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Sentenza — n. 13654/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13654/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13654/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per la detenzione patita da Giuseppe Quintino, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere giusto provvedimento del Gip locale eseguito in data 29 novembre 2016 / inrelazione al reato di cui all'art. 416 bis co. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 cod. pen. Il Quintino era stato ritenuto gravemente indiziato di avere preso parte a due consorterie mafiose, una facente capo alla famiglia Tropea e l'altra riconducibile ai Trapasso oltre che di avere contatti con un gruppo di etnia rom operante in Catanzaro /particolarmente attivo nel furto di autovetture. 1Condannato, in esito al giudizio abbreviato, con sentenza del Gip di Catanzaro del 18 dicembre 2018 alla pena di anni dieci e e mesi otto di reclusione, Quintino veniva assolto dalla Corte di appello locale con la formula perché il fatto non sussiste con sentenza del 16 novembre 2020 e immediatamente scarcerato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 13654/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo questo Collegio, il giudice della riparazione ha fatto buon governo della costante giurisprudenza secondo cui «le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento 3gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate» (Sez. 4, n. 29550 del 5.6.2019, Morabito, Rv. 277475).

Parole chiave

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indennizzo per detenzione ingiustificata doppia punibilità pentito detenuto impunità esenzione dalla pena
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Testo completo

osto da: Quintino Giuseppe nato a Catanzaro il 23/12/1976 avverso l'ordinanza del 07/07/2025 della Corte di appello di Catanzaro. Udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena; lette le conclusioni scritte del P.G., in persona della Sostituta Procuratrice Sabrina Passafiume, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per la detenzione patita da Giuseppe Quintino, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere giusto provvedimento del Gip locale eseguito in data 29 novembre 2016 / inrelazione al reato di cui all'art. 416 bis co. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 cod. pen. Il Quintino era stato ritenuto gravemente indiziato di avere preso parte a due consorterie mafiose, una facente capo alla famiglia Tropea e l'altra riconducibile ai Trapasso oltre che di avere contatti con un gruppo di etnia rom operante in Catanzaro /particolarmente attivo nel furto di autovetture. 1Condannato, in esito al giudizio abbreviato, con sentenza del Gip di Catanzaro del 18 dicembre 2018 alla pena di anni dieci e e mesi otto di reclusione, Quintino veniva assolto dalla Corte di appello locale con la formula perché il fatto non sussiste con sentenza del 16 novembre 2020 e immediatamente scarcerato.

2. Avverso l'ordinanza indicata in epigrafe è stato proposto ricorso affidato a un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte della riparazione ha respinto l'istanza di riparazione ravvisando la colpa grave ostativa nell'avere il Quintinox intrattenuto rapporti confidenziali con Trapasso Giovanni, Cosco Roberto, Trapasso Leonardo e Viscomi Antonio, pervenendo alla conclusione che Quintino fosse "addentrato" nelle dinamiche criminali del territorio. Secondo la difesa, la Corte territoriale non si è confrontata con la formula assolutoria e con le parole di biasimo che le persone che frequentavano il Quintino utilizzavano nei suoi confronti ("non vale").

Né l'astratta possibilità di coinvolgere Quintino nella restituzione di una autovettura rubata poteva essere considerata quale elemento utile ad attestare la colpa grave, non avendo egli mai partecipato a conversazioni aventi ad oggetto tale vicenda. La Corte della riparazione inoltre, non ha proceduto all'analisi del collegamento effettivo tra i fatti accertati e l'errore del giudice nell'applicazione della misura cautelare.

3. Il P.G. ha concluso come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte di appello di Catanzaro, nell'autonomia del giudizio che è propria del giudizio di riparazione, il cui unico limite è rappresentato dal non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039), dopo avere ricostruito le vicende cautelàri relative al Quintino .e il quadro giurisprudènziale di riferimento hà ravvisato i profili di colpa, ostativa all'accoglimento della richiesta, nei rapporti che Quintino ha intrattenuto con appartententi al gruppo Trapasso e prima ancora dei Tropea.

In particolare, è stato posto l'accento sulle numerose intercettazioni, da cui emergevano contatti con appartenenti al detto sodalizio, che erano soliti rivolgersi al Quintino per ottenere la restituzione di autovetture rubate da un gruppo rom a soggetti che a loro volta, a tal fine, si rivolgevano a taluno dei sodali. 2La Corte della riparazione ha, inoltre, evidenziato che Quintino veniva portato a conoscenza di affari interni alla vita di entrambi i sodalizi (Trapasso e Tropea). Così era avvenuto, secondo la Corte di appello, con riferimento alla circostanza che egli veniva reso edotto della decisione di allontanare il sodale Niutta e che, ancora, partecipava attivamente a commenti e critiche rispetto all'operato degli esponenti di spicco del sodalizio capeggiato dai Tropea.

Sono state, altresì, richiamate conversazioni in occasione delle quali era Quintino a riferire di avere collaborato con i Tropea, consegnando "foglietti" o "assegni" quando costoro ne erano privi; di avere loro ceduto la propria indennità di disoccupazione e lamentando la loro ingratitudine («gli abbiamo fatto i facchini»...«da quando sono qua una vita.., sempre a disposizione»). La Corte della riparazione ha, inoltre, ritenuto significative le conversazioni intercorse tra sodali del gruppo dalle quali si evinceva che i Trapasso avevano cominciato a diffidare del Quintino, proprio come in precedenza avevano fatto i Tropea, affermando che si trattava di uno che «vuole armeggiare solo lui ....

Quintino non può fare come dice lui».

3. L'ordinanza impugnata, ad avviso di questo Collegio, è esente dalle censure mosse poiché attinge, contrariamente a quanto si assume in ricorso, a condotte poste in essere personalmente dal ricorrente e che denotano, come rilevato dalla Corte della riparazione, una evidente contiguità al contesto malavitoso locale, ben noto in ambienti criminali trasversali. La Corte della riparazione ha posto in evidenza il fatto che la stessa sentenza assolutoria di secondo grado ha rilevato che Quintino «certamente mantiene rapporti confidenziali con il Cosco Roberto, con Trapasso Giovanni, con Trapasso Leonardo e Viscomi Antonio», richiamando, in proposito, la pag. 520 della sentenza della Corte di appello di Catanzaro nonché la pag. 522 della stessa pronuncia dove si legge «non v'è dubbio che il Quintino sia soggetto addentro alle dinamiche criminali del comprensorio».

La circostanza che il Quintino, con valutazione ex post, sia stato assolto in secondo grado è stata ritenuta circostanza non idonea ad escludere che le condotte • come evidenziate, non negate dalla stessa sentenza di assolúzione, fossero al momento della emissione dell'ordinanza genetica, percepibili come indicative di una sua contiguità a soggetti appartenenti a quei sodalizi criminali, peraltro condannati per il medesimo fatto delittuoso, con i quali intratteneva frequentazioni ambigue.

5. Secondo questo Collegio, il giudice della riparazione ha fatto buon governo della costante giurisprudenza secondo cui «le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento 3gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate» (Sez. 4, n. 29550 del 5.6.2019, Morabito, Rv. 277475).

La Corte della riparazione ha spiegato in modo puntuale le ragioni della consapevolezza del ricorrente circa l'attività illecita posta dai soggetti con i quali si interfacciava. Si tratta, all'evidenza di condotte di connivenza e contiguità aventi effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare patita dal Quintino, congruamente ritenute rilevanti dalla Corte di appello ai fini della esclusione dell'indennizzo, in quanto espressione di una condotta gravemente imprudente, che seppure non sufficiente a integrare il reato contestato, può considerarsi idonea ad ingenerare l'apparenza di un coinvolgimento nell'attività criminosa, con sicuro rilievo ai fini della esclusione della chiesta riparazione.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il P.Q.M