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Sentenza — n. 14854/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14854/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14854/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nza del 27/01/2026 del GIP TRIBUNALE di Torino.Udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Vignale;lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore generaleAlessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 27 gennaio 2026 il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Torino, su concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato aElidjon Toska la pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed € 14.000 di multa perle seguenti violazioni degli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. 73, comma 1, 80,comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesse a Nichelino (TO) il 21 giugno2025 in concorso con Adriana Saccomanno (nei cui confronti si è procedutoseparatamente):- cessione ad Arjan Malo di n. 7 panetti di cocaina da un chilo ciascuno(capo 1);- trasporto e detenzione a fini di spaccio di n. 2 panetti di cocaina da un chilociascuno, occultati in un vano realizzato sotto il sedile passeggero dell’auto targataGN491HM, oltre che di un panetto da un chilo e di 516 grammi di cocaina occultatiall’interno della medesima auto in una borsa termica collocata nella partepoggiapiedi del passeggero (capo 2).La pena è stata determinata ritenendo la continuazione tra i reati e più gravequello di cui al capo 1).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. n. 309/90, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14854/2026 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 877 del14/07/2022, dep. 2023, pag. 18 della motivazione e giurisprudenza ivi citata).5. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali.Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti nonversassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deveessere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere di versare la somma di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende,somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

Parole chiave

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traffico di cocaina detenzione di stupefacenti tossicodipendenza abuso di sostanze commisurazione della pena per traffico di stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
309/90); questapena è stata aumentata ad anni cinque, mesi sei di reclusione ed € 21.000 di multaper la continuazione col capo 2), e si è giunti alla pena finale sopra indicataoperando la riduzione prevista dall’art. 444 cod. proc. pen.Con la medesima sentenza, il G.i.p.
art. 73 d.P.R. n. 309/90
In tesidifensiva, poiché l’art. 73 d.P.R. n. 309/90 sanziona una serie di condotte tipichetra loro equivalenti che si pongono in rapporto di alternatività formale e diprogressione criminosa, il susseguirsi di condotte tipiche in un unico contestospazio temporale non integra più reati, ma un unico reato.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti nonversassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deveessere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell’art. 616 cod.
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Testo completo

nza del 27/01/2026 del GIP TRIBUNALE di Torino.Udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Vignale;lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore generaleAlessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 27 gennaio 2026 il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Torino, su concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato aElidjon Toska la pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed € 14.000 di multa perle seguenti violazioni degli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. 73, comma 1, 80,comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesse a Nichelino (TO) il 21 giugno2025 in concorso con Adriana Saccomanno (nei cui confronti si è procedutoseparatamente):- cessione ad Arjan Malo di n. 7 panetti di cocaina da un chilo ciascuno(capo 1);- trasporto e detenzione a fini di spaccio di n. 2 panetti di cocaina da un chilociascuno, occultati in un vano realizzato sotto il sedile passeggero dell’auto targataGN491HM, oltre che di un panetto da un chilo e di 516 grammi di cocaina occultatiall’interno della medesima auto in una borsa termica collocata nella partepoggiapiedi del passeggero (capo 2).La pena è stata determinata ritenendo la continuazione tra i reati e più gravequello di cui al capo 1).

Si è partiti dalla pena base di anni sette, mesi sei direclusione ed € 27.000 di multa, ridotta ad anni cinque, mesi tre di reclusione ed€ 18.000 di multa per la concessione delle attenuanti generiche (valutateprevalenti sulla aggravante di cui all’art. 80 comma 2, d.P.R. n. 309/90); questapena è stata aumentata ad anni cinque, mesi sei di reclusione ed € 21.000 di multaper la continuazione col capo 2), e si è giunti alla pena finale sopra indicataoperando la riduzione prevista dall’art. 444 cod. proc. pen.Con la medesima sentenza, il G.i.p. ha applicato a Arjan Malo la pena di annitre, mesi sei di reclusione ed € 14.000 di multa per il reato di cui agli artt. 73,comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 commesso a Nichelino (TO) il 21 giugno2025 (capo 3).

A Arjan Malo è stato contestato di aver detenuto a fini di spaccio,acquistandoli da Elidjon Toska e Adriana Saccomanno, n. 7 panetti di cocaina daun chilo ciascuno. La pena è stata determinata partendo dalla pena base di annisette di reclusione ed € 30.000 di multa, riducendola ad anni cinque, mesi tre direclusione ed € 21.000 di multa per effetto delle attenuanti generiche, valutateprevalenti sulla contestata aggravante, e operando la diminuzione di pena previstadall’art. 444 cod. proc. pen.2. Contro la sentenza di applicazione della pena hanno proposto ricorso siaArjan Malo che Elidjon Toska.2.1.

Con l’unico motivo di ricorso Arjan Malo deduce violazionedell’art. 444 cod. proc. pen. chiedendo l’annullamento della sentenza gravata.2.2. Col ricorso proposto nell’interesse di Elidion Toska, il suo difensore difiducia deduce l’illegalità della pena conseguente all’applicazione dell’aumento percontinuazione. Tale aumento, infatti, sarebbe stato operato senza considerare chela cessione di cui al capo 1) e la detenzione e il trasporto di cui al capo 2), sonostate commesse nel medesimo arco temporale e, pertanto, non possono essereconsiderate come più violazioni della medesima disposizione di legge.

In tesidifensiva, poiché l’art. 73 d.P.R. n. 309/90 sanziona una serie di condotte tipichetra loro equivalenti che si pongono in rapporto di alternatività formale e diprogressione criminosa, il susseguirsi di condotte tipiche in un unico contestospazio temporale non integra più reati, ma un unico reato. Nel caso di specie,dunque, Toska si sarebbe reso responsabile di un unico fatto criminoso e l’aumentodi pena disposto per il reato di cui al capo 2), nella misura netta di mesi due direclusione sarebbe un aumento di pena «illegale». A sostegno di tali conclusioni ildifensore osserva che, nel valutare l’illegalità della pena, non si deve tenere contosoltanto della pena finale, ma anche dei passaggi intermedi attraverso i quali lapena è stata determinata, tra i quali rientrano quelli relativi agli aumenti per lacontinuazione.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendodichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Nessuno dei ricorsi supera il vaglio di ammissibilità.2. Il ricorso proposto da Arjan Malo è sottoscritto personalmentedall’imputato, ma appare essere stato sottoscritto digitalmente anche dal suodifensore avv. Basilio Foti, che lo ha trasmesso al Tribunale di Torino a mezzo PECin data 30 gennaio 2026. Si tratta di un ricorso palesemente inammissibile, attesoche con l’unico motivo si assume che vi sarebbe stata violazione degli artt. 606,comma 1, lett.

c) e 444 cod. proc. pen. senza spiegare il contenuto di taleviolazione né chiarire da quali elementi dovrebbe essere desunta.3. Col ricorso proposto nell’interesse di Elidjon Toska, il suo difensore lamental’illegalità della pena per essere stato operato un aumento per continuazione inpresenza di un unico reato realizzato con una condotta consistita nel detenere etrasportare una ingente quantità di cocaina cedendone poi una parte. Sostiene, inparticolare, che la cocaina ceduta ad Arjan Malo (sette chilogrammi, suddivisi insette panetti da un chilo) faceva parte della medesima partita che Toskatrasportava all’interno dell’auto targata GN491HM al cui interno, subito dopo lacessione, furono rinvenuti altri tre panetti di cocaina da un chilogrammo ciascunoe 516 grammi della medesima sostanza non suddivisa in panetti.Così argomentando, la difesa non considera che al capo 2) non sono staticontestati all’imputato il trasporto e la detenzione della sostanza ceduta, bensì iltrasporto e la detenzione del minor quantitativo di sostanza residuato a seguitodella cessione, sicché non può dirsi che il fatto contestato nei due capi sia ilmedesimo.

Ed invero, al capo 1) è stata contestata la cessione di 7 kg di cocainae al capo 2) sono stati contestati il trasporto e la detenzione di altra cocaina (inspecie di 3 panetti da un chilo e di una confezione da 516 grammi di talesostanza). Poiché si duole della illegalità della pena, la difesa sostiene che ladetenzione e il trasporto della quantità di cocaina indicata al capo 2) nonmeriterebbero sanzione (e la pena complessivamente inflitta sarebbe illegale)perché quella sostanza era stata detenuta e trasportata insieme ai sette chili dicocaina che furono ceduti a Malo.4.

Il motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte dilegittimità sono costanti nel qualificare come “legale” la pena previstadall’ordinamento giuridico – vale a dire, la pena non eccedente, per specie equantità, i limiti previsti dalla legge – e come “illegale” la pena che noncorrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quellaastrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuoridel sistema sanzionatorio come delineato dal Codice penale (per tutte:

Sez. U, n.877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 pag. 12 dellamotivazione).Si è osservato, in particolare:- che, nell’ambito della categoria dell’illegalità della pena, non rientra lasanzione che risulti conclusivamente legittima, pur essendo stata determinataseguendo un percorso argomentativo viziato (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019,dep. 2020, Savin, Rv. 279348 e Sez. U, n. 40986 del 19/7/2018, P., Rv. 273934);- che la nozione di pena illegale non può estendersi «sino al punto da includereprofili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comportila determinazione di una pena estranea all’ordinamento per specie, genere oquantità», sicché una pena è illegale se «attesta un abuso del potere discrezionalen. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689, non mass. sul punto), e lo è solo«quando non sia prevista dall’ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limitiprevisti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dallegislatore» (così in motivazione:

Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino che cita Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia);Principi analoghi sono stati affermati con la sentenza n. 47182 del31/03/2022, Savini, Rv. 283818. Dopo aver richiamato, tra le altre, le condiviseaffermazioni di Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729, che esclude lariconducibilità alla categoria della pena illegale della sanzione che, pur osservandoi limiti edittali, sia il frutto di errori, e di Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, De Paola,Rv. 266080, secondo la quale esula dalla nozione di pena illegale la sanzione chesia complessivamente legittima, ma determinata secondo un percorsoargomentativo viziato, nella sentenza n. 47182/22 le Sezioni Unite hannoaffermato che «gli errori nell’applicazione delle diverse discipline che entrano ingioco nella commisurazione della pena danno luogo ad una pena illegale solo se larisultante (ovvero la pena indicata in dispositivo) è per genere, specie o per valoreminimo o massimo diversa da quella che il legislatore ha previsto per il tipo (osottotipo) astratto al quale viene ricondotto il fatto storico reato.

Fuori da talecaso, la pena è illegittima, ove commisurata sulla base della errata applicazionedella legge o non giustificata secondo il modello argomentativo normativamenteprevisto».Con specifico riferimento alla sentenza di applicazione della pena (quale èquella oggetto del presente ricorso) con la citata sentenza n. 877 del 14/07/2022,dep. 2023, le Sezioni Unite hanno affermato che «non rilevano, se non sitraducono in una pena illegale, gli errori relativi ai singoli passaggi interni per ladeterminazione della pena concordata, tra i quali gli errori compiuti nell’iter dideterminazione della pena base» (così testualmente, Sez.

U, n. 877 del14/07/2022, dep. 2023, pag. 18 della motivazione e giurisprudenza ivi citata).5. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali.Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti nonversassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deveessere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere di versare la somma di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende,somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassadelle ammende.Così deciso il 14 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLucia Vignale Andrea Montagni