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Sentenza — n. 13273/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13273/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13273/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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25 della Corte di Cassazione di RomaUdita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito l'avv. Nunzia De Ceglia in sostituzione ex art. 102 c.p.p., dell'avv.l’accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1.Per mezzo del difensore, Manuel Domenico La Pietra ha proposto ricorsostraordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., avverso la sentenzan.21864 con cui, il 9 aprile 2025, la Terza Sezione Penale di questa Corte dilegittimità ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione propostonell’interesse del ricorrente.La Pietra è stato ritenuto in via definitiva responsabile del reato di cuiall’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 20), per aver fatto parte diun’associazione attiva fra il mese di febbraio ed il mese di luglio 2019, facentecapo a Umberto Sanna e operante fra Bergamo e la Sardegna con lo scopo dicommerciare ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina chevenivano acquistati nel bergamasco e distribuiti sull’isola.

Regesto Legislator

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art. 102 c.p, art. 625 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 13273/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. F, n. 42794 del07/09/2001, Rv.220181).Le Sezioni Unite di questa Corte, in coerenza con tale impostazione, hannoriconosciuto, appunto, che l'art. 625 bis cod. proc. pen. è stato modellatosull'analoga disciplina contenuta nell'art. 391 bis cod. proc civ. e hanno stabilitoche l'errore di fatto verificatosi nelgiudizio di legittimità, oggetto del rimedio del ricorso straordinario, consiste inun errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte diCassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso econnotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà: l'inesattapercezione delle risultanze processuali conduce, in tale ipotesi, ad una decisionediversa da quella che sarebbe stata adottata senza di essa.

Parole chiave

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traffico di cocaina partecipazione al reato complicità infrazione qualificata LStup assistenza giudiziaria in materia civile aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 102 c.p
Nunzia De Ceglia in sostituzione ex art. 102 c.p.p., dell'avv.l’accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1.Per mezzo del difensore, Manuel Domenico La Pietra ha proposto ricorsostraordinario, ai sensi dell'art.
art. 625 bis cod. proc. pen
Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., èammessa a favore del condannato la richiesta di correzione dell’errore materialeo di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione.L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art.
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Testo completo

25 della Corte di Cassazione di RomaUdita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito l'avv. Nunzia De Ceglia in sostituzione ex art. 102 c.p.p., dell'avv.l’accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1.Per mezzo del difensore, Manuel Domenico La Pietra ha proposto ricorsostraordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., avverso la sentenzan.21864 con cui, il 9 aprile 2025, la Terza Sezione Penale di questa Corte dilegittimità ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione propostonell’interesse del ricorrente.La Pietra è stato ritenuto in via definitiva responsabile del reato di cuiall’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 20), per aver fatto parte diun’associazione attiva fra il mese di febbraio ed il mese di luglio 2019, facentecapo a Umberto Sanna e operante fra Bergamo e la Sardegna con lo scopo dicommerciare ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina chevenivano acquistati nel bergamasco e distribuiti sull’isola.

In tale associazioneoperavano La Pietra, con l’incarico di predisporre i mezzi necessari al trasportodello stupefacente, Stefano Mascheroni con il compito di mettere a disposizione illuogo per lo stoccaggio dello stupefacente, Luciano Tronci con il compito digestire i contatti con gli acquirenti sardi e pagare i trasportatori, Felice Alfieri eMarina Nava con il ruolo di corrieri.2. Con il ricorso straordinario, La Pietra lamenta che la Corte di cassazionesarebbe incorsa in errore nella percezione del settimo motivo del ricorso. Contale motivo era stata prospettato: che La Pietra non aveva avuto alcun contattocon i soggetti stanziati in Sardegna, se non nelle occasioni in cui avevaaccompagnato Umberto Sanna, né con i componenti del gruppo stanziati inLombardia; che la eventuale esclusione dell’apporto partecipativo di Alfieri eNava alla componente lombarda avrebbe dovuto influire anche sulla valutazionedella posizione del ricorrente, sia per la assoluta residualità del numero minimodei componenti che per la mancanza di affectio societatis con i restanticomponenti.

In tesi difensiva, dunque, la Corte sarebbe incorsa in un errore dipercezione nell'individuazione tanto dello specifico tema oggetto di devoluzione,quanto dello specifico profilo oggetto di imputazione, che consisteva nellapartecipazione alla componente lombarda della associazione.3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso straordinario non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto ladoglianza proposta non è inquadrabile nello schema del rimedio giuridicoinvocato.2.

Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., èammessa a favore del condannato la richiesta di correzione dell’errore materialeo di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione.L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 bis cod. proc. pen.come motivi di possibile ricorso straordinario consistono, rispettivamente, ilprimo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e lasua estrinsecazione grafica e il secondo in una svista o in un equivoco incidentisugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in mododifforme da quello effettivo.L’ errore di fatto inerisce direttamente al processo formativo della volontàdel giudice, determinandola in una certa direzione anziché in un'altra e, quindi,influendo sul contenuto della decisione, che, senza quell'errore, sarebbe statadiversa.

L'errore di fatto, perciò, ha il carattere della decisività, essendodeterminante nella scelta della soluzione accolta nel provvedimento adottatodalla Corte: sul piano logico, si tratta di un errore di percezione, di una svista odi un mero equivoco, e non di un errore di valutazione o di giudizio sul fatto cheil giudice di legittimità è chiamato ad esaminare per definire i motivi di ricorso.Ne consegue che l'errore di fatto indicato dall'art. 625 bis cod. proc. pen. èdi tipo meramente percettivo e non ricomprende i profili attinenti allavalutazione degli atti del processo, nel senso che non può consistere in unerrore di giudizio vertente sul fatto esaminato e non correttamente interpretatodal giudice di legittimità (ex plurimis Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007,Rv.237161).Legittima, dunque, il ricorso straordinario la decisione fondata sullasupposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o sullal'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, in pienarispondenza col motivo di revocazione prefigurato dall'art. 395, n. 4, cod. proc.civ. (Sez. 1, n. 45731 del 13/11/2001, Rv. 220372;

Sez. F, n. 42794 del07/09/2001, Rv.220181).Le Sezioni Unite di questa Corte, in coerenza con tale impostazione, hannoriconosciuto, appunto, che l'art. 625 bis cod. proc. pen. è stato modellatosull'analoga disciplina contenuta nell'art. 391 bis cod. proc civ. e hanno stabilitoche l'errore di fatto verificatosi nelgiudizio di legittimità, oggetto del rimedio del ricorso straordinario, consiste inun errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte diCassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso econnotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà: l'inesattapercezione delle risultanze processuali conduce, in tale ipotesi, ad una decisionediversa da quella che sarebbe stata adottata senza di essa.

Qualora, invece, lacausa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenutovalutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio: sono, perciò,estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione dinorme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza dellenorme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti adignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. U, n. 16103 del27/03/2002, Rv. 221280).3.

Tanto premesso, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, non ricorrono ipresupposti dell’errore di fatto dedotto.Proprio dal raffronto fra il contenuto del settimo motivo, come riassuntonella prima parte della sentenza della Corte, e lo scrutinio di tale motivo, comeaffrontato nella seconda parte, emerge come i giudici di legittimità non sianoincorsi in alcun errore percettivo, ma abbiano, al contrario, argomentato ereplicato alle doglianze formulate.Alle doglianze secondo cui La Pietra aveva avuto contatti continuativi solocon Sanna e in ogni caso i due corrieri Alfieri e Nava non avrebbero dovutoessere considerati partecipe dell’associazione, ma al più solo componenti di ungruppo operante in Lombardia privo di connotazione associativa, la Corte diCassazione ha replicato (pag. 58): che sulla base del compendio probatorio(costituito dai risultati dell'attività intercettiva, dalla registrazione deglispostamenti dell'auto mediante il GPS, dai dati acquisiti presso le compagnie dinavigazione aeree e dalle dichiarazioni rese dal collaboratore Alfieri), nellesentenze di merito erano stati ricostruiti gli elementi identificativi di unaassociazione dedita al trasporto dalla Lombardia alla Sardegna di sostanzestupefacenti del tipo cocaina, costituito per la realizzazione di una serieindeterminata di reati, con apporto dei singoli di attività personali e di mezzi; chele sentenze avevano ritenuto provati i contatti fra il ricorrente e il vertice delsodalizio, nonché altre persone operanti nel suo ambito; che le posizioni diAlfieri e Nava erano autonome e distinte, sicché l'eventuale esclusione dicostoro dalla compagine lombarda non si sarebbe tradotta in un vantaggiogiuridico in favore del ricorrente la cui responsabilità doveva essere valutata invia autonoma.4.

La Corte di Cassazione, dunque, ha argomentato in ordine ai rilievidedotto con i motivi, senza incorrere in alcuna delle presunte sviste segnalate.Come detto, ha chiarito che il reato per il quale La Pietra aveva riportatocondanna era la partecipazione ad una associazione unica anche se operante indiversi territori, ovvero Sardegna e Lombardia, composta da una pluralità disoggetti (Sanna, Tronci, Alfieri e Nava); in replica al motivo per cui i due corrierinon avrebbero dovuto essere considerati partecipi di detta associazione, haosservato che, a prescindere dalla infondatezza dell’assunto, si trattava diposizioni distinte rispetto a quella di La Pietra.Le doglianze, lungi dal dedurre errori di fatto nel senso su indicato,appaiono volte a sindacare la legittimità della motivazione della Corte diCassazione e la adeguatezza degli argomenti individuati.5..Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammendeDeciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna Ricci Salvatore Dovere