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Sentenza — n. 13925/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against acquittal for negligence in road safety management during flood events.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13925/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible, upholding the lower courts' acquittal of Sandro D'Agostini for negligence in road safety management. The appellant argued that the company failed to install warning systems and proper procedures for severe weather alerts, while the prosecution contended these omissions directly caused the victim's death. The court ruled that the specific procedural failures alleged did not constitute a violation of the Road Code or require the specific measures claimed, thus rejecting the appeals on procedural grounds.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeals are inadmissible when the alleged violations of statutory duties do not correspond to the specific legal obligations established by the Road Code or the Civil Protection Code for the relevant period.

Parole chiave

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Road Code violations Negligence in safety Flood risk management Inadmissible appeals Road maintenance duties Criminal negligence Procedural inadmissibility rischio naturale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 14 Codice della strada
Orbene, l’obbligo dipredisporre specifiche procedure nei casi di allerta meteo non rientra tra i doveri dicui all’art. 14 CdS, né è stata indicata alcuna disposizione integrativa che specifichi,in tal senso, il generale dovere di manutenzione delle strade.
D.Lgs. n. 1/2018
art. 616 c.p
art. 589 cod. pen
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 27 gennaio 2025, haconfermato la sentenza del Tribunale di Belluno che aveva assolto Sandro D’Agostinidal reato di cui all’art. 589 cod. pen.
art. 603 cod. proc. pen
Con il primo motivo denunciano vizio di nullità della sentenza per violazionedell’art. 603 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 25729 del 11/04/2025
Sez. 4, n. 22214 del 12/04/2019
n.1/2018) che individua precisi obblighi gravanti in capo ai rappresentanti degli Entiterritoriali (in particolare, il Sindaco è l'autorità comunale di protezione civile cheha l'obbligo di pianificazione degli interventi nei casi di emergenza, cfr.Sez. 4, n. 22214 del 12/04/2019, Rv.
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Testo completo

PEZZO il 03/05/1963,Catturani Rocco nato a PIEVE DI CADORE il 23/02/1994 nel procedimento a carico di:D'Agostini Sandro nato a FELTRE il 17/06/1964Societa' Veneto Strade S.p.a.avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Loredana Micciche';udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che siriporta alla memoria scritta depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso, con leconseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p..E' presente l'avvocato Arbia Maria Celeste del Foro di Treviso in difesa del responsabilecivile societa' Veneto Strade s.p.a., il quale si riporta alla memoria scritta depositata echiede che venga dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi.E' presente l'avvocato Vassallo Marco del Foro di Venezia in difesa di D'Agostini Sandro, ilquale si associa alle conclusioni del procuratore generale e chiede che venga dichiaratal'inammissibilità dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO1.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 27 gennaio 2025, haconfermato la sentenza del Tribunale di Belluno che aveva assolto Sandro D’Agostinidal reato di cui all’art. 589 cod. pen. contestatogli poichè, in qualità di referenteapicale della Veneto Strade spa - società che gestiva il tratto della SR n.48 - avevacagionato per imprudenza, negligenza e imperizia nonché in violazione di specifichedisposizioni del Codice della strada (art.

14) la morte di Carla Catturani, avvenuta inCortina d’Ampezzo il 5 agosto 2017. Al D’Agostini era stato rimproverato che, puressendo a conoscenza del fatto che il tratto di strada da lui gestito era incluso inun’area di rischio idrogeologico molto elevato, secondo la classificazione del Piano diassetto idrogeologico del fiume Piave, aveva omesso di predisporre idonei presidi diallarme quali centraline, stazioni semaforiche, sirene di avvertimento, luci o farismottamenti e fare arrestare il traffico di mezzi e pedoni sul ponte in località Rio Gere– Alverà.

Secondo l’accusa, in conseguenza delle predette omissioni, la notte del 5agosto 2017 Carla Catturani, durante l’attraversamento del ponte sul Rio Gere con lapropria autovettura nel corso di un forte temporale, veniva travolta dalla fiumana almassimo deflusso e, intrappolata nell’abitacolo, veniva trascinata per oltre seicentometri a valle, nell’alveo del torrente Bigontina esondato, ad opera dei detriti e massitrasportati dal torrente in piena, decedendo per il politraumatismo determinato dalloschiacciamento del veicolo.2. I giudici di merito, nel respingere l’appello proposto dalla parti civili, hannoosservato, riguardo alla posizione di garanzia rivestita dal D’Agostini (direttoreamministrativo di Veneto Strade spa fino al 31 dicembre 2016), che la perdita delruolo apicale al momento della verificazione dell’evento non valeva, in astratto, adescludere la responsabilità dell’imputato, stante la situazione di pericolosità dei luoghicertamente esistente e nota.

In proposito, hanno richiamato i consolidati principideclinati da questa Corte di legittimità in tema di successione nelle posizioni digaranzia. Tuttavia, hanno rilevato che, a fronte della prevedibilità di eventi dannosiquale quello accaduto, il D’Agostini si era adoperato per promuovere contatti tra glienti competenti in ordine alla messa in sicurezza della strada e che le opere dimanutenzione straordinaria richiedevano investimenti esulanti dai poteri di spesa diVeneto Strade spa. Inoltre, non era stata dimostrata l’efficacia impeditiva dell’eventodegli interventi di manutenzione ordinaria supposti necessari, quali la messa in operadell’impianto di illuminazione della sede stradale, attesa l’impossibilità di ricostruirela dinamica del sinistro, dal momento che tutti i consulenti escussi nel corso delgiudizio avevano proposto versioni incerte e non concordanti.3.

Ricorrono in cassazione le parti civili Walter Catturani, Vittoria Catturani eRocco Catturani a mezzo del difensore.4. Con il primo motivo denunciano vizio di nullità della sentenza per violazionedell’art. 603 cod. proc. pen. nonchè manifesta illogicità della motivazione. Non erastata fornita adeguata giustificazione al diniego opposto dalla Corte territoriale allarichiesta di rinnovazione dell’esame dei consulenti tecnici.Sul punto, la Corte avevaargomentato come tutti i periti avrebbero dato atto di svolgere solo delle ipotesi,pertanto un approfondimento tecnico sarebbe stato inutile.

Invece, i consulenti delPM avevano enunciato in termini di alta probabilità che l’impatto con la fiumanad’acqua e detriti fosse avvenuto proprio sul ponte sul Rio Gere, mentre l’ipotesialternativa, del tutto priva di riscontri, era stata avanzata dal consulente di partedell’imputato, e atteneva alla ipotesi che l’auto fosse stata travolta non sul ponte, maall’uscita del parcheggio. La Corte aveva del tutto illogicamente avanzato –diversamente dal primo giudice - dubbi non già sul luogo dell’impatto con la colatadetritica, ma sul momento in cui la Catturani avesse o meno imboccato il ponte, secioè proprio nel momento in cui si era improvvisamente verificata la frana che laaveva investita.

Il dubbio sul punto era illogico, poiché, se la zona fosse statailluminata, si sarebbe potuta avvistare la colata detritica sia nella fase iniziale siadurante il sormonto della strada, cosa che avrebbe consentito alla vittima di evitaredi attraversare il ponte. Manifestamente illogica era quindi l’esclusione dellarilevanza, quale fattore impeditivo dell’evento, della esecuzione di opereprovvisionali: ciò era smentito dal dato storico, in quanto, anni prima, si era evitatoun simile evento che aveva interessato lo stesso ponte in orario diurno, proprioperché gli automobilisti avevano potuto avvistare la frana ed avevano arrestato lamarcia.

Inoltre, i consulenti Ferraris e Gabellani avevano dimostrato, nei loroelaborati, l’efficacia impeditiva di misure preventive quali l’illuminazione dei luoghi,l’apposizione di cartellonistica di pericolo, di impianti semaforici da azionare allabisogna, organizzazione di una procedura per predisposizione di un adeguatomonitoraggio attraverso appositi mezzi e personale.5. Con il secondo motivo denunciano violazione di legge in relazione agli artt. 40e 41 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla efficacia dellemisure preventive che il D’Agostini avrebbe dovuto predisporre nel periodo di lungapermanenza della carica quale garante della sicurezza stradale.

I giudici di meritoavevano escluso la responsabilità del D’Agostini in quanto egli aveva dismesso lacarica ricoperta dopo il 31 dicembre 2016, senza considerare, anche nel rispetto deiprincipi regolanti la successione nelle posizioni di garanzia, che l’evento occorso erala concretizzazione di un rischio esistente e del tutto prevedibile anche nel corso deglianni in cui il D’Agostini era stato responsabile del tratto di strada interessato ( ossiadal 2002 al 2016). Inoltre, la Corte territoriale aveva comunque dato per certo chela Catturani fosse stata investita dalla colata mentre era sul ponte.

Al fine di escluderela responsabilità del D’Agostini, la Corte territoriale ha richiamato le incertezze sulladinamica dell’evento, ossia l’impossibilità di accertare se l’investimento della colatadi massi e detriti si fosse verificata all’improvviso durante il passaggio sul ponteovvero fosse già in atto e quindi avvistabile, affermando, pertanto, che vi era laragionevole possibilità che il sinistro fosse stato dovuto esclusivamente ad una tragicafatalità, ad una mera sfortuna della Catturani. Si tratta di affermazioni apodittiche eillogiche, in contrasto con le relazioni dei consulenti i quali avevano invece conclusonel senso che una illuminazione adeguata avrebbe ragionevolmente impeditol’evento, stante il fatto che il flusso detritico è inizialmente lento e quindi la colatasarebbe stata visibile mediante l’istallazione di torri faro che illuminassero lamontagna.

Inoltre, la Corte non si era soffermata neppure sulla efficacia impeditivadella cartellonistica di pericolo, la predisposizione di semafori e di una procedura diintervento per il monitoraggio e l’attivazione di semafori anche manuali, né avevaconsiderato che il D’Agostini aveva attuato una procedura assolutamente inidonea agestire gli avvisi meteo, come comprovato dalle prove assunte in giudizio e riportatenel motivo di ricorso.6. Con il terzo motivo deducono nullità della sentenza per violazione degli artt.41 comma 2, 43 e 45 cod pen e manifesta illogicità della motivazione per averritenuto evento di natura eccezionale quanto accaduto, considerandolo di carattereben più imponente rispetto a quello verificatosi nel 2016 e nel 2009.

Tanto era statosmentito dalle valutazioni dei consulenti tecnici, e, per di più, la valutazione erainconferente, poiché anche i precedenti fenomeni avrebbero comunque comportatol’investimento delle vetture da parte della colata di detriti comunque determinatasi.Il sormonto della fiumana alluvionale della SR 48 si era verificato per 4 volte in menodi dieci anni, durante il periodo in cui il D’Agostini rivestiva la posizione di garanzia.Si trattava, quindi, non di un fenomeno eccezionale, ma perfettamente rientrantenella classe di eventi che il D’Agostini avrebbe dovuto prevedere e prevenire.

Nelcorso dell’istruttoria erano stati acquisiti, sul punto, molteplici elementi ignorati daigiudici di merito, ovvero il fatto che l’area interessata era segnata come area apericolosità geologica molto elevata nel Piano per l’Assetto idrogeologico del Piave;che, quel giorno, il CFD (centro funzionale decentrato protezione civile) avevadiramato le prescrizioni della protezione civile segnalando la possibilità di innesco difenomeni franosi superficiali a colate rapide.7. Con il quarto motivo denunciano manifesta illogicità della motivazione peraver ritenuto diligente la condotta dell’imputato fino alla dismissione dell’incarico.

LaCorte aveva valorizzato la volontà del D’Agostini riguardo la attuazione di Protocolli,poi non perfezionatisi, ma aveva totalmente trascurato di considerare quanto emersodagli atti e cioè che egli non aveva adottato le misure rientranti nella propriaesclusiva disponibilità e che aveva disposto interventi minimali ed assolutamenteinidonei a prevenire un evento del tutto prevedibile. La Corte aveva altresì trascuratodi considerare che la bozza di convenzione concordata il 20 settembre 2016 costituivala prova della perfetta prevedibilità dell’evento da parte del D’Agostini.

Pertanto, vierano tutti gli elementi che avrebbero permesso di accertare la palese violazionedell’art. 14 CdS in base al quale il D’Agostini avrebbe dovuto garantire la sicurezzadella circolazione predisponendo misure volte alla manutenzione gestione e pulizia,controllo tecnico sulla efficienza delle strade, apposizione e manutenzione dellasegnaletica. In loco, era pacificamente assente qualsiasi tipo di segnaletica nonchédi illuminazione ed era assente qualsiasi tipo di barriera atta a trattenere i veicolidalla caduta dal ponte e a proteggere gli utenti .

Il predetto aveva, di fatto,mantenuto invariata la vulnerabilità della infrastruttura. Manifestamente illogica erala motivazione ove aveva escluso la valenza impeditiva di opere quali le torriilluminanti istallate dall’ANAS in località Aquabona, che avevano infatti dimostratopiena efficacia.8. Con il quanto motivo denunciano manifesta illogicità della motivazione peravere attribuito efficacia causale esclusiva dell’evento alla sfortunata decisione dellaCatturani di attraversare il ponte.9. ll responsabile civile Veneto Strade spa si è costituito e ha depositato memoriacon cui ha insistito per la inammissibilità del ricorso anche alla luce del principio delne bis in idem nonché perché interamente versato in fatto.10.

I ricorrenti hanno depositato memoria di replica alle conclusioni delprocuratore generale.11. All’odierna udienza, disposta la trattazione orale, le parti hanno rassegnatole conclusioni indicate in epigrafe.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il primo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell’art. 603 cod. proc.pen, è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Come più volte chiaritoda questa Corte di legittimità, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nelgiudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazionegiudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttorigià acquisiti (Sez. 2, n. 41808 del 27/9/2013, Mongiardo, Rv. 256968).

La mancatarinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata soltantoqualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base delladecisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo delmedesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le qualisarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o allariassunzione di determinate prove in appello (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, Rv.261556; Sez. 6 - , n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 – 01;Sez. 6 - , n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 280589 - 01).

Orbene, la motivazione dellasentenza della Corte veneziana non presenta, sul punto, alcun vizio logico: i giudicidi merito hanno dato atto che tutti i consulenti escussi nel giudizio di primo grado(i CT del PM, di parte civile e dell’imputato) erano stati concordi nell’affermare dinon poter ricostruire con ragionevole certezza la dinamica del sinistro e di nonessere in grado di stabilire né il punto esatto né le modalità con le quali eraavvenuto l’investimento dell’auto della vittima da parte della colata detritica, ditalchè sarebbe stata superflua, ai fini del decidere, la rinnovazione della deposizionedei consulenti, che avrebbero ripetuto quanto già acquisito nella precedente fase dimerito.2.

Tutti i restanti motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sonoinammissibili in quanto, da un lato, non attaccano specificamente la ratio decidendidella sentenza impugnata e, dall’altro, propongono censure in punto di fatto.3. La decisione della Corte territoriale poggia invero sul seguente impiantologico - giuridico:

1) l’imputato aveva rivestito la posizione dirigenziale in VenetoStrade spa fino al dicembre 2016;

2) il grave sinistro si era verificato nell’agosto2017, epoca in cui il D’Agostino non occupava alcun ruolo di responsabilità in senoalla società di gestione della strada regionale n.48;

3) una responsabilità colposa incapo all’imputato avrebbe quindi potuto ipotizzarsi non certo riguardo ad interventidi tipo contingente ed estemporaneo ricollegabili all’allerta meteo diramata per ilgiorno del tragico incidente, ma riguardo ad interventi di tipo strutturale, cheavrebbero dovuto essere predisposti da tempo;

4) conseguentemente, gli interventinon strutturali, ma contingenti - richiamati anche nel capo di imputazione – quali isemafori provvisori, la collocazione di personale che impedisse la circolazione oanche la diramazione del divieto di circolazione – non sarebbero stati concretamenteadottabili dal D’Agostini il quale, al momento dei fatti, aveva dismesso da mesi ilproprio incarico;

5) con riferimento agli interventi di carattere strutturale,consistenti nella manutenzione straordinaria del tombotto del Rio Rere, e nelmonitoraggio attraverso un sistema di allertamento semaforico automatico ( i cuicosti superavano i 400 mila euro) i giudici di merito danno ampio conto dellaindisponibilità di un diretto potere di spesa da parte di Veneto Strade e dellatitolare del relativo potere, al fine di adottare investimenti per la realizzazione diopere provvisionali atte e rafforzare la sicurezza della zona;

6) il D’Agostini si eraanche attivato con altri enti titolari di poteri di spesa in ordine alla prevenzione(Comune di Cortina, Regole d’Ampezzo, Corpo Forestale, Provincia di Belluno),redigendo una bozza di Protocollo riguardante la ripartizione tra i predetti enti deipossibili interventi riguardo alle attività da eseguire con urgenza e che dettainiziativa non aveva avuto seguito a causa dell’opposizione delle Regole d’Ampezzo;7) l’evento non sarebbe stato comunque evitabile con l’apposizione della semplicecartellonistica di pericolo, e, quanto alla illuminazione del tratto stradale, non viera dimostrazione alcuna della efficacia impeditiva del sinistro, anche inconsiderazione della impossibilità di ricostruirne con ragionevole certezza la relativadinamica e di stabilire se l’illuminazione della strada avesse consentito di avvistarela frana.4.

A fronte delle argomentazioni esposte, i motivi di ricorso si limitano e ribadirel’efficacia impeditiva dell’evento accaduto delle misure sopra elencate (quali lapredisposizione di impianti semaforici provvisori da azionare alla bisogna, lamanutenzione del tombotto del Rio Gere, la realizzazione del sistema diallertamento semaforico automatico) senza nulla opporre all’articolatoragionamento esposto dai giudici di merito. Quanto, poi, al sistema di cartellonisticae illuminazione, non risulta mai specificamente contestato il passaggioespressamente contenuto nella sentenza di primo grado e ripreso dalla Corteterritoriale (pag.

6) le cui argomentazioni integrano la sentenza impugnata, secondoi noti principi della cd doppia conforme. Osservano invero i giudici di merito che “l’assenza della illuminazione pubblica, come riferito dal perito Ferraris ( consulentedel PM, ndr) è del tutto irrilevante, perché l’intensità del fenomeno ne avrebbeimpedito comunque la visione”, nonché che sarebbe stata comunque priva diefficacia l’apposizione di cartellonistica con segnalazione di pericolo di frane oesondazioni, posto che si trattava di pericoli ben noti alla popolazione del posto,qual era la vittima.5.

Quanto alla diversa misura provvisionale, ossia quella relativa alle torri –faro che avrebbero dovuto illuminare non già la strada, ma il costone dellamontagna, si tratta di misura neppure citata nell’imputazione e di un tema che nonrisulta trattato dalle sentenze merito, ove si è affrontata la questione della efficaciaimpeditiva e prevenzionale della illuminazione della sede stradale. Così comesviluppata, la censura è pertanto del tutto aspecifica, non confrontandosi con il temaeffettivamente discusso nel giudizio: dalla lettura complessiva delle due sentenzedi merito non emerge infatti alcun accenno alle torri - faro né , di conseguenza,risulta neppure affrontata la dirimente questione relativa alla natura dell’intervento,se cioè rientrante in una tipologia di intervento ordinario, ovvero nelle operecomportanti un potere di spesa esorbitante dalle competenze di Veneto Strade spa.6.

Infine, riguardo alla mancata predisposizione delle idonee procedure per icasi di allerta meteo, va ricordato che al D’Agostini è stata contestata la violazionedell’art. 14 CdS, secondo cui gli enti proprietari o concessionari delle strade sonotenuti alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle relative attrezzature,impianti e servizi, al controllo tecnico e alla apposizione e manutenzione dellesegnaletica. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha specificato che ildisposto dell'art. 14 cod. strada, oltre a costituire la fonte della posizione di garanziadel soggetto incaricato della manutenzione stradale, costituisce altresì normacautelare specifica di tipo cd. "elastico", idonea a fungere da fonte della regolacautelare nei confronti del garante, ove integrata da altre specifiche disposizionivalevoli ad indicare le modalità di intervento a carico del predetto soggetto(Sez. 4 - , n. 25729 del 11/04/2025, Rv. 288514 – 05).

Orbene, l’obbligo dipredisporre specifiche procedure nei casi di allerta meteo non rientra tra i doveri dicui all’art. 14 CdS, né è stata indicata alcuna disposizione integrativa che specifichi,in tal senso, il generale dovere di manutenzione delle strade. Al riguardo, va invecerilevato che, in ordine agli interventi di prevenzione e protezione nei casi di calamitànaturali, fonte normativa principale è il Codice della Protezione Civile (D.Lgs. n.1/2018) che individua precisi obblighi gravanti in capo ai rappresentanti degli Entiterritoriali (in particolare, il Sindaco è l'autorità comunale di protezione civile cheha l'obbligo di pianificazione degli interventi nei casi di emergenza, cfr.Sez. 4, n. 22214 del 12/04/2019, Rv. 276685 – 03).7.

Alla luce di quanto esposto, va conclusivamente dichiarata la inammissibilitàdei ricorsi. Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali nonché di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende,non sussistendo ragioni di esonero. I ricorrenti vanno altresì condannati allarefusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dal responsabile civileVeneto Strade spa, liquidate come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammendenonchè in solido alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità al responsabilecivile Veneto Strade spa, liquidate in euro tremila, oltre accessori se dovuti.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLOREDANA MICCICHE' SALVATORE DOVERE