Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 12351/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows compensation for unjust detention despite acquittal, rejecting strict arithmetic calculation in favor of substantive fault analysis.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12351/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's order granting compensation for unjust detention based solely on an arithmetic calculation. The appellant argued that the civilistic criteria of fault and conduct should override the rigid mathematical formula used by the appellate judge. The court agreed, ruling that the acquittal does not preclude the compensation judge from assessing the defendant's subjective fault and dangerous conduct to determine if the detention was unjust.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 270 cod. proc. pen.; Art. 646 c.p.c.: The compensation judge for unjust detention must evaluate the subjective fault and conduct of the detainee, rather than applying a rigid arithmetic formula, to determine if the deprivation of liberty was unjust.

Parole chiave

Generato dall'IA
unjust detention compensation civilistic criteria application subjective fault assessment arithmetic calculation rejection acquittal impact analysis indennizzo per detenzione ingiustificata differimento dell'esecuzione della pena abitazione familiare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 270 cod. proc. pen.
Il giudice della riparazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, la riteneva altresì fondata in quanto le intercettazioni su cui venivano basati i gravi indizi di colpevolezza in capo alla FELICIOTTI erano state ritenute inutilizzabili dal giudice di appello ai sensi dell'art. 270 cod.
Art. 646 c.p.c.
art. 270 cod. proc. pen
Il giudice della riparazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, la riteneva altresì fondata in quanto le intercettazioni su cui venivano basati i gravi indizi di colpevolezza in capo alla FELICIOTTI erano state ritenute inutilizzabili dal giudice di appello ai sensi dell'art. 270 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia
Sez. 4, n. 34438 del 2.7.2019, Messina Maria
Sez. 4, n. 2145 del 13.1.2021, Calzaretta
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ul ricorso proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze c/o FELICIOTTI CATERINA nato a PALERMO il 13/12/1985 avverso l'ordinanza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Palermo, con ordinanza del 27/11/2024, in accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Feliciotti Caterina, le ha liquidato la somma di euro 43.390,00 in relazione alla custodia cautelare patita agli arresti domiciliari dal 10 luglio 2019 al 1° gennaio 2020 per il reato di usura che le veniva contestato in concorso con il marito Urso Enrico. La Feliciotti veniva assolta dal reato ad essa ascritto dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 11 aprile 2022, irrevocabile dal 23.11.2022 con la formula "perché il fatto non sussiste".

2. Il giudice della riparazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, la riteneva altresì fondata in quanto le intercettazioni su cui venivano basati i gravi indizi di colpevolezza in capo alla FELICIOTTI erano state ritenute inutilizzabili dal giudice di appello ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., in quanto acquisite nell'ambito di indagine per cui si procedeva per altro titolo di reato e non presentando il reato di usura alcuna connessione qualificata che consentisse l'utilizzazione delle stesse in altro procedimento, alla stregua dei principi dettati sul punto dalla giurisprudenza a Sezioni Unite Cavallo.

Evidenziava, inoltre, che la riconosciuta inutilizzabilità, anche fisiologica, di intercettazioni telefoniche indizianti, per giurisprudenza consolidata del S.C. non consentiva che le stesse potessero essere richiamate nel differente piano prognostico che sovraintende il giudizio di riparazione della ingiusta detenzione, in assenza di ulteriori elementi probatori. 2.1 Ai fini della liquidazione il giudice distrettuale riteneva di limitare la liquidazione al mero criterio aritmetico fornito dalla giurisprudenza di legittimità, suddividendo il massimo importo liquidabile (euro 516.536,00) per la durata massima di cautela custodiale consentita (sei anni) e poi moltiplicando il quoziente con il numero di giorni di custodia sofferta (euro 235,82 X 184) pervenendo al risultato di euro 43.390,88.

3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, mediante l'articolazione di cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo assume violazione di legge per erronea applicazione dei canoni di giudizio propri del processo penale, invece di quelli civilistici, che avrebbero giustificato un esame complessivo della condotta dell'indagata al momento dell'adozione della cautela, nonchè un accurato esame delle fonti di prova utilizzabili nel giudizio riparatorio, le quali avrebbero consentito di affermare la contiguità della Feliciotti con il marito e con esponenti della criminalità organizzata locale, al fine di riconoscere la causa ostativa della colpa grave.

Con un secondo motivo di ricorso deduce violazione degli artt.314, 315 e 546 cod. proc. pen. nonché difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza di cause ostative, in 2quanto la valutazione della Corte di appello, oltre a limitarsi a prendere atto dell'esito penale della vicenda, aveva omesso di considerare gli ulteriori elementi indiziari che erano patrimonio della fase delle indagini preliminari, non esclusi nella sentenza assolutoria, che pure aveva dato conto di una allarmante situazione di contiguità della richiedente con ambienti criminali (citando pag.20 dell'ordinanza impugnata in cui si stigmatizzava la vicinanza della Feliciotti e del marito ad ambienti malavitosi).

Con una terza articolazione si assume la omessa valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato di usura, alla luce dell'autonomia dei due giudizi, lamentando difetto di motivazione sul punto e richiamando la giurisprudenza di legittimità che consente di riconoscere la colpa ostativa anche nel caso di ritrattazione della denuncia della persona offesa, ogni qualvolta sia possibile affermare che la stessa non sia genuina in quanto espressione di compiacenza o coartazione. Con un quarto motivo di ricorso assume violazione dell'art.43 cod. pen. per erronea interpretazione della nozione di colpa grave, per omessa sussunzione dei fatti nella ipotesi di dolo o colpa grave in ragione di contiguità e connivenza, tenuto conto che il marito della ricorrente, Urso Enrico, era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art.418 cod. pen. per avere prestato assistenza e trovato un alloggio agli associati, ricorrendo nella specie quantomeno il profilo ostativo delle frequentazioni malavitose.

Con una ultima articolazione assume il travisamento della prova per addizione e per omissione, in ragione della mancata riduzione del risarcimento in ragione del periodo sofferto agli arresti domiciliari laddove la Corte di appello, pur avendo correttamente declinato in premessa i criteri di liquidazione del danno per la ingiusta detenzione, rappresentando che il valore giornaliero di 235,82 euro doveva essere dimezzato in ipotesi di arresti domiciliari in ragione della minore offensività della privazione della libertà e pur avendo escluso di dovere riconoscere ulteriori voci di danno, aveva liquidato l'intero periodo di detenzione secondo il paradigma della custodia cautelare in carcere, mentre la misura cautelare era stata eseguita mediante detenzione domiciliarei, di talchè il danno avrebbe dovuto essere ridotto alla metà.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Preliminarmente, va evidenziato che in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale situazione, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).

Le Sezioni Unite hanno ancora stabilito che "il giudice di merito, per 3valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. (Nell'occasione, la Corte ha affermato che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto" (sez.U, n.34559 del 26/06/2002 PG contro De Benedictis;

Sez.4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese; n.3359 del 22/09/2016, La Fornara, Rv.268952).

2. Ritiene la Corte che il giudice della riparazione non abbia correttamente applicato i principi sopra evidenziato incorrendo in ipotesi di carenza motivazionale, con riferimento a profili di contraddittorietà e di illogicità evidente, in punto di colpa ascrivibile alla Feliciotti nel diverso piano prognostico che disciplina il giudizio riparatorio, il quale impone di stabilire non già la ricorrenza di gravi indizi di reità in capo al richiedente, bensì se l'indagato abbia contribuito, con il proprio comportamento processuale o extra processuale, improntato a trascuratezza o a grave imprudenza, a dare causa alla adozione della misura, determinando in sostanza un'apparenza di reità, che ha imposto l'intervento dell'autorità in chiave prevenzionistica. 2.1.

Un tale giudizio è totalmente mancato nel caso in specie essendosi il giudice della riparazione limitato a riconoscere una preclusione processuale, che gli ha imposto di non utilizzare il compendio intercettivo acquisito nel separato procedimento di criminalità organizzata e a minimizzare le dichiarazioni delle persone offese del delitto di usura che, nel corso del giudizio, avevano ridimensionato il ruolo e le responsabilità dell'imputata nella contestata pretesa di tassi usurari. Peraltro sullo sfondo di tali condotte, nel loro complesso evocative di un comportamento connivente della Feliciotti in attività di favoreggiamento dei vertici della locale consorteria mafiosa, stigmatizzava rtja condotta complessivamente tenuta dall'istante e dal marito, Urso Enrico: come anzidetto, infatti, i due coniugi hanno messo a disposizione dei vertici della famiglia mafiosa di "Corso dei Mille" (e, in particolare, di Scimò Luigi e di Testa Salvatore) la dimora familiare di Via Fratelli Campo n.33, manifestando così un'allarmante "contiguità" rispetto ad ambienti malavitosi e, soprattutto, hanno dato prova di essere pienamente inseriti ne settore dei prestiti ad interessi usurar((Ordinanza impugnata pag.20), facendo discendere da tale 4conclusione l'impossibilità di riconoscere un danno ulteriore rispetto a quello stabilito sulla base di una mera operazione aritmetica.

3. In sostanza il giudice della riparazione, pur evocando il comportamento antidoveroso della Feliciotti e del suo marito, Urso Enrico, si è limitata a prenderne atto, riconoscendo comunque che l'intervenuta assoluzione dell'imputata dal reato di usura gli precludesse di valutare ulteriori condotte, come quelle di connivenza e di vicinanza alla criminalità organizzata che, nel diverso piano prognostico che informa il giudizio riparatorio, ben possono integrare fattori ostativi alla riparazione in quanto caratterizzati da colpa grave, qualora si pongano in relazione causale con l'adozione del provvedimento limitativo della libertà personale.

Invero, la stessa condotta dell'imputato di vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata, pure ritenuta penalmente irrilevante dal giudice dell'assoluzione, può giustificare l'esclusione della riparazione in quanto connotata dai richiesti profili di inescusabile leggerezza e macroscopica imprudenza (da ultimo sez.4, n.34438 del 2.7.2019, Messina Maria, Rv.276859; n.2145 del 13.1.2021, Calzaretta, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative), soprattutto allorquando le conclusioni del giudice dell'assoluzione si fondino sull'ermeneusi dell'oltre ogni ragionevole dubbio che lascia pertanto spazio ad un diverso criterio valutativo da parte del giudice della riparazione.

4. Appare evidente pertanto la palese illogicità di una motivazione che ritiene esaurito il compito del giudice della riparazione nel mero richiamo, peraltro privo di specifici riferimenti, al contenuto della sentenza di merito, laddove il procedimento di riparazione della ingiusta detenzione non si risolve in una riedizione del procedimento penale nei confronti dell'imputato, ormai esauritosi con l'assoluzione del ricorrente, né presuppone una revisione critica degli elementi indiziari sulla cui base la cautela é stata disposta e in ragione della quale il ricorrente ha sofferto la detenzione, ma è diretto a considerare l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

Unite, n. 51779 del 28/11.2013, Nicosia, Rv. 257606).

5. In conclusione si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice della riparazione, il quale provvederà altresì alla regolamentazione tra le parti delle spese della presente fase del giudizio. 5 P.Q.MIl consigliere estensore Il Preittlente SalvatOr overe DEPOSITAT9 rki cANCELLENta oggi, ............ 6