Italian court dismisses appeal claiming surprise revocation of probation suspension due to prior evidence verification hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the appeal filed by Flavio Scorza against the Tribunal of Lecce's order revoking his probation suspension. The defense argued that the hearing held on December 2, 2025, was solely for verifying evidence and thus the subsequent revocation violated the right to adversarial proceedings. The court ruled that the hearing's purpose of verifying evidence inherently allowed for the revocation of probation as a foreseeable outcome, ensuring the defendant was not surprised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 464-octies cod. proc. pen.; The revocation of a probation suspension ordered at a hearing convened for evidence verification does not violate the right to adversarial proceedings if the outcome was foreseeable and the hearing provided full information to the defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SENTENZAsul ricorso proposto da:Scorza Flavio nato a Nardò il 22/02/1971avverso l'ordinanza del 02/12/2025 del Tribunale di LecceUdita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;lette le conclusioni del P.G.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il difensore di Flavio Scorza ricorre avverso l’ordinanza resa dal Tribunaledi Lecce all’udienza del 2.12.2025, con la quale è stata disposta la revocadell’ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova dello stessoScorza, imputato dei reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada.2.
Il ricorrente lamenta, con unico motivo, violazione di legge per violazionedel diritto al contraddittorio, trattandosi di provvedimento emesso senza previoavviso alle parti e in assenza di indicazione del relativo oggetto. Infatti, il rinvioall’udienza del 2.12.2025 non era stato disposto per decidere sulla eventualerevoca della sospensione del procedimento, ma solo per esaminare lo stato dellaprova, onde consentire al competente Ufficio di esecuzione il deposito della propriarelazione sullo svolgimento del programma di trattamento.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.4.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.5. Dalla lettura degli atti, resa possibile in ragione della questione processualesollevata dal ricorrente, si evince che l’udienza all’esito della quale il Tribunale haemesso il provvedimento impugnato era stata fissata, come indicato nello stessoricorso, per la “verifica della prova”, a seguito di deposito della relazione finale daparte dell’UEPE.Nel caso, pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente,la revoca della prova costituiva un esito possibile e prevedibile dell’udienza, attesoche il rinvio dell'udienza disposto "per la verifica della messa alla prova", senza unesplicito riferimento ai presupposti per disporne la revoca, prefigurando gli oppostiepiloghi del procedimento speciale, è idoneo a garantire il contenuto informativodell'avviso di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen. e a salvaguardare i diritti didifesa rispetto all'adozione di una revoca "a sorpresa" (cfr.
Sez. 6, n. 10083 del04/02/2025, Sangermano, Rv. 287707 - 01).Il caso in esame, pertanto, diverge da quelli cui fanno riferimento altredecisioni della Corte regolatrice (v. ad es. Sez. 4, n. 10031 del 16/01/2025,Esposito, Rv. 287725 - 02), in cui è stata affermata la nullità dell’ordinanza direvoca di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen., adottata a seguito di un'udienzafissata per una diversa finalità rispetto a quella di “verifica della prova”.Nella specie, quindi, non ricorre alcuna nullità conseguente alla asseritaviolazione del diritto di difesa, trattandosi di provvedimento emesso all’esito di uncontraddittorio pieno e consapevole, il cui esito non può certamente essereconsiderato “a sorpresa”.6.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 3 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO RANALDI UGO BELLINI