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Sentenza — n. 11747/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11747/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11747/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SENTENZAsul ricorso proposto da:Belgacem Hedi nato a VITTORIA il 20/11/1988avverso l’ordinanza del 13/12/2025 del Tribunale del Riesame di CataniaUdita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni cheha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., ilTribunale del Riesame di Catania ha confermato l’ordinanza con la quale ilGiudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania aveva applicatola misura della custodia in carcere nei confronti di Belgacem Hedi in ordine aireati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 13, 14 e 15),commessi dal mese di dicembre 2022 al mese di giugno 2023.I giudici hanno dato atto che le indagini, protrattesi dal mese di settembre2022 al mese di ottobre 2023 e attuate attraverso videoregistrazioni,monitoraggio con sistema GPS delle autovetture in uso agli indagati,intercettazioni ed esitate anche in arresti in flagranza, avevano consentito diaccertare l’esistenza nel comune di Vittoria di un sodalizio dedito al traffico dimarjuana e hashish diretto da Giuseppe Russo.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11747/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Trattandosi di indagato detenuto la cancelleria deve essereincaricata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna Ricci Lucia VignaleP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Parole chiave

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traffico di stupefacenti infrazione qualificata LStup riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo confisca dei proventi di reato reati economici guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod.
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Testo completo

SENTENZAsul ricorso proposto da:Belgacem Hedi nato a VITTORIA il 20/11/1988avverso l’ordinanza del 13/12/2025 del Tribunale del Riesame di CataniaUdita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni cheha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., ilTribunale del Riesame di Catania ha confermato l’ordinanza con la quale ilGiudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania aveva applicatola misura della custodia in carcere nei confronti di Belgacem Hedi in ordine aireati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 13, 14 e 15),commessi dal mese di dicembre 2022 al mese di giugno 2023.I giudici hanno dato atto che le indagini, protrattesi dal mese di settembre2022 al mese di ottobre 2023 e attuate attraverso videoregistrazioni,monitoraggio con sistema GPS delle autovetture in uso agli indagati,intercettazioni ed esitate anche in arresti in flagranza, avevano consentito diaccertare l’esistenza nel comune di Vittoria di un sodalizio dedito al traffico dimarjuana e hashish diretto da Giuseppe Russo.

Questi teneva i contatti con ifornitori palermitani e con i custodi delle partite di droga e organizzava ecoordinava l’attività degli associati, fra cui Hedi Belgacem, individuato comesoggetto che aveva il compito di custodire la sostanza stupefacente in uncasolare nella sua disponibilità e riconsegnarla a coloro che erano incaricati dellospaccio, Orazio Tasca e Giacchino Fiore.2. Contro l’ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorsoformulando un unico motivo con cui ha dedotto la mancanza assoluta dimotivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e lamanifesta illogicità della motivazione nel passaggio in cui ha ritenuto verosimileche il gruppo stanziato a Vittoria avesse acquistato a Palermo sostanzastupefacente e si fosse poi ivi recato per smerciarla.2.1.

Sotto il primo profilo, il difensore rileva che l’ordinanza impugnata hasostanzialmente riprodotto le medesime argomentazioni dell’ordinanza genetica,senza rispondere in maniera argomentata alle specifiche censure mosse conl’istanza di riesame.In particolare, il Tribunale nulla avrebbe replicato:- in ordine alla censura per cui la scarsa risoluzione dei fotogrammi cheavevano ripreso gli incontri presso la cascina di Belgacem non consentiva diritenere che in tali occasioni l’indagato avesse maneggiato sostanzastupefacente;- in ordine alla censura per cui dai fotogrammi relativi all’episodio del 21aprile 2023 non era possibile evincere alcuna consegna di droga a Orazio Tasca,mentre le intercettazioni ambientali dei giorni successivi, prive di riferimentispazio-temporali tali da collegare gli sfoghi di Tasca con la compagna all’episodiocontestato, erano scarsamente concludenti.Il difensore ribadisce che non era stato registrato alcun contatto telefonicofra l’indagato e i correi; non erano state accertate le modalità con cui Belgacemavrebbe custodito la droga per conto del gruppo; non vi era coincidenzatemporale tra gli acquisti della droga che il gruppo avrebbe compiuto el’affidamento della stessa all’indagato per la custodia; non era logicamenteplausibile l’ipotesi per cui i componenti dell’associazione, da un lato, avrebberoacquistato sostanze stupefacenti da fornitori palermitani e, dall’altro, sisarebbero recati nel capoluogo siciliano al fine di smerciare ivi la droga.2.2.

Sotto tale ultimo proposito, prosegue il difensore, la motivazione delTribunale sarebbe manifestamente illogica nel passaggio in cui afferma che è undato di comune esperienza quello secondo cui nei traffici di sostanzestupefacenti le compravendite sono spesso reciproche. Il Tribunale, invero,avrebbe fatto ricorso non già a massime di esperienza, intese qualigeneralizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, bensì ad una meracongettura. I giudici non avrebbero trovato una ragionevole spiegazione inmerito alle criticità che un siffatto modo di agire avrebbe creato al sodalizio,ovvero in merito alla antieconomicità di tale operazione e alla inutileamplificazione dei rischi connessi ai controlli su strada delle forze dell’ordine.Inoltre, non avrebbero argomentato in ordine alla effettiva possibilità per unapiccola associazione di quattro persone attiva in un comune come Vittoria dioperare in un contesto geografico e criminale del tutto diverso, quale quellopalermitano.3.

Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Francesca Ceroni, hadepositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.4. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Si deve premettere che, secondo l’insegnamento pacifico in sede dilegittimità, l’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compresolo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compitoesclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione dellamisura cautelare e del tribunale del riesame.

Con la conseguenza che il ricorsoper cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o lamanifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quandopropone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono inuna diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (così, trale altre, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del02/03/2017, Rv. 269884).Con riferimento specifico al tema delle intercettazioni, inoltre, questa Corteha stabilito che l’interpretazione del contenuto dei dialoghi costituisce questionedi fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logicain relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae alle possibili censure(Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715-01): tale valutazione, dunque, èsindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità edirragionevolezza della motivazione (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021,Rv. 282337).3. Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità in tema di misurecautelari personali, il Collegio rileva che il Tribunale, lungi dall’aver omessoqualsivoglia motivazione, ha replicato ai rilievi del ricorrente con argomenticoerenti con i dati riportati e non manifestamente illogici.3.1. I giudici hanno dato atto che Belgacem operava come custode dellescorte di stupefacenti, mettendo a disposizione del gruppo il suo casolare: quivenivano portate e custodite le partite di droga e qui, tramite Russo, venivanoconsegnati singoli quantitativi agli associati Gioacchino Fiore e Orazio Tasca, chedovevano poi provvedere allo smercio.In particolare, nell’ordinanza impugnata sono ricostruiti, attraverso leimmagini tratte dalle telecamere di videosorveglianza poste in prossimità delcasolare in contrada Valsecca nella disponibilità del ricorrente, i passaggi dellasostanza stupefacente in detta cascina.I giudici hanno ricordato:- che il 21 febbraio, il 25 febbraio e il 4 aprile e il 13 aprile, Russo avevaivi depositato, insieme a Belgacem, parte dello stupefacente;- che nei fotogrammi tratti dalla videoripresa del 13 aprile si vede Tascaconsegnare un sacchetto con un contenuto di colore verde a Russo, il quale, asua volta, lo gira a Belgacem che lo nasconde nel retro del casolare;- che il 21 aprile Belgacem aveva consegnato a Tasca un rilevantequantitativo di hashish;- che il 23 maggio Russo si era recato nel casolare e, in tale occasione, eraavvenuta la consegna della sostanza stupefacente a Fiore, il quale l’aveva ripostanell’autocarro con cui era arrivato;- che il 30 giugno Russo aveva ivi prelevato della sostanza stupefacente.Il Tribunale non si è limitato a richiamare il contenuto delle videoriprese,ma ha anche spiegato in maniera logica, alla luce delle risultanze complessivedelle indagini, le ragioni per cui gli scambi monitorati all’interno della cascinaavevano ad oggetto sostanza stupefacente.

In particolare, i giudici hannoevidenziato, in relazione agli episodi del 21 e 25 febbraio e del 4 aprile, che, solodopo aver ricevuto da Tasca un sacchetto di cellophane, Russo si era recato nelcasolare e aveva consegnato quel sacchetto a Belgacem; in relazione all’episodiodel 13 aprile, che nella stessa data Tasca, prima di consegnare il sacchetto dalcontenuto di colore verde, era stato intercettato mentre contava i pacchi dihashish e marijuana caricati dal corriere palermitano nella sua auto; in relazioneall’episodio del 21 aprile, che due giorni dopo Tasca si era recato a Palermo conla compagna Valentina Guastalla e, nel commentare con la donna la trasfertanel corso della quale aveva trasportato 10 kg di hashish, si era lamentato deirischi che Russo gli faceva correre senza neppure ricompensarlo in manieraadeguata; in relazione all’episodio del 23 maggio, che Fiore, una voltaallontanatosi dal casolare e rientrato nella sua abitazione, era stato arrestato inquanto trovato in possesso di kg. 1,046 di hashish, di gr. 820,00 di marijuana edi gr. 4,4 di MDMA.3.2.

A fronte di tale percorso argomentativo, il motivo di ricorso si limita acontestare in maniera generica l’efficacia dimostrativa delle risultanze delleindagini, senza neppure indicare se la censura si riferisca alla configurabilità delreato associativo e dei delitti scopo. Il ricorrente insiste nel mettere in dubbio laintelleggibilità delle immagini estrapolate dalla telecamera di sorveglianza, pur afronte della compiuta descrizione compiuta dal Tribunale e, in generale, ribadiscegli stessi rilievi già formulati, senza indicare alcuna ragione in fatto o in dirittotale da scardinare la tenuta logica della motivazione del provvedimentoimpugnato, fondata su dati concreti.3.3.

Quanto alla eccepita illogicità della consegna ai fornitori palermitani dei10 kg. di hashish trasportati dal Tasca a Palermo, il Tribunale non si è limitato arichiamare la massima di esperienza oggetto della censura del ricorrente, ma haanche osservato che non era emerso che Tasca avesse consegnato la partita didroga agli stessi soggetti che rifornivano il gruppo: con tale specifico argomento,che ha fondato la ratio decidendi, il difensore non si è confrontato, sicché sottotale profilo il ricorso deve ritenersi aspecifico. In ogni caso, il fatto che in taleoccasione Tasca avesse trasportato un quantitativo pari a 10 kg di hashish aPalermo è stato desunto dai giudici della cautela dalle risultanze delle indagini –che avevano documentato la presenza di Tasca presso il casolare e il successivoviaggio a Palermo – e dal contenuto della conversazione cui si è fattoriferimento intrattenuta da Tasca con la compagna a bordo dell’auto.

In sintesi,quando sostiene che sarebbe illogico per soggetti operanti nella piccola realtàterritoriale del comune di Vittoria, trasportare una quantità elevata distupefacente a Palermo in vista della cessione a terzi, la difesa non si confrontacol tenore complessivo dell’ordinanza impugnata e sviluppa una argomentazionedi tipo congetturale.5. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassadelle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità.

Trattandosi di indagato detenuto la cancelleria deve essereincaricata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUARTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11747/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUARTA SEZIONE PENALEComposta daLUCIA VIGNALE - Presidente - Sent. n. sez. 316/2026DANIELA CALAFIORE CC - 10/03/2026EUGENIA SERRAO R.G.N. 1329/2026ANNA LUISA ANGELA RICCI - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:Belgacem Hedi nato a VITTORIA il 20/11/1988avverso l’ordinanza del 13/12/2025 del Tribunale del Riesame di CataniaUdita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni cheha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., ilTribunale del Riesame di Catania ha confermato l’ordinanza con la quale ilGiudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania aveva applicatola misura della custodia in carcere nei confronti di Belgacem Hedi in ordine aireati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 13, 14 e 15),commessi dal mese di dicembre 2022 al mese di giugno 2023.I giudici hanno dato atto che le indagini, protrattesi dal mese di settembre2022 al mese di ottobre 2023 e attuate attraverso videoregistrazioni,monitoraggio con sistema GPS delle autovetture in uso agli indagati,intercettazioni ed esitate anche in arresti in flagranza, avevano consentito diaccertare l’esistenza nel comune di Vittoria di un sodalizio dedito al traffico dimarjuana e hashish diretto da Giuseppe Russo.

Questi teneva i contatti con ifornitori palermitani e con i custodi delle partite di droga e organizzava ecoordinava l’attività degli associati, fra cui Hedi Belgacem, individuato comesoggetto che aveva il compito di custodire la sostanza stupefacente in uncasolare nella sua disponibilità e riconsegnarla a coloro che erano incaricati dellospaccio, Orazio Tasca e Giacchino Fiore.2. Contro l’ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorsoformulando un unico motivo con cui ha dedotto la mancanza assoluta dimotivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e lamanifesta illogicità della motivazione nel passaggio in cui ha ritenuto verosimileche il gruppo stanziato a Vittoria avesse acquistato a Palermo sostanzastupefacente e si fosse poi ivi recato per smerciarla.2.1.

Sotto il primo profilo, il difensore rileva che l’ordinanza impugnata hasostanzialmente riprodotto le medesime argomentazioni dell’ordinanza genetica,senza rispondere in maniera argomentata alle specifiche censure mosse conl’istanza di riesame.In particolare, il Tribunale nulla avrebbe replicato:- in ordine alla censura per cui la scarsa risoluzione dei fotogrammi cheavevano ripreso gli incontri presso la cascina di Belgacem non consentiva diritenere che in tali occasioni l’indagato avesse maneggiato sostanzastupefacente;- in ordine alla censura per cui dai fotogrammi relativi all’episodio del 21aprile 2023 non era possibile evincere alcuna consegna di droga a Orazio Tasca,mentre le intercettazioni ambientali dei giorni successivi, prive di riferimentispazio-temporali tali da collegare gli sfoghi di Tasca con la compagna all’episodiocontestato, erano scarsamente concludenti.Il difensore ribadisce che non era stato registrato alcun contatto telefonicofra l’indagato e i correi; non erano state accertate le modalità con cui Belgacemavrebbe custodito la droga per conto del gruppo; non vi era coincidenzatemporale tra gli acquisti della droga che il gruppo avrebbe compiuto el’affidamento della stessa all’indagato per la custodia; non era logicamenteplausibile l’ipotesi per cui i componenti dell’associazione, da un lato, avrebberoacquistato sostanze stupefacenti da fornitori palermitani e, dall’altro, sisarebbero recati nel capoluogo siciliano al fine di smerciare ivi la droga.2.2.

Sotto tale ultimo proposito, prosegue il difensore, la motivazione delTribunale sarebbe manifestamente illogica nel passaggio in cui afferma che è undato di comune esperienza quello secondo cui nei traffici di sostanzestupefacenti le compravendite sono spesso reciproche. Il Tribunale, invero,avrebbe fatto ricorso non già a massime di esperienza, intese qualigeneralizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, bensì ad una meracongettura. I giudici non avrebbero trovato una ragionevole spiegazione inmerito alle criticità che un siffatto modo di agire avrebbe creato al sodalizio,ovvero in merito alla antieconomicità di tale operazione e alla inutileamplificazione dei rischi connessi ai controlli su strada delle forze dell’ordine.Inoltre, non avrebbero argomentato in ordine alla effettiva possibilità per unapiccola associazione di quattro persone attiva in un comune come Vittoria dioperare in un contesto geografico e criminale del tutto diverso, quale quellopalermitano.3.

Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Francesca Ceroni, hadepositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.4. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Si deve premettere che, secondo l’insegnamento pacifico in sede dilegittimità, l’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compresolo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compitoesclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione dellamisura cautelare e del tribunale del riesame.

Con la conseguenza che il ricorsoper cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o lamanifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quandopropone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono inuna diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (così, trale altre, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del02/03/2017, Rv. 269884).Con riferimento specifico al tema delle intercettazioni, inoltre, questa Corteha stabilito che l’interpretazione del contenuto dei dialoghi costituisce questionedi fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logicain relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae alle possibili censure(Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715-01): tale valutazione, dunque, èsindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità edirragionevolezza della motivazione (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021,Rv. 282337).3. Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità in tema di misurecautelari personali, il Collegio rileva che il Tribunale, lungi dall’aver omessoqualsivoglia motivazione, ha replicato ai rilievi del ricorrente con argomenticoerenti con i dati riportati e non manifestamente illogici.3.1. I giudici hanno dato atto che Belgacem operava come custode dellescorte di stupefacenti, mettendo a disposizione del gruppo il suo casolare: quivenivano portate e custodite le partite di droga e qui, tramite Russo, venivanoconsegnati singoli quantitativi agli associati Gioacchino Fiore e Orazio Tasca, chedovevano poi provvedere allo smercio.In particolare, nell’ordinanza impugnata sono ricostruiti, attraverso leimmagini tratte dalle telecamere di videosorveglianza poste in prossimità delcasolare in contrada Valsecca nella disponibilità del ricorrente, i passaggi dellasostanza stupefacente in detta cascina.I giudici hanno ricordato:- che il 21 febbraio, il 25 febbraio e il 4 aprile e il 13 aprile, Russo avevaivi depositato, insieme a Belgacem, parte dello stupefacente;- che nei fotogrammi tratti dalla videoripresa del 13 aprile si vede Tascaconsegnare un sacchetto con un contenuto di colore verde a Russo, il quale, asua volta, lo gira a Belgacem che lo nasconde nel retro del casolare;- che il 21 aprile Belgacem aveva consegnato a Tasca un rilevantequantitativo di hashish;- che il 23 maggio Russo si era recato nel casolare e, in tale occasione, eraavvenuta la consegna della sostanza stupefacente a Fiore, il quale l’aveva ripostanell’autocarro con cui era arrivato;- che il 30 giugno Russo aveva ivi prelevato della sostanza stupefacente.Il Tribunale non si è limitato a richiamare il contenuto delle videoriprese,ma ha anche spiegato in maniera logica, alla luce delle risultanze complessivedelle indagini, le ragioni per cui gli scambi monitorati all’interno della cascinaavevano ad oggetto sostanza stupefacente.

In particolare, i giudici hannoevidenziato, in relazione agli episodi del 21 e 25 febbraio e del 4 aprile, che, solodopo aver ricevuto da Tasca un sacchetto di cellophane, Russo si era recato nelcasolare e aveva consegnato quel sacchetto a Belgacem; in relazione all’episodiodel 13 aprile, che nella stessa data Tasca, prima di consegnare il sacchetto dalcontenuto di colore verde, era stato intercettato mentre contava i pacchi dihashish e marijuana caricati dal corriere palermitano nella sua auto; in relazioneall’episodio del 21 aprile, che due giorni dopo Tasca si era recato a Palermo conla compagna Valentina Guastalla e, nel commentare con la donna la trasfertanel corso della quale aveva trasportato 10 kg di hashish, si era lamentato deirischi che Russo gli faceva correre senza neppure ricompensarlo in manieraadeguata; in relazione all’episodio del 23 maggio, che Fiore, una voltaallontanatosi dal casolare e rientrato nella sua abitazione, era stato arrestato inquanto trovato in possesso di kg. 1,046 di hashish, di gr. 820,00 di marijuana edi gr. 4,4 di MDMA.3.2.

A fronte di tale percorso argomentativo, il motivo di ricorso si limita acontestare in maniera generica l’efficacia dimostrativa delle risultanze delleindagini, senza neppure indicare se la censura si riferisca alla configurabilità delreato associativo e dei delitti scopo. Il ricorrente insiste nel mettere in dubbio laintelleggibilità delle immagini estrapolate dalla telecamera di sorveglianza, pur afronte della compiuta descrizione compiuta dal Tribunale e, in generale, ribadiscegli stessi rilievi già formulati, senza indicare alcuna ragione in fatto o in dirittotale da scardinare la tenuta logica della motivazione del provvedimentoimpugnato, fondata su dati concreti.3.3.

Quanto alla eccepita illogicità della consegna ai fornitori palermitani dei10 kg. di hashish trasportati dal Tasca a Palermo, il Tribunale non si è limitato arichiamare la massima di esperienza oggetto della censura del ricorrente, ma haanche osservato che non era emerso che Tasca avesse consegnato la partita didroga agli stessi soggetti che rifornivano il gruppo: con tale specifico argomento,che ha fondato la ratio decidendi, il difensore non si è confrontato, sicché sottotale profilo il ricorso deve ritenersi aspecifico. In ogni caso, il fatto che in taleoccasione Tasca avesse trasportato un quantitativo pari a 10 kg di hashish aPalermo è stato desunto dai giudici della cautela dalle risultanze delle indagini –che avevano documentato la presenza di Tasca presso il casolare e il successivoviaggio a Palermo – e dal contenuto della conversazione cui si è fattoriferimento intrattenuta da Tasca con la compagna a bordo dell’auto.

In sintesi,quando sostiene che sarebbe illogico per soggetti operanti nella piccola realtàterritoriale del comune di Vittoria, trasportare una quantità elevata distupefacente a Palermo in vista della cessione a terzi, la difesa non si confrontacol tenore complessivo dell’ordinanza impugnata e sviluppa una argomentazionedi tipo congetturale.5. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassadelle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità.

Trattandosi di indagato detenuto la cancelleria deve essereincaricata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna Ricci Lucia VignaleP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna Ricci Lucia Vignale