Cassation court annuls lower court judgment for omitting mandatory vehicle confiscation and license suspension in drunk driving case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General successfully appealed the Brescia court's abbreviated judgment against Renato Onetti, which convicted him of drunk driving but omitted mandatory administrative sanctions. The court found the lower judge violated the Road Code by failing to apply the statutory requirement for vehicle confiscation and license suspension. Consequently, the Cassation court annulled the decision regarding these missing penalties and remanded the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 2, lett. c), cod. strada; The lower court must apply mandatory administrative sanctions of vehicle confiscation and license suspension when the vehicle is owned by the offender, with omission resulting in annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
osto da: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: Onetti Renato nato a Brescia il 16/06/1973 avverso la sentenza del 02/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino; letta la requisitoria scritta, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con ap-plicazione della sospensione della patente di guida per anni uno e mesi uno e della confisca del veicolo tg.
ER 120 VD, in caso di mancato svolgimento dei lavori di pubblica utilità o di esito negativo degli stessi.RITENUTO IN FATTO Con sentenza, emessa in data 2 ottobre 2025, il Giudice per le indagini preli-minari del Tribunale di Brescia, all'esito di giudizio abbreviato, celebrato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha condannato Renato Onetti alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 800,00 di ammenda, sostituita, ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, con il lavoro di pubblica utilità, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, per essersi posto alla guida del veicolo BMW, di sua proprietà, in stato di ebbrezza, essendo stato accertato un tasso alcolemico pari a 1,65 e 1,67 g/I, con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22:00 e prima delle ore 7:00 (reato commesso in data 20 settembre 2024).
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, che ha articolato un unico motivo, con cui si deduce violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, non avendo il giudice disposto le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida, come imposto dalla norma violata, limitandosi a stabilire che l'esecuzione delle stesse fosse differita all'esito del lavoro di pubblica utilità. Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, relativamente ai vizi dedotti.
3. Il P.G. di questa Corte, con requisitoria depositata in data 3 febbraio 2026, ha reso le conclusioni riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Con la sentenza impugnata si è omesso di applicare al prevenuto le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo (BMW Xl, targato ER120VD) con il quale è stato commesso il reato - di proprietà dell'imputato, come risulta dalla rubrica - e della sospensione della patente di guida, nonostante esse conse-guano ex lege all'accertamento del reato, come espressamente previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.
3. La sentenza impugnata va, quindi, annullata, limitatamente alla mancata applicazione delle sanzioni accessorie sopra indicate, con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto. 2 P.Q.Mzioni amministrative accessorie e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica. Così deciso, il 19 febbraio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Fal arin Emanuele E:), Sglvo FUN7inNV 'MARIO Dott.ssa írche endo 3