Sentenza — n. 14253/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 01/10/2025 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Viterbo in data 03/04/2025, che aveva condannato Emanuele Gorini per il reato di cui all'art. 186, comma 7, Codice della strada. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14253/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 7, Codice della strada. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
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osto da: Gorini Emanuele nato a Viterbo il 03/03/1983 avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 01/10/2025 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Viterbo in data 03/04/2025, che aveva condannato Emanuele Gorini per il reato di cui all'art. 186, comma 7, Codice della strada.
2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. Rileva che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, il difensore con l'atto di appello aveva evidenziato che all'udienza dibattimentale del 03/04/2025 non aveva inteso formulare una dichiarazione di rinuncia a partecipare all'udienza in nome e per conto dell'imputato, al quale non era stato notificato nemmeno 1l'avviso dell'udienza; che ciò è stato dovuto ad un'incomprensione, avendo formulato il difensore una richiesta per conoscere se l'imputato avesse rinunziato a presenziare, non avendo mai inteso affermare che l'imputato detenuto avesse rinunciato a comparire; che, del resto, non risulta che all'imputato sia stata rivolta richiesta con la quale lo si invitava ad esprimersi in merito alla volontà di presenziare o meno all'udienza, non rinvenendosi in atti la relativa comunicazione del Tribunale diretta alla Casa circondariale; che su tale ultima circostanza la Corte territoriale non si è pronunciata. 2.1.
In data 26/03/2026 è pervenuta memoria di replica . con conclusioni scritte.
3. Il ricorso è nel complesso destituito di fondamento, per essere tale l'unico motivo cui è affidato. Invero, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che il Tribunale ha celebrato l'udienza dibattimentale del 03/04/2025, senza tradurre l'imputato, a seguito della dichiarazione del difensore, che - come risulta dal verbale di udienza - aveva dichiarato che il Gorini era rinunciante a comparire. Ritiene, in proposito, il Collegio che dalla trama motivazionale del provvedimento impugnato si desuma implicitamente che l'omessa richiesta del Tribunale alla Casa circondariale di acquisire la volontà del detenuto di partecipare o meno all'udienza non è stata ritenuta rilevante, atteso che è stata valutata decisiva la dichiarazione con la quale il difensore comunicava al collegio giudicante la volontà dell'imputato di rinunciare a presenziare all'udienza, che ha sanato l'omessa traduzione del Gorini.
Del resto, era onere del difensore controllare che la verbalizzazione avesse fedelmente riportato quanto da lui dichiarato ed eventualmente chiedere in quella stessa udienza la correzione dell'eventuale erronea verbalizzazione, con specifico riferimento alla mancata comparizione dell'imputato. In proposito, soccorre il disposto dell'art. 482, comma 2, cod. proc. pen., che, disciplinando l'attività di documentazione dell'udienza, è posto a garanzia della fedeltà e della completezza delle verbalizzazioni e consente di risolvere nell'immediatezza le questioni.
Ed invero, la «.redazione del verbale' avviene sì sotto la vigilanza del giudice, ma a tale attività di controllo partecipano anche i difensori, i quali possono chiedere in qualsiasi momento che si dia lettura del testo verbalizzato. Il controllo, come si legge nella relazione al Progetto Preliminare del nuovo codice, "avrà normalmente efficacia dialettica, poiché al potere del giudice si accompagnerà un collaterale intervento delle parti, in modo da garantire la migliore fedeltà possibile della documentazione"» (Sez. 6, n. 33749 del 27/4/2023, Cosentino, non massimata sul punto).
Dunque, una volta esaurita ladiscussione ed emessa la sentenza, non è più possibile ricostruire a ritroso la fedeltà o la correttezza del testo verbalizzato.
4. Le brevi considerazioni svolte impongono il rigetto del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P. Q. P.Q.M