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Sentenza — n. 14583/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14583/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14583/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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avverso l'ordinanza del 22/12/2025 del Tribunale di Bariudita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il Tribunale di Bari, in funzione di riesame, con ordinanza del 22/12/2025,annullava parzialmente il sequestro preventivo emesso dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Bari in data 25/09/2024 nei confronti diMichele Libero Guerra, con riferimento all’unità immobiliare sita in Manfredonia,via Campanile n. 209, ritenendo non sussistente la sproporzione redditualelegittimante il provvedimento ablativo.2.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 14583/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, per non essere consentito l’unico motivo cui èaffidato.3.1 Va innanzitutto premesso che nella nozione di "violazione di legge”, percui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325,comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o lapresenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlateall’inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà ol’illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio dilegittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui allalett.

Parole chiave

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deprezzamento della frazione residua differimento dell'imposizione distrazione di valori patrimoniali contestazione della realizzazione riduzione dell'assegno di mantenimento occultamento di beni

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5807/2017
Sez. 2, n. 5807/2017 cit.; Sez.
Sez. 3, n. 4919/2016
5807/2017 cit.; Sez. 3, n. 4919/2016 cit.; Sez.
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Testo completo

avverso l'ordinanza del 22/12/2025 del Tribunale di Bariudita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il Tribunale di Bari, in funzione di riesame, con ordinanza del 22/12/2025,annullava parzialmente il sequestro preventivo emesso dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Bari in data 25/09/2024 nei confronti diMichele Libero Guerra, con riferimento all’unità immobiliare sita in Manfredonia,via Campanile n. 209, ritenendo non sussistente la sproporzione redditualelegittimante il provvedimento ablativo.2.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha interpostoricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce laviolazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art.240 bis cod. pen. Dopo aver premesso che il sequestro era stato emesso inquanto il Guerra ed il suo nucleo familiare non erano in grado di sostenere lespese relative alle rate del mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile,evidenzia che l’importo di dette rate costituisce la parte di maggiore consistenzadel prezzo per l’acquisto del bene, con un esborso effettuato in un periodoconcomitante con quello di commissione dei delitti imputati al Guerra; che,anche adottando i meccanismi di determinazione della capacità reddituale delconsulente della difesa e la proposta riduzione delle spese familiari, il giudizio disproporzione annuale rimane sempre negativo, tenuto conto del fatto che tutti irisultati di analisi comparata fonti-impieghi nel periodo dal 2017 al 2022risultano sempre negativi.3.

Il ricorso è inammissibile, per non essere consentito l’unico motivo cui èaffidato.3.1 Va innanzitutto premesso che nella nozione di "violazione di legge”, percui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325,comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o lapresenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlateall’inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà ol’illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio dilegittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui allalett.

e) dell’art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv.239692 – 01; Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non massimata sulpunto; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi; si vedano anche, nello stessosenso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino e Sez. U, n. 5 del26/02/1991, Bruno; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/01/2009, Vespoli, Rv.242916 – 01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129 – 01; Sez.1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430 – 01; Sez. 3, n. 4919 del14/07/2016, Faiella, Rv. 269296 – 01;

Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia,Rv. 269119 – 01; più recentemente, Sez. 2, n. 11785 del 9/2/2024, Conti, n.m.). In altri termini, in tema di impugnabilità in sede di legittimità diprovvedimenti cautelari di natura reale sussistono ben precisi limiti, risultandoammessa la sindacabilità oltre che per violazione di legge (“errores inprocedendo” ed “errores in judicando”), per vizi motivazionali assoluti, tali, cioè,da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o deltutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile la vicenda contestatae l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli,Rv. 269656 – 01;

Sez. 2, n. 5807/2017 cit.; Sez. 3, n. 4919/2016 cit.; Sez. 6, n.6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 – 01).3.2. Dunque, non può essere proposto sotto le spoglie della violazione dilegge, sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessariall’adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione delvizio di motivazione, come fa il Pubblico Ministero con il presente ricorso. Invero,il ricorrente, più che l’assenza o l’apparenza della motivazione, manifesta la noncondivisione dell’impianto motivazionale dell’atto impugnato e, più in generale,chiede una diversa lettura del materiale indiziario, finalizzata a provare lasproporzione reddituale, in termini difformi rispetto alla valutazione effettuatadal Tribunale del riesame, articolando un motivo che attinge esclusivamente ilfatto.Si osserva, in proposito, che il provvedimento impugnato ha evidenziatocome la consulenza tecnica prodotta dalla difesa abbia messo in luce ladiscutibilità del metodo di calcolo – per lo più presuntivo, attingendo agli indiciI.S.T.A.T.

– posto a base del provvedimento ablatorio, come si registrino evidentilacune contabili in relazione agli anni precedenti al 2017, che rappresenta ilmomento a partire dal quale è stata sviluppata l’analisi reddituale del Guerra,nonostante l’acquisto dell’immobile in discorso risalga al 2011, dunque, ad unepoca sensibilmente precedente rispetto alla manifestazione della pericolositàsociale del prevenuto, che parte dal 2019, come, in definitiva, i redditi leciti,documentati dal nucleo familiare del Guerra, siano stati sensibilmentesottostimati dal Pubblico Ministero.Risulta, dunque, evidente l’insussistenza del vizio denunciato di erroneaapplicazione della legge penale, emergendo altrettanto evidentemente come ledoglianze del ricorrente si risolvano in una mancata condivisione del percorsologico argomentativo del provvedimento impugnato, non ammissibile in sede dilegittimità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, il giorno 12 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’Auria Salvatore Dovere