Sentenza — n. 12332/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASENTENZAsul ricorso proposto da:STROJECKI Szymon Leszek, nato in Polonia il 04/05/1983avverso la ordinanza del 04/02/2026 della Corte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoLaura CONDEMI, che ha concluso chiedendo che, qualificato il ricorso comeappello ex art. 310 cod. proc. pen., la Corte disponga la trasmissione degli atti alTribunale di Roma, Sezione per il Riesame, per l’ulteriore corso.RITENUTO IN FATTO1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen; Sentenza — n. 12332/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso percassazione Szymon Leszek Strojecki, a mezzo del suo difensore di fiducia Avv.Libero Pusceddu, con atto pervenuto in Cancelleria a mezzo pec in data 7febbraio 2026, affidato a cinque motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 143, 178 lett. c), 303 e 306 cod. proc. pen., per erroneanegazione degli effetti dell’annullamento senza rinvio e per motivazioneapparente.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 5,paragrafo 1, CEDU, per detenzione non legale in senso convenzionale e percarattere arbitrario della privazione della libertà.2.3.
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SENTENZAsul ricorso proposto da:STROJECKI Szymon Leszek, nato in Polonia il 04/05/1983avverso la ordinanza del 04/02/2026 della Corte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoLaura CONDEMI, che ha concluso chiedendo che, qualificato il ricorso comeappello ex art. 310 cod. proc. pen., la Corte disponga la trasmissione degli atti alTribunale di Roma, Sezione per il Riesame, per l’ulteriore corso.RITENUTO IN FATTO1.
La Corte di appello di Roma, con l’ordinanza del 4 febbraio 2026 inepigrafe, ha rigettato la richiesta dell’imputato Szymon Leszek Strojecki,sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere dal 18 aprile2023 per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, e 80, comma 2,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di immediata liberazione per sopravvenutacarenza di titolo custodiale, rilevando che la Corte di cassazione, con la sentenzadel 15 ottobre 2025, aveva annullato senza rinvio la sentenza della Corte diappello di Roma del 22 maggio 2024, che lo aveva condannato alla penadetentiva di anni sei di reclusione, “limitatamente alla sua omessa traduzione inuna lingua conosciuta all’imputato”, e quindi senza determinare alcunacaducazione del titolo esecutivo, e che i termini di durata massima della custodiacautelare, pari ad anni sei ex art. 303, comma 4 lett. c), cod. proc. pen.(coincidenti con quelli di espiazione pena), scadranno in data 17 aprile 2029.2.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso percassazione Szymon Leszek Strojecki, a mezzo del suo difensore di fiducia Avv.Libero Pusceddu, con atto pervenuto in Cancelleria a mezzo pec in data 7febbraio 2026, affidato a cinque motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 143, 178 lett. c), 303 e 306 cod. proc. pen., per erroneanegazione degli effetti dell’annullamento senza rinvio e per motivazioneapparente.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 5,paragrafo 1, CEDU, per detenzione non legale in senso convenzionale e percarattere arbitrario della privazione della libertà.2.3.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 5, paragrafo4, CEDU, per assenza di un controllo giurisdizionale effettivo, e non meramenteformale, sulla legittimità della detenzione.2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 143 e178 lett.
c) cod. proc. pen. e degli artt. 5, paragrafo 4, e 6 CEDU, per mancatatraduzione dell’ordinanza impugnata nella lingua conosciuta dal ricorrente.2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 13 e 117Cost. in relazione alla CEDU, per detenzione contra legem.3. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Laura Condemi, hadepositato requisitoria scritta, chiedendo che, qualificato il ricorso come appelloex art. 310 cod. proc. pen., la Corte disponga la trasmissione degli atti alTribunale di Roma, Sezione per il Riesame, per l’ulteriore corso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorrente ha proposto ricorso immediato per Cassazione (cosiddettoper saltum) avverso il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Roma dirigetto dell'istanza di immediata liberazione per sopravvenuta carenza di titolocustodiale.2. Secondo giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, avverso ilprovvedimento di rigetto dell'istanza di revoca, modifica o estinzione dellemisure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previstodall'art. 310 cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, aisensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltantocontro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso diviolazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen.,contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimentiimpugnabili (Sez. 6, n. 15125 del 07/03/2023, T., Rv. 284581 – 01;
Sez. 1, n.9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418 – 01; Sez. 2, n. 45402del 07/11/2008, Pavone, Rv. 242221 - 01).3. Ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in presenza di unachiara volontà di impugnazione, indipendentemente dalla qualificazione ad essadata dalla parte, occorre procedere alla conversione del mezzo di impugnazione;pertanto, il ricorso va convertito in appello, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.,e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Roma competente ai sensidell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.MConvertito il ricorso in appello, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., disponetrasmettersi gli atti al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 309,comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cuiall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 27/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca Lorenzetti Andrea Montagni