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Sentenza — n. 13649/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13649/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13649/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale locale con la quale Aurelio Rosario Arconte veniva assolto dal reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. originariamente contestato al capo a), tt.4.ii/u_._4_ per non avere commesso il fatto 1-Ehiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 187 d.lgs. 285/1992 per essersi posto alla guida di una autovettura in condizioni di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi. In San Lorenzo il 3 aprile 2017.

Regesto Legislator

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art. 589 bis cod. pen, art. 187 d.lgs. 285/1992, art. 187 d.lgs. n. 285/1992; Sentenza — n. 13649/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Si è, anche di recente, chiarito che, a fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu oculi, con una mera attività di "constatazione", la "evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte del medesimo, ovvero la sua rilevanza penale (sez. 6, n. 33030 del 24/5/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091-01).

Parole chiave

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idoneità alla guida guida in stato di ebbrezza qualificata revoca della licenza condurre traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti esame dell'alito

Disposizioni normative citate

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art. 589 bis cod. pen
La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale locale con la quale Aurelio Rosario Arconte veniva assolto dal reato di cui all'art. 589 bis cod. pen.
art. 187 d.lgs. 285/1992
originariamente contestato al capo a), tt.4.ii/u_._4_ per non avere commesso il fatto 1-Ehiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 187 d.lgs.
art. 187 d.lgs. n. 285/1992
Si assume che l'Arconte doveva essere assolto dal reato previsto dall'art. 187 d.lgs. n. 285/1992 poiché lo stato di alterazione era già stato contestato come circostanza aggravante dell'art.

Giurisprudenza citata

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sez. 3, n. 18069/2022
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Testo completo

osto da: Arconte Aurelio Rosario nato a Reggio Calabria il 13/05/1990 avverso la sentenza del 16 ottobre 2025 della Corte di appello di Reggio Calabria. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ' udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Arena; udito il P.G., in persona della Sostituta Procuratrice generale Sabrina Passafiume che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; l'avv. Giuseppe Giovanni Pardo del foro di Reggio Calabria ha chiesto la revoca della trattazione orale e non è presente.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale locale con la quale Aurelio Rosario Arconte veniva assolto dal reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. originariamente contestato al capo a), tt.4.ii/u_._4_ per non avere commesso il fatto 1-Ehiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 187 d.lgs. 285/1992 per essersi posto alla guida di una autovettura in condizioni di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi. In San Lorenzo il 3 aprile 2017.

La Corte territoriale, in specie/ ha ritenuto, sulla scorta degli elementi esaminati, di non poter pervenire a una pronuncia assolutoria nel merito.2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 129 tcomma 21 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Si assume che l'Arconte doveva essere assolto dal reato previsto dall'art. 187 d.lgs. n. 285/1992 poiché lo stato di alterazione era già stato contestato come circostanza aggravante dell'art. bis cod. pen. e l'assoluzione per quel reato aveva inevitabili 1.115911-2etA o autonomo.

Inoltre, sia il Tribunale che la Corte appello non hanno a- 4A 40- considerato elementi che escludevano che l'Arconte in uno stato di alterazione psicofisica, basando la decisione solo sulla positività dei cannabinoidi nella urine; dato questo non sufficiente. Sono state ignorate testimonianze mediche e delle forze dell'ordine che attestavano la lucidità dell'Arconte dopo l'incidente mentre mancava il risultato degli esami ematici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto fi manifestamente infondato.

2. Si è, anche di recente, chiarito che, a fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu oculi, con una mera attività di "constatazione", la "evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte del medesimo, ovvero la sua rilevanza penale (sez. 6, n. 33030 del 24/5/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091-01).

Ne consegue che deve ritenersi inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, con cui sia dedotta la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., senza prospettare l'evidenza della causa di non punibilità specificamente invocata, in conformità alla previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (sez. 3, n. 18069 del 20/1/2022, Grosso, Rv. 283131-01). E che si tratti di una attività di mera constatazione si ricava anche dal fatto che il giudice d'appello, in presenza di una causa di estinzione del reato, non potrebbe, per esempio, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze neppure nel 2caso in cui la causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado e si sia posta con il gravame anche la questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione (sez. 6, n. 27725 del 22/3/2018, Princi, Rv. 273679-01).

In presenza di una causa di estinzione, dunque, ai fini della critica alla mancata rilevazione di cause di proscioglimento con formula più ampia nel merito, le censure devono essere articolate nel "quadro ristretto e invalicabile di una rappresentazione della evidenza della loro sussistenza, di talchè ogni censura formulata attraverso la articolazione di ragionamenti e rilevazioni di non immediata emergenza esula dai predetti binari logico - giuridici e ricade nell'ambito dell'inammissibilità dell'impugnazione". Si tratta, in altri termini, di un particolare profilo di specificità, per quanto qui interessa, del ricorso in cassazione (ma di portata generale sul piano delle impugnazioni), che in casi come quello in esame, di intervenuta estinzione per prescrizione, al momento della pubblicazione della sentenza impugnata, del reato oggetto della decisione della corte di appello contestata, impone anche l'adozione di una rappresentazione del vizio dedotto nella prospettiva dell'evidenza degli elementi con lo giustifichino" (sez. 3, n. 18069/2022, Grosso, cit., in motivazione).

3. Nella specie, non può apprezzarsi nella censura formulata dalla difesa l'evocazione di una tale situazione di evidenza, alla quale correlare una mera 4constatazione: il deducente, invero, ha prospettato che Zlif. assoluzione per il reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. contestato con la circostanza aggravante dell'avere condotto l'autovettura in stato di alterazione rende illogica la mancata assoluzione / dal reato di cui all'art. 187 cod. 5trada; che mancano gli elementi sintomatici dello statAterazione psicofisica e che i giudici di merito hanno fondato la loro decisione solo sulle analisi delle urine attestanti la positività ai cannabinoidi senza che mai siano state acquisite al fascicolo le analisi del sangue, oltre che la mancata valutazione delle testimonianze da cui emergeva che il ricorrente dopo un'ora dal sinistro era perfettamente lucido e collaborante e che anche nell'immediatezza dei fatti sembrava "tranquillo".

Tutte le circostanze allegate sono quantomeno controvertibili e, dunque, eccentriche rispetto akquel giudizio di evidenza che avrebbe consentito la immediata declaratoria della insussistenza del fatto.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). 3 P.Q.M