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Sentenza — n. 12870/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for procedural error, converting it to a personal appeal before the Tribunal of Bari.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12870/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and converted it into a personal appeal before the Tribunal of Bari. The appellant argued that the substitution of home detention for prison custody was illegal because it was based on facts for which he had been acquitted. The Court ruled that appeals against orders modifying personal security measures must be filed as personal appeals, not via cassation, citing specific procedural articles.

Regesto Legislator

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Art. 310, 309 comma 7, 299 cod. proc. pen.; Appeals against orders modifying personal security measures are not admissible via cassation but must be filed as personal appeals before the competent Tribunal.

Parole chiave

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procedural admissibility personal security measures cassation conversion home detention substitution acquitted facts braccialetto elettronico estratto del casellario giudiziale aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 299 cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Bari, con ordinanza ex art. 299 cod.
Art. 310 cod. proc. pen.
Ne consegue che il ricorso deve essere convertito in appello, ai sensidell’art. 310 cod. proc. pen., e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale diBari, competente ai sensi dell’art.
Art. 309 comma 7 cod. proc. pen.
pen., e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale diBari, competente ai sensi dell’art. 309 comma 7 cod. proc. pen.Sono demandati alla cancelleria gli adempimenti di cui all’art.
Art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
pen.Sono demandati alla cancelleria gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp.
art. 299 cod. proc. pen
La Corte di Appello di Bari, con ordinanza ex art. 299 cod.
art. 275 cod. proc.pen
Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 275 cod. proc.pen..
art. 311 cod. proc.pen
art. 310 cod. proc. pen
Ne consegue che il ricorso deve essere convertito in appello, ai sensidell’art. 310 cod. proc. pen., e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale diBari, competente ai sensi dell’art.
art. 309 comma 7 cod. proc. pen
pen., e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale diBari, competente ai sensi dell’art. 309 comma 7 cod. proc. pen.Sono demandati alla cancelleria gli adempimenti di cui all’art.
art 310 c.p
P.Q.MConvertito il ricorso in appello, ai sensi dell'art 310 c.p.p., disponetrasmettersi gli atti al Tribunale di Bari competente ai sensi dell' art 309 comma7 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 24349 del 24/05/2022
proc.pen., unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizionedella libertà (Sez. 2, n. 24349 del 24/05/2022, Rv.
Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015
Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008
263743 - 01; Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008 Rv.242221 - 01).5.
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Testo completo

ppello di BariUdita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi con cuiha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. La Corte di Appello di Bari, con ordinanza ex art. 299 cod. proc. pen.,ha rigettato l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare incarcere con quella degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico propostada Vito Galluzzi.Il ricorrente è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso lapropria abitazione in ordine al reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre1990 n. 309 per il quale è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 direclusione.

La misura degli arresti domiciliari, aggravata dalla prescrizione dinon comunicare anche con strumenti telefonici o telematici con soggetti diversidai conviventi, è stata sostituita con quella della custodia cautelare in carcere,dopo che Galluzzi, nel corso di un controllo all’interno dell’abitazione, è statosorpreso mentre utilizzava un telefono cellulare ed è stato trovato in possessodi sostanza stupefacente del tipo eroina e di denaro contante.2. Contro l’ordinanza, la difesa dell’indagato ha proposto ricorso, formulandoquattro motivi.2.1.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in particolarel'erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. per essere statodisposto l'aggravamento della misura in relazione a fatti per i quali il ricorrente èstato successivamente assolto con sentenza del 25 settembre 2025.2.1. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione per avere laCorte richiamato una presunta violazione delle prescrizioni cautelari, ignorandoche tale violazione è stata definitivamente esclusa con la sentenza assolutoria.L'ordinanza non spiegherebbe perché un fatto ritenuto penalmente insussistentepossa continuare a essere valorizzato quale indice di pericolosità.2.3.

Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 275 cod. proc.pen.. sotto il profilo del principio di proporzionalità e adeguatezza della misuracautelare. Una volta ritenuto insussistente il fatto che aveva determinatol'aggravamento, la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare se la custodia incarcere fosse ancora necessaria e se misure meno afflittive potessero soddisfarele esigenze cautelari.2.4. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione degli artt. 13, 27 e 32della Costituzione. La protrazione della custodia in carcere nonostantel'assoluzione in ordine al fatto che aveva determinato l’ aggravamento dellamisura cautelare, in presenza di un concreto progetto terapeutico presso il Sert,si porrebbe in contrasto con il principio di presunzione di non colpevolezza, con ildiritto alla libertà personale e alla salute e con la funzione rieducativa dellapena.3.Il Procuratore generale, in persona del sostituto Laura Condemi, hadepositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso.Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito perl’accoglimento del ricorso.4.

Il ricorso, proposto per saltum in fattispecie in cui tale rimedio non risultaesperibile, deve essere riqualificato in termini di appello cautelare e trasmesso alTribunale di Bari in funzione di giudice dell'appello cautelare personale, per ilgiudizio.Va infatti ribadito che, in tema di misure cautelari, il provvedimento con ilquale il giudice respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misuracautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso percassazione, trattandosi di rimedio esperibile, ai sensi dell'art. 311 cod. proc.pen., unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizionedella libertà (Sez. 2, n. 24349 del 24/05/2022, Rv. 283178 – 01;

Sez. 3, n.20565 del 29/01/2015 Rv. 263743 - 01; Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008 Rv.242221 - 01).5. Ne consegue che il ricorso deve essere convertito in appello, ai sensidell’art. 310 cod. proc. pen., e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale diBari, competente ai sensi dell’art. 309 comma 7 cod. proc. pen.Sono demandati alla cancelleria gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MConvertito il ricorso in appello, ai sensi dell'art 310 c.p.p., disponetrasmettersi gli atti al Tribunale di Bari competente ai sensi dell' art 309 comma7 c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Deciso il 27 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna Ricci Andrea Montagni