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Sentenza — n. 12773/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12773/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12773/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Tribunale di Palermo, Sezione per ilriesame;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale Giovanni Battista Bertolini, che ha chiesto che il ricorso sia dichiaratoinammissibile;sentiti i difensori dell’imputato, avv.ti Corrado Sinatra e Raffaele Bonsignore, che hannochiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’impugnata ordinanza.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 14/11/2025, il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, inaccoglimento dell’appello cautelare proposto dal pubblico ministero presso la Procura dellaRepubblica di Palermo, ha ripristinato, nei confronti di Lo Nigro Antonino, condannato, ingrado di appello, per plurimi delitti di illecita detenzione di sostanze stupefacenti d’ingentequantità (indicati ai capi 68, 69 e 70 della rubrica), la misura cautelare della custodia incarcere, in precedenza sostituita con quella degli arresti domiciliari dalla Corte di appello diPalermo, con ordinanza del 28/10/2025.2.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 12773/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 econsiderato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versarein colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrenteversi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di eurotremila.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione pericolo di traffico di stupefacenti allontanamento malgrado rischio di persecuzione precedenti penali rilevanti pericolo di fuga procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del Lo Nigro,avv.ti Corrado Sinatra e Raffaele Bonsignore, che hanno articolato un unico motivo, diseguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.
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Testo completo

Tribunale di Palermo, Sezione per ilriesame;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale Giovanni Battista Bertolini, che ha chiesto che il ricorso sia dichiaratoinammissibile;sentiti i difensori dell’imputato, avv.ti Corrado Sinatra e Raffaele Bonsignore, che hannochiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’impugnata ordinanza.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 14/11/2025, il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, inaccoglimento dell’appello cautelare proposto dal pubblico ministero presso la Procura dellaRepubblica di Palermo, ha ripristinato, nei confronti di Lo Nigro Antonino, condannato, ingrado di appello, per plurimi delitti di illecita detenzione di sostanze stupefacenti d’ingentequantità (indicati ai capi 68, 69 e 70 della rubrica), la misura cautelare della custodia incarcere, in precedenza sostituita con quella degli arresti domiciliari dalla Corte di appello diPalermo, con ordinanza del 28/10/2025.2.

Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del Lo Nigro,avv.ti Corrado Sinatra e Raffaele Bonsignore, che hanno articolato un unico motivo, diseguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con tale motivo di ricorso lamentano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., vizio di motivazione per manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza diesigenze cautelari correlate al pericolo di fuga e al pericolo di condotte recidivanti e diaffermata inadeguatezza al loro soddisfacimento di misure meno afflittive di quellaintramuraria.Sostengono, in specie, che, con la decisione del Tribunale distrettuale, si sarebbeillegittimamente ritenuto sussistente un concreto pericolo di fuga, posto che di esso nonsarebbe stata fatta menzione né al momento dell’adozione del vincolo cautelare, né all’attodella sua sostituzione, si sarebbe, nel contempo, illogicamente ritenuto perdurante unconcreto e attuale pericolo di reiterazione, ancorato alla negativa personalità dell’imputato edalla particolare gravità delle sue condotte, in quanto l’affermata non occasionalità dellestesse troverebbe smentita nella mancata elevazione di un’imputazione per il delitto diassociazione finalizzata al traffico di stupefacenti e si sarebbero, infine, illogicamenteritenute non fronteggiabili con presidi diversi da quello intramurario le ravvisate esigenzepreventive, atteso che ciò risulterebbe smentito dall’avvenuta sottoposizione dell’imputato alvincolo autocustodiale in epoca successiva all’espiazione della pena inflittagli in ragione dialtra condanna.3.

L’avv.to Corrado Sinatra ha depositato poi, in data 23/02/2026, una memoriadifensiva a supporto degli argomenti spesi nel ricorso precedentemente proposto.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso presentato nell’interesse di Lo Nigro Antonino è manifestamente infondatoper le ragioni che, di seguito, si espongono.2. Palesemente infondato è l’unico motivo del ricorso, con cui si lamenta vizio dimotivazione per manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza di esigenze cautelaricorrelate al pericolo di fuga e al pericolo di reiterazione e di affermata inadeguatezza al lorocontenimento di misure meno afflittive di quella intramuraria, sostenendo che, con ladecisione oggetto d’impugnativa, si sarebbe illegittimamente ritenuto sussistente un concretopericolo di fuga, posto che di esso non sarebbe stata fatta menzione né al momentodell’adozione del vincolo cautelare, né all’atto della sua sostituzione, si sarebbe, inoltre,illogicamente ritenuto perdurante un concreto e attuale pericolo di reiterazione, ancorato allanegativa personalità dell’imputato ed alla particolare gravità delle sue condotte, atteso chel’affermata non occasionalità delle stesse troverebbe smentita nella mancata elevazione diun’imputazione per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e sisarebbero, infine, illogicamente ritenute non fronteggiabili con presidi diversi da quellointramurario le ravvisate esigenze preventive, in quanto ciò risulterebbe smentitodall’avvenuta sottoposizione dell’imputato al vincolo autocustodiale in epoca successivaall’espiazione della pena inflittagli con altra condanna.Ritiene il Collegio che le doglianze fatte valere con il motivo di ricorso in oggetto noncolgano nel segno.Si osserva, in primis, che risulta priva di pregio la lamentazione afferente alla ritenutasussistenza del pericolo di fuga, in tesi illogicamente evocato nell’ordinanza oggettod’impugnativa.E invero, si rileva che, per l’intrinseca fluidità delle esigenze cautelari, da valutareavendo riguardo, doverosamente, alle diverse fasi in cui si articola il processo, risulta deltutto legittima l’argomentata valorizzazione, nella fase susseguente alla pronunzia dellasentenza di appello, di un pericolo – quale quello di fuga – giammai evocato in precedenzanei provvedimenti giudiziari.D’altro canto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quellosecondo cui «Il tribunale della libertà, investito in sede di riesame o di appello dellaquestione relativa all’insussistenza delle esigenze cautelari, ha il potere di confermarel’ordinanza coercitiva per esigenze diverse da quelle poste alla base della originariaapplicazione della misura» (così, da ultimo, Sez. 1, n. 213 del 21/11/2025, dep. 2026, Ul HaqNoman, Rv. 289065-01, nonché, in precedenza, Sez. 1, n. 28525 dell’08/09/2020, Signore,Rv. 279643-01, Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Riva e altro, Rv. 259976-01, Sez. 5, n.4446 del 05/12/2006, dep. 2007, Semeraro, Rv. 235687-01 e Sez. 1, n. 43014dell’11/10/2005, Saccomanno, Rv. 232707-01).Palesemente infondata risulta anche la doglianza relativa all’affermata sussistenza di unpericolo di reiterazione, connotato da concretezza e attualità, che si vorrebbe illogicamenteargomentata.Ciò perché, contrariamente a quanto sostenuto, la perduranza del pericolo di condotterecidivanti risulta motivata, evidenziando, in maniera tutt’altro che illogica, la stretta vicinanzadel soggetto agente a contesti di criminalità organizzata, di cui costituiscono palesi indicatoriil rilevante valore ponderale delle partite di droga importate e la periodicità delle importazioni.Orbene, l’anzidetta vicinanza non postula affatto l’intraneità dell’imputato a sodalizifinalizzati al traffico di sostanze stupefacenti, ben potendo, nella subiecta materia, i delitti-fine essere commessi da chi non partecipi attivamente alla commissione del delitto-mezzo.Risulta egualmente destituita di fondamento anche la lamentazione relativa all’affermatainidoneità di presidi diversi da quello carcerario a soddisfare le ravvisate esigenze di cautela,avendo il Tribunale distrettuale, con motivazione logica e coerente, ritenuto ostativa allagraduazione del vincolo la circostanza, all’evidenza indicativa di un’incoercibile propensioneal crimine dell’imputato, che i delitti per cui v’era stata condanna risultavano dallo stessocommessi pochi giorni dopo l’espiazione di una pena in precedenza inflittagli in relazione adaltro delitto.Da ultimo, non appare meritevole di positivo apprezzamento neanche la doglianzaimperniata su una pretesa diversità del trattamento riservato all’imputato rispetto a quelloaccordato a coimputati gravati da analoghe condanne, avendo la Suprema Corteautorevolmente affermato che «In tema di esigenze cautelari, la posizione processuale diciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ex art.274 cod. proc. pen., con particolare riguardo al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre chesulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato da ognuno dei concorrentialla realizzazione dell’illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalità delsingolo, sicché può risultare giustificata l’adozione di regimi difformi, pur a fronte dellacontestazione di un medesimo fatto di reato» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 13404 del14/02/2024, Nisi, Rv. 286363-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020,Mazza, Rv. 278258-02).3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 econsiderato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versarein colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrenteversi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di eurotremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGENNARO SESSA EUGENIA SERRAO