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Ordinanza — n. 14589/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14589/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14589/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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BUNALE di La speziaUdita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generaleMOTIVI DELLA DECISIONE1. Con decreto del 16/12/2025, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di La Spezia ha revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spesedello Stato emesso in favore di Sassarini Adelino in data 13/3/2023.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la difesadi Sassarini, articolando i seguenti motivi di doglianza.I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle disposizionidi cui agli artt. 76, 79 e 112 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14589/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoriascritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.4. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che, secondo la giurisprudenzacostante di questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv. 282573; Sez. 4, n. 18592 del 19/3/2013,Begiqi, Rv. 255816), in tema di patrocinio a spese dello Stato, avverso ilprovvedimento di revoca ex officio del decreto di ammissione (revoca checostituisce espressione del potere di autotutela della P.A.) non è ammesso ilricorso per saltum in Cassazione, bensì il reclamo davanti allo stesso Ufficiogiudiziario che ha emesso il provvedimento da reclamare.

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Testo completo

BUNALE di La speziaUdita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generaleMOTIVI DELLA DECISIONE1. Con decreto del 16/12/2025, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di La Spezia ha revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spesedello Stato emesso in favore di Sassarini Adelino in data 13/3/2023.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la difesadi Sassarini, articolando i seguenti motivi di doglianza.I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle disposizionidi cui agli artt. 76, 79 e 112 lett.

d) d.P.R. 115/2002; violazione di legge e viziodi motivazione con riferimento agli artt. 76, 79 e 112 lett.

a) d.P.R. 115/2022.Errata ricostruzione dei fatti, dovendo intendersi riferito il provvedimento direvoca impugnato ad un decreto di ammissione al gratuito patrocinio a spesedello Stato per il quale il Tribunale di La Spezia, in data 13/3/2023, avevadisposto "non luogo a provvedere".II) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle disposizionidi cui agli artt. 76 e 92 d.P.R. 115/2002; erronea valutazione delle condizioni direddito per l’ammissione ed il mantenimento del gratuito patrocinio a spese delloStato; erronea valutazione della mancanza delle "condizioni sopravvenute" di cuiagli articoli 76 e 92 d.P.R. 115/2002.3.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoriascritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.4. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che, secondo la giurisprudenzacostante di questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv. 282573; Sez. 4, n. 18592 del 19/3/2013,Begiqi, Rv. 255816), in tema di patrocinio a spese dello Stato, avverso ilprovvedimento di revoca ex officio del decreto di ammissione (revoca checostituisce espressione del potere di autotutela della P.A.) non è ammesso ilricorso per saltum in Cassazione, bensì il reclamo davanti allo stesso Ufficiogiudiziario che ha emesso il provvedimento da reclamare.

Il ricorso per saltum èinvece esperibile allorché la revoca sia avvenuta a seguito di richiesta dell’Ufficiofinanziario.5. Nel caso in esame la revoca non è avvenuta su richiesta dell’Ufficiofinanziario, ma a seguito di indagini demandate alla G. di F. dal giudice.Il presente ricorso deve essere pertanto qualificato come opposizione aisensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115/2002 e gli atti vanno, pertanto, trasmessi alPresidente del Tribunale di La Spezia. P.Q.MQualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alPresidente del Tribunale di La Spezia.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAROSARIA BRUNO SALVATORE DOVERE