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Sentenza — n. 11999/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11999/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11999/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SENTENZAsul ricorso proposto da:Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bolognanel procedimento a carico di: Del Paggio Alessandro nato a Bologna il 16/12/2003;avverso la sentenza del 18/09/2025 del GIP presso il Tribunale di Bologna.Udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso perl’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzioneamministrativa accessoria, chiedendo di rideterminare la stessa nella misura dianni due.RITENUTO IN FATTO1.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 11999/2026 — snpen · Corte di Cassazione: – la violazione dell’art.186, comma2, lett.c) e comma 2-quater, C.d.s..Ha dedotto che il giudice procedente aveva errato nella determinazionedella durata della sanzione accessoria, non tenendo conto del raddoppio previsto,ai sensi del combinato delle disposizioni citate, in caso di proprietà altrui delveicolo, pacificamente emergente dagli atti e indicata anche in sede di capo diimputazione.3. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata con rideterminazione della durata della sospensione dellapatente di guida in anni due.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Parole chiave

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sospensione di pena restrizioni e diritti di proprietà intellettuale divieto della doppia presa in considerazione guida nonostante revoca della patente superamento del limite di velocità alleggerimento della pena
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Testo completo

SENTENZAsul ricorso proposto da:Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bolognanel procedimento a carico di: Del Paggio Alessandro nato a Bologna il 16/12/2003;avverso la sentenza del 18/09/2025 del GIP presso il Tribunale di Bologna.Udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso perl’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzioneamministrativa accessoria, chiedendo di rideterminare la stessa nella misura dianni due.RITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP presso il Tribunale di Bolognaha applicato nei confronti di Alessandro del Paggio, ai sensi degli artt. 444 e ss.cod.proc.pen. e in riferimento al reato previsto dagli artt. 186, commi 1 e 2, lett.c)e comma 2-sexies e 186-bis, commi 1, lett.a) e 3, la pena finale di mesi sei diarresto ed € 1.400,00 di ammenda, convertita in giorni 372 di lavori di pubblicautilità, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida per la durata di un anno.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione laProcura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna,articolando un unico motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto – ai sensidell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen.

– la violazione dell’art.186, comma2, lett.c) e comma 2-quater, C.d.s..Ha dedotto che il giudice procedente aveva errato nella determinazionedella durata della sanzione accessoria, non tenendo conto del raddoppio previsto,ai sensi del combinato delle disposizioni citate, in caso di proprietà altrui delveicolo, pacificamente emergente dagli atti e indicata anche in sede di capo diimputazione.3. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata con rideterminazione della durata della sospensione dellapatente di guida in anni due.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2. Va pregiudizialmente rilevato che – in riferimento ai limiti posti al ricorsoper cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delleparti, attualmente dettati dall’art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen. – è ammissibileil motivo con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioniamministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv.279349).3. Ciò posto, l’art.186-bis C.d.s. (applicabile nel caso di specie, avendol’imputato – al momento del fatto – un’età inferiore agli anni ventuno) prevede, alcomma terzo, che «Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, oveincorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivipreviste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzoalla metà»; mentre l’art.186, comma 2, lett.c), prevede che «All'accertamento delreato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida da uno a due anni.

Se il veicolo appartiene apersona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida èraddoppiata».Va quindi rilevato che l’unico punto devoluto alla cognizione di questa Corteamministrativa (e che nessun rilievo è stato effettuato in relazione all’eventualeapplicazione dell’art.186-bis, comma terzo, C.d.s., non valutabile da questa Cortein assenza di impugnazione da parte del p.m., in quanto la possibilità di correggerein sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitataall'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, cfr.

Sez. 2, Sentenzan. 22494 del 25/05/2021, Karis, Rv. 281453).4. Ne consegue che, nell’operare un contenimento della sanzioneamministrativa accessoria nella misura di un anno, il giudice procedente non hatenuto conto dell’elemento rappresentato dall’altruità del veicolo condotto almomento del reato, di cui è stato espressamente dato atto in sede di capo diimputazione e nella motivazione della sentenza e cui consegue, sulla base delcitato art.186, comma 2, lett.c), C.d.s., il raddoppio della sanzione amministrativaaccessoria.5. Per l’effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensidell’art.620, lett.l), cod.proc.pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinviocon rideterminazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensionedella patente di guida nella misura di due anni.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizioneconcernente la durata della sospensione della patente di guida, durata cheridetermina in anni due.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO MARI SALVATORE DOVERE