01/06/2023), l’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150. Giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte,esprimendosi sull’interpretazione dell’anzidetta disposizione e sui profili di dirittointertemporale - atteso che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod.proc. pen. è stata abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (in vigore dal 25 agosto2024) - hanno stabilito il principio per il quale, in tema di impugnazioni, “l'onere deldeposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena diinammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.,può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a unaprecedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicoloprocessuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cuieseguire la notificazione” (Sez.
U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De FeliceAlvaro, Rv. 287855 – 02).Tanto premesso, la Corte territoriale ha rilevato non solo che il difensore non avevaprovveduto a depositare alcuna dichiarazione e/o elezione di domicilio dell'imputato aifini della notificazione del decreto di citazione giudizio, ma che l’impugnazione stessanon conteneva alcun richiamo a precedenti dichiarazioni e/o elezioni di domicilio.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 9 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela Dawan Ugo Bellini