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Sentenza — n. 11766/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for alleging lack of guilt and excessive penalty reduction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11766/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the trial judge failed to explicitly rule on potential acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and that the sentence reduction was excessive. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general claims of non-guilt or insufficient reasoning for the reduction.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals against the sentencing judgment are inadmissible if they allege violations of law regarding the non-existence of acquittal grounds or insufficient motivation for the penalty reduction, as these grounds are not exhaustively listed in the statute.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation Article 129 acquittal penalty reduction limits Criminal Procedure Code sanzioni penali sanzione sostitutiva riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 2 dicembre 2025, il Giudicedell’Udienza Preliminare del Tribunale di Urbino ha applicato nei confronti diGentian Subashi in ordine a sei distinti reati di cui agli artt.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore,formulando due motivi.2.1.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla mancata pronuncia ex art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l’impugnabilitàdella pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamenteindicate (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi perritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore,formulando due motivi.2.1.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla mancata pronuncia ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc.pen
186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi perritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019
Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

SENTENZAsul ricorso proposto da:Subashi Gentian nato in Albania il 21/10/1985avverso la sentenza del 02/12/2025 del Giudice dell’Udienza Preliminare diUrbinoudita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 2 dicembre 2025, il Giudicedell’Udienza Preliminare del Tribunale di Urbino ha applicato nei confronti diGentian Subashi in ordine a sei distinti reati di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod. pen. e73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 1-6), unificati sotto il vincolo dellacontinuazione, la pena concordata fra le parti di mesi 9 di reclusione ed euro3.260,00 di multa, in aumento a titolo di continuazione sulla pena già inflitta con lasentenza n. 77/24 del Tribunale di Urbino del 18 giugno 2024, divenuta irrevocabileil 21 febbraio 2025 e, per l’effetto, ha rideterminato la pena complessiva in anni 4mesi 11 di reclusone ed euro 16.260,00 di multa.2.

Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore,formulando due motivi.2.1.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.Secondo il difensore, nel caso di specie non sarebbe stata raggiunta la prova dellaresponsabilità penale dell’imputato per tutti o anche solo per alcuni dei delitti a luiascritti. Il Giudice avrebbe, dunque, dovuto pronunciare sentenza di proscioglimentoex art. 129 cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla determinazione della pena.

Il difensore lamenta che lariduzione per il rito sarebbe stata effettuata, con riferimento alla pena detentiva, inmisura inferiore al massimo consentito, in assenza di adeguata motivazione sulpunto.3. Il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Giuseppina Casella, hapresentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen., il Pubblico Ministero e l’imputato possono ricorrereper cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti soloper motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto dicorrelazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto eall’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne consegue l’inammissibilità delricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti daquelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 6, n. 1032del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337-01; Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, inmotivazione).Con specifico riferimento al tema del ricorso, si deve ribadire:- che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avversola sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge perla mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l’impugnabilitàdella pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamenteindicate (Sez.

F , n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761)- che la pena concordata è perfettamente conforme al modello legale per specie equantità, in quanto ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la riduzione per il rito è«fino ad un terzo».5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi perritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc.pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende, somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUARTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11766/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUARTA SEZIONE PENALEComposta da- PresidenteLUCIA VIGNALE Sent. n. sez. 308/2026EUGENIA SERRAO CC - 10/03/2026ANNA LUISA ANGELA RICCI - Relatore - Motivazione SemplificataLUCA LORENZETTIha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:Subashi Gentian nato in Albania il 21/10/1985avverso la sentenza del 02/12/2025 del Giudice dell’Udienza Preliminare diUrbinoudita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 2 dicembre 2025, il Giudicedell’Udienza Preliminare del Tribunale di Urbino ha applicato nei confronti diGentian Subashi in ordine a sei distinti reati di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod. pen. e73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 1-6), unificati sotto il vincolo dellacontinuazione, la pena concordata fra le parti di mesi 9 di reclusione ed euro3.260,00 di multa, in aumento a titolo di continuazione sulla pena già inflitta con lasentenza n. 77/24 del Tribunale di Urbino del 18 giugno 2024, divenuta irrevocabileil 21 febbraio 2025 e, per l’effetto, ha rideterminato la pena complessiva in anni 4mesi 11 di reclusone ed euro 16.260,00 di multa.2.

Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore,formulando due motivi.2.1.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.Secondo il difensore, nel caso di specie non sarebbe stata raggiunta la prova dellaresponsabilità penale dell’imputato per tutti o anche solo per alcuni dei delitti a luiascritti. Il Giudice avrebbe, dunque, dovuto pronunciare sentenza di proscioglimentoex art. 129 cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla determinazione della pena.

Il difensore lamenta che lariduzione per il rito sarebbe stata effettuata, con riferimento alla pena detentiva, inmisura inferiore al massimo consentito, in assenza di adeguata motivazione sulpunto.3. Il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Giuseppina Casella, hapresentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen., il Pubblico Ministero e l’imputato possono ricorrereper cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti soloper motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto dicorrelazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto eall’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne consegue l’inammissibilità delricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti daquelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 6, n. 1032del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337-01; Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, inmotivazione).Con specifico riferimento al tema del ricorso, si deve ribadire:- che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avversola sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge perla mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l’impugnabilitàdella pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamenteindicate (Sez.

F , n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761)- che la pena concordata è perfettamente conforme al modello legale per specie equantità, in quanto ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la riduzione per il rito è«fino ad un terzo».5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi perritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc.pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende, somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso in Roma il 10 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna Ricci Lucia VignaleP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso in Roma il 10 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna Ricci Lucia Vignale