Sentenza — n. 14266/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPE FRANCESCO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 04/10/1983 avverso l'ordinanza del 23/12/2025 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG FABIO PICUTI udito il difensoreRITENUTO IN FATTO 1. Calabrese Giuseppe Francesco, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina che ha respinto l'appello da lui proposto a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza con cui in data 21 novembre 2025 la Corte d'appello di Messina aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 14266/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato la propria requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
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PE FRANCESCO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 04/10/1983 avverso l'ordinanza del 23/12/2025 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG FABIO PICUTI udito il difensoreRITENUTO IN FATTO 1. Calabrese Giuseppe Francesco, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina che ha respinto l'appello da lui proposto a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza con cui in data 21 novembre 2025 la Corte d'appello di Messina aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari.
2. Il ricorso consta di un motivo con cui si deduce la violazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett.
e) cod.proc.pen. per la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett.
c) cod.proc.pen. Si assume che i fatti contestati al Calabrese sono ascrivibili ad un solo episodio di cessione di stupefacente del tipo hashish e confinati ai rapporti con Iannello Salvatore per il quale lo stesso é stato condannato dalla Corte d'appello di Messina alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa, pena che, tenuto conto del presofferto, oggi si determina in anni 1, mesi 5 e giorni 15. Si ritiene che la sottoposizione alla misura gradata degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico presso l'immobile della compagna, sito in Ravenna, escluderebbe ogni possibilità di reiterazione in quanto sganciato dal contesto territoriale in cui é stata perpetrata la condotta. Si assume inoltre che va valutato il decorso del tempo, essendo stato il Calabrese tratto in arresto il 24.6.2024. Si sottolinea peraltro il giudizio di inadeguatezza circa la misura degli arresti domiciliari doveva basarsi su elementi specifici e non già congetturali.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato la propria requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I1 ricorso é inammissibile. Va premesso che l'odierno ricorrente è stato condannato dalla Corte d'appello di Messina con sentenza in data 19 dicembre 2025 alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per avere ricevuto da Iannello Salvatore sostanza stupefacente al fine del successivo spaccio a terzi in data antecedente e prossima al 4 gennaio 2023. 2La doglianza oggi articolata dal ricorrente é meramente reiterativa di quanto già esposto in sede di giudizio di appello cautelare e priva di un reale confronto con l'ordinanza impugnata da ciò conseguendone l'inammissibilità.
Premesso che il giudizio aveva ad oggetto unicamente la sostituzione della misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna del prevenuto, sita in Ravenna, il Tribunale di Messina ha ritenuto l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari, tenuto conto che l'attività di spaccio nella quale il ricorrente era inserito aveva una estensione geografica non limitata alla zona di residenza o di provenienza e che il prevenuto, gravato da numerosi precedenti penali e già sorvegliato speciale, subito dopo essere stato scarcerato aveva immediatamente riattivato l'attività criminale.
Ha concluso pertanto che la tendenza a perseverare nell'illecito e l'inefficacia dissuasiva di precedenti condanne per reati specifici, legittimavano il giudizio prognostico sfavorevole in ordine alla pericolosità del ricorrente ed alla capacità della misura gradata a soddisfare le esigenze cautelari in tema di reiterazione della condotta. Il Tribunale del riesame ha altresì evidenziato come il tempo trascorso dall'esecuzione della misura non avesse attenuato le esigenze cautelari, in assenza di elementi ulteriori di chiara valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare.
2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M