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Sentenza — n. 13297/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13297/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13297/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Corte di appello di Reggio Calabria;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale Giovanni Battista Bertolini, ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte depositate, in data 02/03/2026, dal difensore dell’imputato,avv.to Sebastiano Pipicella.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 30/10/2025, la Corte di appello di Reggio Calabria haparzialmente riformato la sentenza con cui, il precedente 22/06/2022, il giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Locri, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penaleresponsabilità di Cosimo Panetta in ordine a plurimi delitti di illecita detenzione di sostanzestupefacenti (di cui ai capi A, B e C) e alla contravvenzione di detenzione abusiva dimunizioni (di cui al capo D) e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia,riqualificando come fatti di lieve entità, ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, due deidelitti di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (quelli di cui ai capi B e C) erideterminando il trattamento sanzionatorio in senso meno afflittivo.2.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 20-bis cod. pen, art. 545-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 13297/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza in data 30/10/2025, la Corte di appello di Reggio Calabria haparzialmente riformato la sentenza con cui, il precedente 22/06/2022, il giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Locri, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penaleresponsabilità di Cosimo Panetta in ordine a plurimi delitti di illecita detenzione di sostanzestupefacenti (di cui ai capi A, B e C) e alla contravvenzione di detenzione abusiva dimunizioni (di cui al capo D) e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia,riqualificando come fatti di lieve entità, ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, due deidelitti di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (quelli di cui ai capi B e C) erideterminando il trattamento sanzionatorio in senso meno afflittivo.2.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti misura sostitutiva della detenzione istanza di revisione penale dipendenza da sostanze pena detentiva sostitutiva assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Panetta,avv.to Sebastiano Pipicella, che ha articolato un unico motivo, di seguito sintetizzatoconformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.
art. 133 cod. pen
art. 20-bis cod. pen
pen., la ricorrenzadelle condizioni per l’accesso alle pene indicate dall’art. 20-bis cod. pen., instaura una fasecaratterizzata dal contraddittorio con le parti, con l’apporto, ove necessario, dell’UEPE,applicando, poi, la pena ritenuta più adeguata.Il descritto procedimento trova completamento nell’art.
art. 545-bis cod. proc. pen
pen., instaura una fasecaratterizzata dal contraddittorio con le parti, con l’apporto, ove necessario, dell’UEPE,applicando, poi, la pena ritenuta più adeguata.Il descritto procedimento trova completamento nell’art. 545-bis cod.
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Testo completo

Corte di appello di Reggio Calabria;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale Giovanni Battista Bertolini, ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte depositate, in data 02/03/2026, dal difensore dell’imputato,avv.to Sebastiano Pipicella.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 30/10/2025, la Corte di appello di Reggio Calabria haparzialmente riformato la sentenza con cui, il precedente 22/06/2022, il giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Locri, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penaleresponsabilità di Cosimo Panetta in ordine a plurimi delitti di illecita detenzione di sostanzestupefacenti (di cui ai capi A, B e C) e alla contravvenzione di detenzione abusiva dimunizioni (di cui al capo D) e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia,riqualificando come fatti di lieve entità, ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, due deidelitti di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (quelli di cui ai capi B e C) erideterminando il trattamento sanzionatorio in senso meno afflittivo.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Panetta,avv.to Sebastiano Pipicella, che ha articolato un unico motivo, di seguito sintetizzatoconformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 545-bis e 546 cod.proc. pen.Sostiene, in particolare, che, con la decisione della Corte territoriale, sarebbe stataillegittimamente rigettata la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la penasostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in quanto il diniego sarebbe stato argomentato con laritenuta inidoneità a contenere le esigenze special-preventive e di rieducazione dellaprescelta sanzione sostitutiva, senza che fosse fissata, all’uopo, un’udienza perl’acquisizione delle prescritte informazioni dell’UEPE e degli organi di polizia e senza chefosse valorizzata in alcun modo la risalenza dei precedenti da cui risultava gravato l’imputatoistante.3.

Il procedimento è stato trattato in udienza camerale non partecipata, in assenza dirichiesta di trattazione orale.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso presentato nell’interesse di Cosimo Panetta è manifestamente infondato perle ragioni che di seguito si espongono.2. Manifestamente infondato è l’unico motivo del ricorso.Ritiene, infatti, il Collegio che non sia riscontrabile, nel caso di specie, la dedottainosservanza delle menzionate norme processuali.Ciò perché, nel vigente ordinamento processuale, l’applicazione delle pene sostitutiveavviene, ex lege, in esito ad un procedimento articolato, a struttura bifasica, in cui il giudice,dopo aver apprezzato, alla stregua dei parametri recepiti dall’art. 133 cod. pen., la ricorrenzadelle condizioni per l’accesso alle pene indicate dall’art. 20-bis cod. pen., instaura una fasecaratterizzata dal contraddittorio con le parti, con l’apporto, ove necessario, dell’UEPE,applicando, poi, la pena ritenuta più adeguata.Il descritto procedimento trova completamento nell’art. 545-bis cod. proc. pen., a terminidel quale il giudice, per decidere in ordine all’applicazione della pena sostitutiva, puòdisporre ulteriori accertamenti, acquisendo dall’UEPE o anche dalla polizia giudiziaria ogniinformazione necessaria circa le condizioni di vita personali, familiari, sociali ed economichedell’imputato, con la prevista facoltà delle parti di depositare documentazione presso l’UEPEe memorie in cancelleria fino a cinque giorni prima dell’udienza.Tanto al fine di fornire al giudice, che lo ritenga necessario, completezza di dati edelementi in ordine alla meritevolezza del beneficio, alla prognosi di adempimento delleprescrizioni da parte del condannato e all’effettiva finalità di rieducazione della penasostitutiva.È evidente, pertanto, che la decisione oggetto d’impugnativa non è viziatadall’inosservanza delle citate norme processuali, posto che il giudice investito della richiestadi sostituzione della pena detentiva, laddove valuti la stessa inaccoglibile, non è tenuto afissare apposita udienza in funzione dell’acquisizione di informazioni dall’UEPE e dagliorgani di polizia, ma può ben provvedere direttamente, argomentando – come avvenuto,peraltro, nel caso di specie – la propria decisione.In proposito, giova richiamare l’autorevole insegnamento di questa Suprema Corte,secondo cui «In tema di condanna a pena sostitutiva, la sospensione del processo dopo lalettura del dispositivo, al fine di acquisire informazioni utili a decidere sulla sostituzione dellapena detentiva e a scegliere quella sostitutiva più adeguata al caso, ai sensi dell’art. 545-biscod. proc. pen., introdotto dall’art. 31 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, presuppone unavalutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non èsindacabile nel giudizio di legittimità, così come previsto per i criteri dettati dall'art. 133 cod.pen. ai fini della determinazione della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato chesarebbe contrario al principio di ragionevole durata del processo imporre al giudice di fissarein ogni caso una nuova udienza, anche laddove possa decidere immediatamente sulla basedegli elementi già acquisiti)» (così:

Sez. 6, n. 43263 del 13/09/2023, Lo Monaco, Rv.285358-01).Ad ogni buon conto, deve, altresì, rilevarsi che il motivo di ricorso risulta affetto daun’evidente genericità intrinseca, non risultando in alcun modo indicate dalla difesa lecondizioni attuali dell’imputato istante che, in tesi, avrebbero giustificato l’invocatasostituzione della pena detentiva inflittagli.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 econsiderato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versarein colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrenteversi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di eurotremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGENNARO SESSA EUGENIA SERRAO