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Sentenza — n. 11754/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to meet specific evidentiary and procedural requirements.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11754/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to meet specific evidentiary and procedural requirements. The applicant argued that the lower court's reasoning was illogical and contradicted by the timing of the early release order versus the execution timeline. The court rejected this, ruling that the applicant's submissions were too generic and did not provide the necessary specific facts or new evidence required for a cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the applicant fails to provide specific facts and new evidence, as the court of cassation cannot substitute its own investigative efforts or evaluate the validity of evidence already assessed by lower courts.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal failure of specific facts evidentiary burden cassation review limits procedural requirements ritardo ingiustificato dell'azione penale carcerazione preventiva eccessiva indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Art. 173 disp. att. c.p.p.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione Roberto Centulani, amezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173disp.
art. 314 cod. proc. pen
310 del 1996, la Cortecostituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 314 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 37438 del 16/10/2025
Sez. 4, n. 21307 del 26/04/2022
Sez. 4, n. 21307 del 26/04/2022, Rv.
Sez. 4, n. 27462 del 27/03/2019
283242– 01; Sez. 4, n. 27462 del 27/03/2019, Rv.
Sez. 4, n. 46468 del 14/09/2018
Sez. 4, n. 18172 del 21/02/2017
274353 – 01; Sez. 4, n. 18172 del 21/02/2017, Rv.
Sez. 1, n. 41544 del 14/10/2025
Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019
Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000
Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002
Sez. U, n. 877 del 14/7/2022
1856 del 16/11/2023, non mass.; in riferimento alla costituzionedella parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep.2023, in motivazione).
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Testo completo

SENTENZAsul ricorso proposto da Centulani Roberto, nato a Ravenna il 4 novembre 1963,avverso l'ordinanza del 20 novembre 2025 della Corte d'appello di Bologna;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, cheha concluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministerodell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 20 novembre 2025, la Corte d’appello di Bologna harigettato la domanda formulata da Roberto Centulani per la riparazione dovuta adingiusta detenzione, che il richiedente assume essere dipesa dall’emanazione diun ordine di esecuzione divenuto illegittimo per effetto del riconoscimento dellaliberazione anticipata.1.1. Più in particolare, i giudici della riparazione hanno affermato che l’ordinedi esecuzione emesso nei confronti di Roberto Centulani non potesse ritenersiillegittimo od arbitrario, secondo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza dilegittimità: la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita è dipesainfatti da vicende successive alla condanna, nella specie consistite nelriconoscimento del beneficio della liberazione anticipata.Tali vicende, pur avendo determinato ex post una discrasia tra pena inflittae pena espiata, non integrano un profilo di ingiustizia indennizzabile ai sensidell'art. 314 cod. proc. pen., non essendo registrata alcuna violazione di legge,neppure sotto forma di ritardo nella scarcerazione.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione Roberto Centulani, amezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con un unico motivo deduce vizio della motivazione, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché manifestamente illogica emanifestamente contraddittoria.I giudici della riparazione, si osserva, hanno reso una motivazionemanifestamente illogica in quanto, pur avendo il pubblico ministero prontamenteeseguito l’ordine di liberazione, dallo stesso tenore del provvedimento impugnatoemerge che il beneficio è stato concesso il 9 novembre 2023, in relazione altriennio 20 settembre 2020 – 20 settembre 2023.Se il magistrato di sorveglianza avesse esaminato tempestivamente leistanze via via depositate in relazione ai diversi semestri, l’ordine di esecuzionesarebbe stato via via aggiornato, e non si sarebbe creata alcuna discrasia tra penainflitta e pena espiata.La motivazione del diniego, pertanto, è viziata nella parte in cui si appuntasoltanto sul tempo intercorso tra il provvedimento del magistrato di sorveglianzae il tempo impiegato per la materiale esecuzione da parte del requirente, e nonanche, come invece avrebbe dovuto, sul ritardo nell’evadere le istanzetempestivamente presentate, versate in atti ed allegate al ricorso.3.

Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile poiché in parte aspecifico ed in partemanifestamente infondato.1.1. Allo scrutinio del motivo è utile premettere in fatto che, conprovvedimento del 9 novembre 2023 il magistrato di sorveglianza ha concesso aRoberto Centulani il beneficio della liberazione anticipata per giorni 270, inrelazione al periodo intercorrente tra il 20 settembre 2020 ed il 20 settembre 2023.Per effetto di tale beneficio, il fine pena è stato anticipato di 20 giorni e, conprovvedimento emesso dal pubblico ministero il successivo 10 novembre 2023,Roberto Centulani è stato immediatamente scarcerato.2.

In diritto si osserva che con la sentenza n. 310 del 1996, la Cortecostituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 314 cod. proc.pen., nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per ladetenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, percontrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e per violazione dell'art. 5 della ConvenzioneE.D.U., che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o didetenzioni ingiuste senza distinzione di sorta.Dopo tale pronuncia la Corte di cassazione ha inizialmente affermato che ildiritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra penainflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, cheriguardano la determinazione della pena eseguibile (Sez. 4, n. 3382 del22/12/2016, dep. 2017, Rv. 268958 - 01; n. 4240 del 16/12/2016, dep. 2017,Rv. 269168 - 01;

Sez. 4, n. 40949 del 23/04/2015, Rv. 264708 - 01).La giurisprudenza successiva ha poi esteso il diritto alla riparazione anche aicasi in cui l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna,connesse all'esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento dolosoo gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa di errori o ritardinell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del terminedi espiazione della pena (Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Rv. 281151 — 01; Sez.4, n. 57203 del 21/9/2017, Rv. 271689 - 01, che richiama C.E.D.U., 24 marzo2015, Messina c.

Italia, n. 39824/07, secondo cui è ingiusta una detenzione che,per effetto della riconosciuta liberazione anticipata, sia rimasta sine titulo), con laprecisazione che la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazionesussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell'autoritàprocedente; non, invece, qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogataconsegua all'esercizio di un potere discrezionale (Sez. 4, n. 26951 del 20/06/2024,non mass.; Sez. 4, n. 38481 del 17/09/2024, non mass.; Sez. 4, n. 25092 del25/05/2021, Rv. 281735 — 01, che richiama Corte EDU 10/07/2003, Grava c.Italia, Corte EDU 2/03/2006, Pilla c.

Italia, Corte EDU 17/06/2008, Sahin Karatasc. Turchia e Corte EDU [GC] 21/10/2013, Del Rio Prada c. Spagna).In altri termini, una valutazione di merito che finisca per incidere sulla duratadella detenzione, e che sia conseguenza di una scelta discrezionale operataall’interno dei poteri che la legge stessa conferisce al giudice, proprio perchéeffettuata tra un ventaglio di possibili opzioni, tutte legittime, non dà luogo ad unerrore dell’autorità procedente nel senso sopra specificato, non costituendoviolazione di legge.2.1. Nel caso in esame i giudici della riparazione si sono attenuti ai principiappena richiamati.Come anticipato, il ricorrente deduce che vi fu un ritardo non tantonell’esecuzione del provvedimento - cosa che rende non pertinenti taluni richiamigiurisprudenziali (cfr., p. 3 ricorso) - quanto piuttosto nell’evadere le istanze diconcessione del beneficio.Osserva il Collegio che, come emerge dall’ordinanza impugnata, laliberazione anticipata è stata riconosciuta con provvedimento del 9 novembre2023, e con riferimento al triennio compiuto a fine settembre 2023, previavalutazione della partecipazione del condannato all'opera rieducativa per ciascunsemestre.La Corte della riparazione, quindi, ha escluso sia il ritardo nell’esecuzione delprovvedimento, sia il ritardo nella decisione, tenuto conto del tempo necessario acompiere la valutazione richiesta per la concessione del beneficio, sottolineandoche le ordinanze non erano allegate né specificamente indicate (p. 1 ricorso, in cuisi fa riferimento a “svariate ordinanze”), con conseguente impossibilità di attivarerimedi ufficiosi.D’altra parte, osserva il Collegio che il ricorrente non ha dedotto alcun erroredell’autorità procedente, non potendo questo rinvenirsi nell'esercizio di un poteredi apprezzamento discrezionale bensì, come anticipato, in eventuali violazioni dilegge (in questi termini, in motivazione, Sez. 4, n. 57203 del 21/9/2017, cit.;principio successivamente più volte riaffermato:

Sez. 4, n. 38481 del 17/09/2024,non mass.; Sez. 4, n. 26951 del 20/06/2024, non mass.; Sez. 4, n. 26532 del10/05/2023, non mass.; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, cit.).Piuttosto, nel ricorso si ricollega, peraltro genericamente, la pretesaindennitaria al tempo resosi necessario per evadere le istanze, ma senza segnalareerrori o violazioni processuali di alcun genere (ad esempio, per restare allacasistica su cui si è pronunciata questa Corte, l’erronea richiesta di informazioniad altre autorità: Sez. 4, n. 13162 del 21/11/2024, dep. 2025, non mass.).2.2.

Osserva infine il Collegio che il provvedimento impugnato fa buongoverno dei consolidati insegnamenti di questa Corte in ordine agli oneri gravantisul richiedente e ai poteri ufficiosi del giudice della riparazione.Come noto, il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione è ispiratoa criteri civilistici basati sul principio della domanda e dell’onere della prova, cosìche la parte che richiede la riparazione è tenuta a fornire gli elementi su cui poggiala propria pretesa riparatoria.Trova, dunque, applicazione il principio dispositivo, con la conseguenza chela ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti,tra le quali si distribuisce in base all’onere della prova, con la precisazione chedetto principio è temperato dai poteri istruttori del giudice della riparazione, che,ove la documentazione prodotta si riveli insufficiente, può procedere ad integrarlaanche di ufficio, avvalendosi della possibilità, prevista dagli artt. 213 e 738, comma3, cod. proc. civ., di chiedere anche d'ufficio alla pubblica amministrazione (ivicompresa, quindi, quella della giustizia) informazioni scritte su atti e documenti dicui essa sia in possesso, senza tuttavia surrogarsi all’inerzia ed agli oneri diprospettazione, di allegazione o di impulso probatorio del richiedente (Sez. 4, n.37438 del 16/10/2025, non mass.;

Sez. 4, n. 21307 del 26/04/2022, Rv. 283242– 01; Sez. 4, n. 27462 del 27/03/2019, Rv. 276460 – 01; Sez. 4, n. 46468 del14/09/2018, Rv. 274353 – 01; Sez. 4, n. 18172 del 21/02/2017, Rv. 269779 –01).Nella specie, l’estrema genericità dei riferimenti contenuti nella stessadomanda introduttiva, oltre che nella memoria di replica, è stata quindi ritenutauna violazione degli oneri di allegazione, tradottasi nella impossibilità di disporreun approfondimento istruttorio ufficioso (p. 3 ordinanza impugnata).Né a ciò è possibile rimediare allegando tali istanze al ricorso per cassazione:va qui ribadito il principio di diritto secondo cui nel giudizio di legittimità possonoessere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in gradodi esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "provanuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formalee la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici dimerito (Sez. 1, n. 41544 del 14/10/2025, non mass.;

Sez. 2, n. 42052 del19/06/2019, Rv. 277609 – 01); né la difesa ha allegato di non aver potutoprodurre alla Corte della riparazione tali documenti.3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiconsegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equoquantificare in euro tremila.3.1. Il ricorrente deve altresì essere condannato alla rifusione delle spesesostenute dal Ministero resistente, che si liquidano in complessivi euro mille.La memoria depositata, infatti, non si limita a riportare principigiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, ma si confrontacon i motivi di ricorso, e quindi offre un contributo alla dialettica processuale (inargomento anche Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, Rv. 222264 - 01; sul punto,cfr. Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, non mass.; in riferimento alla costituzionedella parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep.2023, in motivazione).CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUARTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11754/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUARTA SEZIONE PENALEComposta daANDREA MONTAGNI - Presidente - Sent. n. sez. 318/2026LUCIA VIGNALE CC - 11/03/2026DANIELA CALAFIORE R.G.N. 1017/2026ANNA LUISA ANGELA RICCIDAVIDE LAURO - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da Centulani Roberto, nato a Ravenna il 4 novembre 1963,avverso l'ordinanza del 20 novembre 2025 della Corte d'appello di Bologna;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, cheha concluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministerodell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 20 novembre 2025, la Corte d’appello di Bologna harigettato la domanda formulata da Roberto Centulani per la riparazione dovuta adingiusta detenzione, che il richiedente assume essere dipesa dall’emanazione diun ordine di esecuzione divenuto illegittimo per effetto del riconoscimento dellaliberazione anticipata.1.1. Più in particolare, i giudici della riparazione hanno affermato che l’ordinedi esecuzione emesso nei confronti di Roberto Centulani non potesse ritenersiillegittimo od arbitrario, secondo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza dilegittimità: la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita è dipesainfatti da vicende successive alla condanna, nella specie consistite nelriconoscimento del beneficio della liberazione anticipata.Tali vicende, pur avendo determinato ex post una discrasia tra pena inflittae pena espiata, non integrano un profilo di ingiustizia indennizzabile ai sensidell'art. 314 cod. proc. pen., non essendo registrata alcuna violazione di legge,neppure sotto forma di ritardo nella scarcerazione.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione Roberto Centulani, amezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con un unico motivo deduce vizio della motivazione, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché manifestamente illogica emanifestamente contraddittoria.I giudici della riparazione, si osserva, hanno reso una motivazionemanifestamente illogica in quanto, pur avendo il pubblico ministero prontamenteeseguito l’ordine di liberazione, dallo stesso tenore del provvedimento impugnatoemerge che il beneficio è stato concesso il 9 novembre 2023, in relazione altriennio 20 settembre 2020 – 20 settembre 2023.Se il magistrato di sorveglianza avesse esaminato tempestivamente leistanze via via depositate in relazione ai diversi semestri, l’ordine di esecuzionesarebbe stato via via aggiornato, e non si sarebbe creata alcuna discrasia tra penainflitta e pena espiata.La motivazione del diniego, pertanto, è viziata nella parte in cui si appuntasoltanto sul tempo intercorso tra il provvedimento del magistrato di sorveglianzae il tempo impiegato per la materiale esecuzione da parte del requirente, e nonanche, come invece avrebbe dovuto, sul ritardo nell’evadere le istanzetempestivamente presentate, versate in atti ed allegate al ricorso.3.

Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile poiché in parte aspecifico ed in partemanifestamente infondato.1.1. Allo scrutinio del motivo è utile premettere in fatto che, conprovvedimento del 9 novembre 2023 il magistrato di sorveglianza ha concesso aRoberto Centulani il beneficio della liberazione anticipata per giorni 270, inrelazione al periodo intercorrente tra il 20 settembre 2020 ed il 20 settembre 2023.Per effetto di tale beneficio, il fine pena è stato anticipato di 20 giorni e, conprovvedimento emesso dal pubblico ministero il successivo 10 novembre 2023,Roberto Centulani è stato immediatamente scarcerato.2.

In diritto si osserva che con la sentenza n. 310 del 1996, la Cortecostituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 314 cod. proc.pen., nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per ladetenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, percontrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e per violazione dell'art. 5 della ConvenzioneE.D.U., che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o didetenzioni ingiuste senza distinzione di sorta.Dopo tale pronuncia la Corte di cassazione ha inizialmente affermato che ildiritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra penainflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, cheriguardano la determinazione della pena eseguibile (Sez. 4, n. 3382 del22/12/2016, dep. 2017, Rv. 268958 - 01; n. 4240 del 16/12/2016, dep. 2017,Rv. 269168 - 01;

Sez. 4, n. 40949 del 23/04/2015, Rv. 264708 - 01).La giurisprudenza successiva ha poi esteso il diritto alla riparazione anche aicasi in cui l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna,connesse all'esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento dolosoo gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa di errori o ritardinell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del terminedi espiazione della pena (Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Rv. 281151 — 01; Sez.4, n. 57203 del 21/9/2017, Rv. 271689 - 01, che richiama C.E.D.U., 24 marzo2015, Messina c.

Italia, n. 39824/07, secondo cui è ingiusta una detenzione che,per effetto della riconosciuta liberazione anticipata, sia rimasta sine titulo), con laprecisazione che la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazionesussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell'autoritàprocedente; non, invece, qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogataconsegua all'esercizio di un potere discrezionale (Sez. 4, n. 26951 del 20/06/2024,non mass.; Sez. 4, n. 38481 del 17/09/2024, non mass.; Sez. 4, n. 25092 del25/05/2021, Rv. 281735 — 01, che richiama Corte EDU 10/07/2003, Grava c.Italia, Corte EDU 2/03/2006, Pilla c.

Italia, Corte EDU 17/06/2008, Sahin Karatasc. Turchia e Corte EDU [GC] 21/10/2013, Del Rio Prada c. Spagna).In altri termini, una valutazione di merito che finisca per incidere sulla duratadella detenzione, e che sia conseguenza di una scelta discrezionale operataall’interno dei poteri che la legge stessa conferisce al giudice, proprio perchéeffettuata tra un ventaglio di possibili opzioni, tutte legittime, non dà luogo ad unerrore dell’autorità procedente nel senso sopra specificato, non costituendoviolazione di legge.2.1. Nel caso in esame i giudici della riparazione si sono attenuti ai principiappena richiamati.Come anticipato, il ricorrente deduce che vi fu un ritardo non tantonell’esecuzione del provvedimento - cosa che rende non pertinenti taluni richiamigiurisprudenziali (cfr., p. 3 ricorso) - quanto piuttosto nell’evadere le istanze diconcessione del beneficio.Osserva il Collegio che, come emerge dall’ordinanza impugnata, laliberazione anticipata è stata riconosciuta con provvedimento del 9 novembre2023, e con riferimento al triennio compiuto a fine settembre 2023, previavalutazione della partecipazione del condannato all'opera rieducativa per ciascunsemestre.La Corte della riparazione, quindi, ha escluso sia il ritardo nell’esecuzione delprovvedimento, sia il ritardo nella decisione, tenuto conto del tempo necessario acompiere la valutazione richiesta per la concessione del beneficio, sottolineandoche le ordinanze non erano allegate né specificamente indicate (p. 1 ricorso, in cuisi fa riferimento a “svariate ordinanze”), con conseguente impossibilità di attivarerimedi ufficiosi.D’altra parte, osserva il Collegio che il ricorrente non ha dedotto alcun erroredell’autorità procedente, non potendo questo rinvenirsi nell'esercizio di un poteredi apprezzamento discrezionale bensì, come anticipato, in eventuali violazioni dilegge (in questi termini, in motivazione, Sez. 4, n. 57203 del 21/9/2017, cit.;principio successivamente più volte riaffermato:

Sez. 4, n. 38481 del 17/09/2024,non mass.; Sez. 4, n. 26951 del 20/06/2024, non mass.; Sez. 4, n. 26532 del10/05/2023, non mass.; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, cit.).Piuttosto, nel ricorso si ricollega, peraltro genericamente, la pretesaindennitaria al tempo resosi necessario per evadere le istanze, ma senza segnalareerrori o violazioni processuali di alcun genere (ad esempio, per restare allacasistica su cui si è pronunciata questa Corte, l’erronea richiesta di informazioniad altre autorità: Sez. 4, n. 13162 del 21/11/2024, dep. 2025, non mass.).2.2.

Osserva infine il Collegio che il provvedimento impugnato fa buongoverno dei consolidati insegnamenti di questa Corte in ordine agli oneri gravantisul richiedente e ai poteri ufficiosi del giudice della riparazione.Come noto, il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione è ispiratoa criteri civilistici basati sul principio della domanda e dell’onere della prova, cosìche la parte che richiede la riparazione è tenuta a fornire gli elementi su cui poggiala propria pretesa riparatoria.Trova, dunque, applicazione il principio dispositivo, con la conseguenza chela ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti,tra le quali si distribuisce in base all’onere della prova, con la precisazione chedetto principio è temperato dai poteri istruttori del giudice della riparazione, che,ove la documentazione prodotta si riveli insufficiente, può procedere ad integrarlaanche di ufficio, avvalendosi della possibilità, prevista dagli artt. 213 e 738, comma3, cod. proc. civ., di chiedere anche d'ufficio alla pubblica amministrazione (ivicompresa, quindi, quella della giustizia) informazioni scritte su atti e documenti dicui essa sia in possesso, senza tuttavia surrogarsi all’inerzia ed agli oneri diprospettazione, di allegazione o di impulso probatorio del richiedente (Sez. 4, n.37438 del 16/10/2025, non mass.;

Sez. 4, n. 21307 del 26/04/2022, Rv. 283242– 01; Sez. 4, n. 27462 del 27/03/2019, Rv. 276460 – 01; Sez. 4, n. 46468 del14/09/2018, Rv. 274353 – 01; Sez. 4, n. 18172 del 21/02/2017, Rv. 269779 –01).Nella specie, l’estrema genericità dei riferimenti contenuti nella stessadomanda introduttiva, oltre che nella memoria di replica, è stata quindi ritenutauna violazione degli oneri di allegazione, tradottasi nella impossibilità di disporreun approfondimento istruttorio ufficioso (p. 3 ordinanza impugnata).Né a ciò è possibile rimediare allegando tali istanze al ricorso per cassazione:va qui ribadito il principio di diritto secondo cui nel giudizio di legittimità possonoessere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in gradodi esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "provanuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formalee la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici dimerito (Sez. 1, n. 41544 del 14/10/2025, non mass.;

Sez. 2, n. 42052 del19/06/2019, Rv. 277609 – 01); né la difesa ha allegato di non aver potutoprodurre alla Corte della riparazione tali documenti.3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiconsegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equoquantificare in euro tremila.3.1. Il ricorrente deve altresì essere condannato alla rifusione delle spesesostenute dal Ministero resistente, che si liquidano in complessivi euro mille.La memoria depositata, infatti, non si limita a riportare principigiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, ma si confrontacon i motivi di ricorso, e quindi offre un contributo alla dialettica processuale (inargomento anche Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, Rv. 222264 - 01; sul punto,cfr. Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, non mass.; in riferimento alla costituzionedella parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep.2023, in motivazione). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende, nonché al pagamento delle spese processuali in favore del Ministeroresistente che liquida in complessivi euro mille.Così deciso in Roma, 11 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide Lauro Andrea MontagniP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende, nonché al pagamento delle spese processuali in favore del Ministeroresistente che liquida in complessivi euro mille.Così deciso in Roma, 11 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide Lauro Andrea Montagni