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Ordinanza — n. 14262/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14262/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14262/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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) Ge1/4A rk- i 9R TioN 130 A-Tb nei confronti di: Giallo Maria Letizia nata a Custonaci 15/08/1959 in relazione alla sentenza del 28/01/2026 della Corte di cassazione di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto correggersi l'errore materiale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14262/2026 — snpen · Corte di Cassazione: ) Ge1/4A rk- i 9R TioN 130 A-Tb nei confronti di: Giallo Maria Letizia nata a Custonaci 15/08/1959 in relazione alla sentenza del 28/01/2026 della Corte di cassazione di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto correggersi l'errore materiale.

Parole chiave

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rimborso delle spese risarcimento alle vittime di reati risarcimento per errore giudiziario condono delle spese procedurali pagamento dell'ammenda colpa del patrocinatore
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Testo completo

) Ge1/4A rk- i 9R TioN 130 A-Tb nei confronti di: Giallo Maria Letizia nata a Custonaci 15/08/1959 in relazione alla sentenza del 28/01/2026 della Corte di cassazione di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto correggersi l'errore materiale.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza n. 11036 pronunciata all'udienza pubblica del 28/01/2026, la Corte ha deciso sul ricorso R.G.N. 27251/2025, proposto da Giallo Maria Letizia, imputata del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., in relazione al quale erano costituite parti civili Angelo Cristina, Biondo Salvatore Giuseppe e Inail. La Corte respingeva il ricorso e, in relazione al regime delle spese processuali sostenute dalle parti civili, condannava la ricorrente «alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalle parti civili che liquida come segue:

Euro tremila in favore dell'Inail; complessivi Euro tremilanovecento in favore di Angelo Cristina e Biondo Salvatore Giuseppe; per tutti, oltre accessori come per legge», tralasciando di considerare che la Angelo ed il Biondo erano stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Ritiene il Collegio che trattasi all'evidenza di mero errore materiale, che deve, dunque, essere emendato. In particolare, nel dispositivo, dopo le parole «Euro tremila in favore dell'Inail» devono essere inserite le parole «oltre accessori come per legge»; devono essere, altresì, eliminate le parole «complessivi Euro tremilanovecento in favoredi Angelo Cristina e Biondo Salvatore Giuseppe; per tutti, oltre accessori come per legge» ed inserite le parole «quanto alle parti civili Angelo Cristina e Biondo Salvatore Giuseppe, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato».

2. Va, dunque, disposta la correzione dell'errore materiale, intervenuto nel dispositivo della sentenza n. 11036 resa da questa Corte all'udienza pubblica del 28/01/2026, all'esito della quale il dispositivo è il seguente: «Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalle parti civili, che liquida come segue: euro tremila in favore dell'Inail oltre accessori come per legge; quanto alle parti civili Angelo Cristina e Biondo Salvatore Giuseppe, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.». P.Q.M P.Q.M