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Sentenza — n. 14254/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14254/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14254/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 20 giugno 2025 la Corte di appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio a seguito di pronuncia di questa Sezione della Corte di Cassazione del 9 luglio 2024 - di annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Bologna del 5 aprile 2024, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse dì Francesco Negrini - ha confermato la decisione dei Tribunale di Ferrara dei 10 novembre 2023 con cui l'imputato era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 14254/2026 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello, cioè, nel valorizzare solo la carenza di efficacia 2)1 delle precedenti condanne e il ristretto lasso temporale intercorso nella commissione dei reati avrebbe, di fatto, operato solo una valutazione parziale, omettendo di considerare altri significativi parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie guida recidiva in stato di ebbrezza pagamento dell'ammenda pene condizionali guida in stato di inattitudine pentito

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
689, aveva prodotto, oltre a certificazione attestante le sue condizioni di vita e l'attuale sussistenza di capacità reddituale, la prova dell'avvenuto pagamento della pena pecuniaria applicatagli da! Tribunale dì Ferrara con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
La Corte di appello, cioè, nel valorizzare solo la carenza di efficacia 2)1 delle precedenti condanne e il ristretto lasso temporale intercorso nella commissione dei reati avrebbe, di fatto, operato solo una valutazione parziale, omettendo di considerare altri significativi parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

O nato a BOLOGNA il 29/10/1979 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FABIO PICUTI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.'1

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 giugno 2025 la Corte di appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio a seguito di pronuncia di questa Sezione della Corte di Cassazione del 9 luglio 2024 - di annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Bologna del 5 aprile 2024, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse dì Francesco Negrini - ha confermato la decisione dei Tribunale di Ferrara dei 10 novembre 2023 con cui l'imputato era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Negrini Francesco, a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, oltre a mancanza e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte di merito omesso di valutare una sua memoria difensiva, con documentazione allegata, depositata a mezzo PEC 1'11 giugno 2025, nella quale, a sostegno dell'avanzata richiesta di concessione di una pena pecuniaria sostitutiva di quella detentiva breve, ex art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689, aveva prodotto, oltre a certificazione attestante le sue condizioni di vita e l'attuale sussistenza di capacità reddituale, la prova dell'avvenuto pagamento della pena pecuniaria applicatagli da! Tribunale dì Ferrara con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa il 7 febbraio 2023.

A dire del ricorrente, l'omessa valutazione di tale allegazione avrebbe avuto un rilievo determinante ai fini del disposto rigetto dell'istanza di concessione di pena pecuniaria sostitutiva, avendo la Corte dì appello motivato la propria decisione anche in ragione della mancata esecuzione del pagamento dell'ammenda di euro 1.050 comminatagli con la suddetta sentenza. Con la seconda doglianza il ricorrente ha eccepito inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e motivazione carente e contraddittoria, lamentando l'intervenuta violazione degli artt. 58 e 59 I. n. 689 del 1981, nonché la disposta erronea argomentazione con cui la Corte territoriale ha rigettato la sua istanza dì sostituzione della pena detentiva per non essere stata ritenuta idonea la sanzione pecuniaria a garantire la funzione rieducativa e preventiva della pena.

La Corte di appello, cioè, nel valorizzare solo la carenza di efficacia 2)1 delle precedenti condanne e il ristretto lasso temporale intercorso nella commissione dei reati avrebbe, di fatto, operato solo una valutazione parziale, omettendo di considerare altri significativi parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La prima censura è fondata, con valenza assorbente, per l'effetto determinando l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

2. Ed infatti, tra i motivi di rigetto dell'istanza del Negrini di concessione di una pena pecuniaria sostitutiva di quella detentiva breve, ex art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689, la Corte territoriale ha conferito espresso rilievo al mancato pagamento da parte dell'imputato della pena pecuniaria di euro 1.050,00 di ammenda applicatagli dal Tribunale di Ferrara con sentenza del 7 febbraio 2023. Con memoria difensiva depositata 1'11 giugno 2025, tuttavia, il Negrini, per come correttamente dedotto in ricorso, aveva dato prova, oltre che delle sue attuali condizioni di vita e della propria capacità reddituale, anche dell'intervenuta corresponsione della pena pecuniaria inflittagli con la suddetta sentenza.

E' da ritenersi, allora, che la mancata valutazione della memoria difensiva e dei relativi atti allegati abbia avuto un ruolo decisivo ai fini dell'assunzione della decisione impugnata, avendo, per l'appunto, la Corte territoriale erroneamente ritenuto, a sostegno dell'assunta decisione di rigetto, che non fosse stata eseguita la pena pecuniaria applicata con la citata sentenza del Tribunale di Ferrara del 7 febbraio 2023. Trattasi, pertanto, di una situazione di omessa valutazione di uno specifico argomento difensivo connotato da un carattere di decisività, in quanto potenzialmente idoneo a inficiare il costrutto argomentativo reso dalla Corte di merito nella sentenza impugnata.

Trova applicazione, allora, in termini troncanti, il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del 3provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (cfr., ex multís, Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro, Rv. 272739-01;

Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600-01; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Graziano, Rv. 267561-01).

4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Deve, altresì, essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P. P.Q.M