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Sentenza — n. 14383/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14383/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14383/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ppello cautelare personale;udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Antezza;lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona delSostituto Procuratore generale, Giovanni Battista Bertolini;lette le conclusioni della difesa del ricorrente, che insiste nell’accoglimento delricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di Venezia, in parzialeaccoglimento dell’appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero e in ragionedel pericolo di reiterazione, ha applicato a carico di Ruben Fishekaj la custodiacautelare in carcere per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309 (T.U. stup.), per il quale era stato convalidato l’arresto in flagranzacon rigetto della richiesta cautelare.Trattasi di misura disposta con riferimento alla detenzione per uso nonesclusivamente personale di 21 g di cocaina, suddivisi in due involucritermosaldati, rinvenuti sulla persona dell’indagato, presente all’interno di unsupermercato nonostante agli arresti domiciliari per altra causa ma agli stessimai sottopostosi.2.

Regesto Legislator

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art. 276 cod. proc. pen, art. 297 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14383/2026 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di eurotremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che siritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost.,sent. n. 186 del 2000).Poiché dalla presente decisione consegue l’esecuzione del provvedimentoimpugnato, si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg.esec. cod. proc. pen.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti detenzione di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti evasione all'obbligo di contribuzione carcerazione in vista di sfratto immigrazione clandestina

Disposizioni normative citate

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art. 276 cod. proc. pen
L’ordinanza cautelare (per la quarta censura) sarebbe stataerroneamente applicata stante la sussistenza di altro autonomo titolo custodialecarcerario emesso, per altra causa, a carico dell’indagato in altro procedimento aisensi dell’art. 276 cod. proc. pen.
art. 297 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di eurotremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
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Testo completo

ppello cautelare personale;udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Antezza;lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona delSostituto Procuratore generale, Giovanni Battista Bertolini;lette le conclusioni della difesa del ricorrente, che insiste nell’accoglimento delricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di Venezia, in parzialeaccoglimento dell’appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero e in ragionedel pericolo di reiterazione, ha applicato a carico di Ruben Fishekaj la custodiacautelare in carcere per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309 (T.U. stup.), per il quale era stato convalidato l’arresto in flagranzacon rigetto della richiesta cautelare.Trattasi di misura disposta con riferimento alla detenzione per uso nonesclusivamente personale di 21 g di cocaina, suddivisi in due involucritermosaldati, rinvenuti sulla persona dell’indagato, presente all’interno di unsupermercato nonostante agli arresti domiciliari per altra causa ma agli stessimai sottopostosi.2.

Avverso l’ordinanza e nell’interesse dell’indagato è stato proposto ricorsofondato su quattro motivi deducenti violazioni di legge e vizi motivazionali, diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1. L’ordinanza cautelare (per la quarta censura) sarebbe stataerroneamente applicata stante la sussistenza di altro autonomo titolo custodialecarcerario emesso, per altra causa, a carico dell’indagato in altro procedimento aisensi dell’art. 276 cod. proc. pen.

Trattasi di sostituzione degli arresti domiciliaricon ordinanza notificata all’attuale ricorrente in occasione del suofotosegnalamento operato in sede di arresto eseguito nel presente procedimentopenale.2.2. Nel merito cautelare, si deducono con i primi tre motivi, vizio dimotivazione, mera apparenza motivazionale in ordine alla ritenuta gravitàindiziaria nonché violazione di legge e vizi motivazionali quanto all’accertatasussistenza delle esigenze cautelari oltre che vizio motivazionale relativo aigiudizi di adeguatezza e proporzionalità della misura applicata.In particolare, sarebbe solo apparente la motivazione sulla gravità indiziariain quanto ritenuta dal giudice della cautela sulla base di messaggi telefoniciscambiati dall’indagato con altri soggetti ma interpretati come aventi a oggettola cessione di stupefacente sulla base di una loro lettura, in tesi difensiva, solo«suggestiva» e non «dimostrativa».Il pericolo di reiterazione sarebbe stato invece ritenuto facendo levasull’accertata evasione dagli arresti domiciliari applicati in altro procedimento,traendo da essa, erroneamente, il pericolo di reiterazione, peraltro fondatogenericamente su una totale inaffidabilità dell’indagato.Il Tribunale, infine, si sarebbe limitato ad affermare l’adeguatezza della solacustodia cautelare in carcere in assenza di valutazioni in termini di adeguatezzae proporzionalità di differenti misure cautelari anche in considerazione dellacontestazione della fattispecie di «lieve entità».3.

Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è inammissibile.2. Il quarto motivo, la cui trattazione assume carattere logicamentepreliminare, deduce l’errore nel quale sarebbe incorso il giudice di meritonell’applicare la custodia cautelare in carcere nonostante la coesistenza di altracustodia cautelare applicata a carico del medesimo soggetto per diverso eantecedente reato e in altro procedimento.Trattasi di censura manifestamente infondata in ragione dell’insussistenza diuna tale preclusione nel sistema processual-penalistico, come peraltroplasticamente evidenziato da una pluralità di norme del codice di rito, con lequali il ricorrente non si confronta.Il riferimento, solo esemplificativo, è alla disciplina della c.d.«retrodatazione» di cui all’art. 297 cod. proc. pen., che considera proprio ilrealizzarsi della fattispecie in oggetto, oltre che all’art. 314 comma 4, secondoperiodo, con proc. pen., che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione,esclude il diritto all’equo indennizzo per il periodo in cui le limitazioni conseguentiall’applicazione della custodia cautelare siano state sofferte anche in forza dialtro titolo ancorché cautelare (per la manifesta infondatezza in relazione almancato confronto con il quadro normativo di riferimento e ai principi di dirittogovernanti la materia, anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, oltre aSez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., non mass. sul punto, ex plurimis: Sez. 4, n.9223 del 27/01/2026, Calò, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17281dell’08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 – 01; sul profilo d’inammissibilità inoggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 –01).3. Con i primi tre motivi, suscettibili di trattazione congiunta, si censural’apparato motivazionale sotteso alla ritenuta gravità indiziaria, all’accertatasussistenza delle esigenze cautelari e ai giudizi di adeguatezza e proporzionalitàdella misura applicata.3.1.

Trattasi di giudizi sindacabili in sede di legittimità soltanto se sitraducono nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza,contraddittorietà insanabile ovvero in manifesta illogicità della motivazione,risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità nonconcerne dunque la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento del giudice di meritocirca l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori;sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis, tra le più recenti,Sez. 4, n. 28439 del 20/06/2025, non mass.; si vedano altresì:

Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010,Merja, Rv. 248698 – 01).3.2. Orbene, le censure in oggetto, articolate nei termini esplicitati in sede diricostruzione del fatto processuale (al paragrafo 2.2.), laddove non in fattoperché miranti a sostituire a quella del Tribunale una diversa interpretazione delcontenuto della messaggistica agli atti, sono estrinsecamente aspecifiche inragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa all’ordinanzaimpugnata, con il conseguente venir meno in radice dell’unica funzione per laquale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenzialedell’atto d’impugnazione, anche con riferimento al mancato confronto con la ratiodecidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del25/11/2025, dep. 2026, Centanni, non mass. sul punto, tra le più recenti;

Sez.4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appelloma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso percassazione).L’apparato motivazionale del provvedimento impugnato, diversamente daquanto dedotto dal ricorrente, esplicita l’iter logico-giuridico sotteso alla ritenutagravità indiziaria non limitandosi peraltro a un mero riferimento ai contenuti deimessaggi agli atti, interpretati in termini di richieste di dosi di stupefacenterivolte all’indagato, ma argomentando anche e soprattutto dal rinvenimento sullapersona del prevenuto di 21 g di cocaina, suddivisi in due involucri termosaldati.Parimenti dicasi quanto al pericolo di reiterazione e ai giudizi di adeguatezzae proporzionalità della custodia cautelare in carcere, fondati sulla valutazioneunitaria delle descritte modalità della condotta, tenuta peraltro da soggetto cheha violato gli arresti domiciliari applicatigli per altra causa e ai quali, in realtà,volontariamente, non si era mai sottoposto, e della condotta di vita anteatta disoggetto con precedenti specifici.4.

In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di eurotremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che siritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost.,sent. n. 186 del 2000).Poiché dalla presente decisione consegue l’esecuzione del provvedimentoimpugnato, si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg.esec. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec.cod. proc. pen.Così deciso il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente