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Ordinanza — n. 14856/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses direct appeal to Cassation for revocation of legal aid, ordering transfer to Tribunal President for opposition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14856/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's direct appeal to Cassation regarding the revocation of legal aid, ordering instead that the case be sent back to the Tribunal President. The appellant argued that the revocation was based on an error by the tax authority, but the Court determined that when a judge revokes legal aid ex officio, only opposition is available. Since the revocation here followed information from the tax authority, the appellant could have filed an opposition, making the direct Cassation appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 99, 112, 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; When legal aid is revoked by a judge ex officio, direct appeal to Cassation is inadmissible, requiring opposition to the Tribunal President, whereas revocation upon administrative request allows direct Cassation appeal or opposition.

Parole chiave

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legal aid revocation ex officio power Cassation appeal admissibility opposition procedure TUSG provisions judicial competence tax authority information costi della campagna

Disposizioni normative citate

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Art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
228667).Su tale assetto è intervenuta la legge 168/05 di conversione del d.l.115/2015 che ha previsto espressamente la possibilità della revoca d'ufficio daparte del magistrato (art. 112 co.
Art. 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo
Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016
cit., perviolazione di legge (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep.
Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021
(Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021,dep.
Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017
Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Rv.270851 - 01), mentre non è esperibile il ricorso per cassazione (Sez.
Sez. 4, Ordinanza n. 47812 del 08/10/2019
Sez. 4, n. 8265 del 27/01/2026
Sez. 4, Ordinanza n. 39835 del 20/11/2025
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Testo completo

resso il Tribunale di Locri;Udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per latrasmissione degli atti al Tribunale di Locri, qualificandosi il ricorso comeopposizione ai sensi dell’art.99 del d.P.R. n.115 del 2002;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con ordinanza depositata il 16/09/2025, il GIP presso il Tribunale di Locriha disposto la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio già statuita in favoredi Giuseppe De Marco, nell’ambito del procedimento penale avente n. 2004/2024R.G.N.R..Il giudice procedente ha osservato che, sulla base dei successiviaccertamenti compiuti dall’Agenzia delle Entrate, il ricorrente era risultato titolaredi un reddito superiore rispetto a quello dichiarato in sede di istanza per l’annod’imposta 2023, imponendosi quindi la revoca del decreto di ammissione algratuito patrocinio ai sensi dell’art.112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115(contenente il testo unico in materia di spese di giustizia, TUSG)2.

Avverso tale ordinanza ha proposto opposizione al Presidente delTribunale il difensore della suddetta parte istante.Nella quale ha rappresentato che il reddito indicato nella suddettacomunicazione era da ascrivere a un errore compiuto dal proprio datore di lavoroche, nella veste di sostituto di imposta, aveva duplicato l’invio telematico del CUDrelativo ai redditi per lavoro dipendente corrisposti nel 2023, avendo quindil’amministrazione finanziaria operato una sommatoria tra i due importi.3. Con ordinanza del 13/01/2026, il Presidente del Tribunale di Locri haritenuto che – essendo il provvedimento di revoca stato adottato su istanzadell’amministrazione finanziaria – l’opposizione andasse riqualificata come ricorsoper cassazione ai sensi dell’art.113 TUSG, disponendo la trasmissione degli atti aquesta Corte.4.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la trasmissione degli atti al Tribunale di Locri, qualificandosi il ricorsocome opposizione ai sensi dell’art.99 TUSG.5. In ordine al regime di impugnazione del decreto di revocadell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottato dal giudice procedenteai sensi dell’art.112 del TUSG, questa Corte ha rilevato che il provvedimento èimpugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall'art. 99,relativo alla decisione sull'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico,avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensivepreviste dalla previgente disciplina e, quindi, il "ricorso" al presidente dell'ufficiogiudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e il successivoricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto "ricorso" (cfr.Sez.

U. n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667).Su tale assetto è intervenuta la legge 168/05 di conversione del d.l.115/2015 che ha previsto espressamente la possibilità della revoca d'ufficio daparte del magistrato (art. 112 co. 1 lett. d)) nelle ipotesi di mancanza originaria osopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92, confermandola ricorribilità diretta del provvedimento che decide sulla richiesta di revoca ai sensidel citato art. 112 co. 1 lett. d) (art. 113).6. Così ricostruito il sistema impugnatorio in esame, punto di partenza èrappresentato dal fatto che il ricorso diretto per cassazione è previsto solo avversoil provvedimento di revoca adottato su richiesta dell'ufficio finanziario e non ancheavverso quello adottato d'ufficio dal giudice procedente.A tale proposito, questa Corte ha affermato il principio in base al quale nelcaso di revoca dell'ammissione al beneficio disposta su richiestadall'amministrazione finanziaria, l'interessato, ove non intenda proporreopposizione ai sensi dell'art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà diricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. cit., perviolazione di legge (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Rv. 269672 -01); mentre, nel caso in cui la revoca sia stata adottata ex officio il provvedimentodi revoca è reclamabile unicamente davanti al Presidente del Tribunale o dellaCorte di Appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmenteincompetente qualsiasi altro giudice. (Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021,dep. 2022, Rv. 282573 - 01;

Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Rv.270851 - 01), mentre non è esperibile il ricorso per cassazione (Sez. 4, Ordinanzan. 47812 del 08/10/2019, Rv. 277558 – 01).Ne consegue che, sulla base del sistema disegnato da questa Corte,l’impugnazione diretta del decreto di revoca mediante ricorso per cassazionecostituisce un rimedio esperibile in via, non necessaria, ma alternativa rispettoall’opposizione al capo dell’ufficio giudiziario procedente (cfr. anche, in partemotiva, Sez.4, n.8265 del 27/01/2026, n.m., nonché Sez.4, Ordinanza n.39835del 20/11/2025, n.m.).7.

Nel caso di specie, si verte quindi in ipotesi di revoca disposta a seguitodi informazioni rese dall’amministrazione finanziaria, avverso la quale – sulla basedei principi predetti – la parte già beneficiaria ben poteva esperire, in viaalternativa al ricorso per cassazione, il rimedio generale dell’opposizione.Per l’effetto, ravvisato che la competenza a trattare l’opposizione è stataerroneamente declinata dal Presidente del Tribunale, vertendosi in ipotesi dirimedio impugnatorio proposto ai sensi dell'art. 99 TUSG, ne consegue latrasmissione degli atti al suddetto organo giurisdizionale.

P.Q.MDispone la restituzione degli atti al tribunale di Locri per l'ulteriore corso.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO MARI ANDREA MONTAGNI