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Sentenza — n. 12331/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12331/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12331/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SENTENZAsul ricorso proposto da:PAGNONI Gabriele, nato a Roma il 08/03/1987avverso la sentenza del 14/01/2026 del Tribunale di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoRoberto PATSCOT, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenzaimpugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 14 gennaio 2026 in epigrafe, surichiesta dell’imputato e con il consenso del Pubblico Ministero, concesse lecircostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva,unificati i reati ai sensi dell’art. 81 cod. pen., con la riduzione per il rito,applicava a Gabriele Pagnoni la pena di anni quattro e mesi due di reclusione edeuro 20.000,00 di multa, gli applicava la pena accessoria della interdizione daipubblici uffici per anni cinque e ordinava la confisca e la distruzione dellasostanza stupefacente e degli altri oggetti in sequestro e la confisca edevoluzione all’Erario della somma di denaro in sequestro.2.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art. 240-bis cod. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 12331/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso percassazione Gabriele Pagnoni, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando ununico motivo di ricorso, con il quale lamenta mancanza di motivazione, ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla confisca dellasomma di denaro in sequestro disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen3. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Roberto Patscot, hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l’annullamento dellasentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro insequestro.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Parole chiave

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confisca di beni pena di recesso pignoramento di crediti confisca dei beni riscossione di pene pecuniarie appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 14 gennaio 2026 in epigrafe, surichiesta dell’imputato e con il consenso del Pubblico Ministero, concesse lecircostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva,unificati i reati ai sensi dell’art. 81 cod.
art. 240-bis cod. pen
pen., con riferimento alla confisca dellasomma di denaro in sequestro disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen3.
art. 240 cod. pen
283248 – 01: in motivazione, la Corte ha chiarito chein relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensidell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art.
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Testo completo

SENTENZAsul ricorso proposto da:PAGNONI Gabriele, nato a Roma il 08/03/1987avverso la sentenza del 14/01/2026 del Tribunale di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoRoberto PATSCOT, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenzaimpugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 14 gennaio 2026 in epigrafe, surichiesta dell’imputato e con il consenso del Pubblico Ministero, concesse lecircostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva,unificati i reati ai sensi dell’art. 81 cod. pen., con la riduzione per il rito,applicava a Gabriele Pagnoni la pena di anni quattro e mesi due di reclusione edeuro 20.000,00 di multa, gli applicava la pena accessoria della interdizione daipubblici uffici per anni cinque e ordinava la confisca e la distruzione dellasostanza stupefacente e degli altri oggetti in sequestro e la confisca edevoluzione all’Erario della somma di denaro in sequestro.2.

Avverso la sentenza del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso percassazione Gabriele Pagnoni, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando ununico motivo di ricorso, con il quale lamenta mancanza di motivazione, ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla confisca dellasomma di denaro in sequestro disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen3. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Roberto Patscot, hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l’annullamento dellasentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro insequestro.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2. Va premesso che il ricorso è ammissibile in quanto «A seguito dellaintroduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., èammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenzadi applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali opatrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti» (Sez. U,n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 – 05; ).3. Ciò posto, il motivo di ricorso è fondato.Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in relazione al reato diillecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilitàdell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano lecondizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinviooperato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 4, n. 20130 del19/04/2022, Donato, Rv. 283248 – 01: in motivazione, la Corte ha chiarito chein relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensidell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit.,applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendoil necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di meradetenzione per cui è affermata la responsabilità).Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, inoltre, in tema distupefacenti, il disposto dell'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellatodall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, introdotto dalla legge diconversione 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all'art. 73,comma 5, d.P.R. citato nel novero di quelli costituenti presupposto della confiscaper sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., richiede, laddove siano contestatitraffici di modesta gravità, cui solitamente corrispondono sequestri di somme,beni o utilità di non rilevante importo, una motivazione a sostegno del requisitodella sproporzione tra possidenze dell'imputato e redditi leciti tanto più rigorosaquanto più modeste siano le somme sequestrate (Sez. 4, n. 18608 del22/03/2024, Aida, Rv. 286254 – 01: in applicazione del principio, la Corte haritenuto correttamente disposto la confisca della somma di euro 240,90 a caricodi un imputato, già più volte condannato per reati in materia di droga, senzafissa dimora, privo di un'occupazione stabile, che aveva genericamente addottola provenienza di una parte della somma in questione dall'attività dicommerciante ambulante, senza tuttavia fornire indicazioni precise in merito allastessa).Nel caso in esame, la motivazione in ordine alle condizioni previste all'art.240-bis cod. pen.

è del tutto mancata.5. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata limitatamente allaconfisca della somma di denaro in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio sulpunto al Tribunale di Roma, persona fisica diversa. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma didenaro in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale diRoma, persona fisica diversa.Così deciso il 27/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca Lorenzetti Andrea Montagni