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Sentenza — n. 11328/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11328/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11328/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SENTENZA sul ricorso proposto da: TOCCO CARLO nato a CAGLIARI il 22/04/1969 avverso la sentenza del 12/09/2025 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; lette le conclusioni del PGRITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Brescia ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. applicando a Tocco Carlo la pena finale di mesi sette e giorni dieci di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione al reato di cui all'art. 589 bis comma 1 cod.pen., commesso in Cagliari 1'11.09.2023. Applicava in base all'art. 222 CDS la sospensione della patente di guida dell'imputato per anni due.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 589 bis comma 1 cod.pen; Sentenza — n. 11328/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv.259211). Ciò in quanto, in tali casi, è sufficiente la motivazione implicita (così Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738 che ha ritenuto corretta l'applicazione della sospensione di due anni corredata in parte motiva dal semplice richiamo alla congruità della sanzione conseguita ad un fatto oggettivamente grave, quale l'omicidio colposo di un pedone. Nel caso di specie il giudice ha determinato la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in due anni partendo da una base di anni tre anni, ridotta di un terzo, ex art. 222 comma 2 bis CDS tenuto conto dei parametri A ,4 relativi gravità della violazione commessa di cui all'art. 218 CDS.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente sospensione di pena sanzione per violazione stradale sanzioni penali abbandono del procedimento per infrazione stradale riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 589 bis comma 1 cod.pen
applicando a Tocco Carlo la pena finale di mesi sette e giorni dieci di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione al reato di cui all'art. 589 bis comma 1 cod.pen., commesso in Cagliari 1'11.09.2023.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da: TOCCO CARLO nato a CAGLIARI il 22/04/1969 avverso la sentenza del 12/09/2025 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; lette le conclusioni del PGRITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Brescia ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. applicando a Tocco Carlo la pena finale di mesi sette e giorni dieci di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione al reato di cui all'art. 589 bis comma 1 cod.pen., commesso in Cagliari 1'11.09.2023. Applicava in base all'art. 222 CDS la sospensione della patente di guida dell'imputato per anni due.

2. Ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando , con due motivi che la " sanzione amministrativa accessoria stata applicata in violazione dei parametri normativi di cui all'art. 222 e 218 comma 2 DIgs 285/1992 e con assoluta mancanza della motivazione stante l'eccessiva afflittività. 3.11 Procuratore Generale, con requisitoria scritta depositata ill.03.2019, ha richiesto la 1) (LÀ inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile 1.1.Va condiviso il principio che "in tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta", Sez. 4 n. 11479 del 09/03/2021 Rv. 280832 - 01".

Così si è affermato che "in tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita ( Sez. F n. 24023 del 20/08/2020 Rv. 279635 - 02) 2.Nel caso di specie sussiste la motivazione implicita laddove il Giudice dà conto diffusamente della gravità della condotta nel caso concreto, evidenzia che Tocco non aveva dato la precedenza ed aveva urtato il pedone che aveva impegnato l'attraversamento pedonale, regolarmente RtL4 segnalato, da destra verso sinistra rispetto direzione di marcia del veicolo e che a causa dell'urto il pedone era sbalzato in avanti sull'asfalto di 22 metri ed era deceduto a causa delsinistro stradale.

Orbene, nel caso in esame la gravità della violazione commessa, tale da rendere necessaria la sanzione accessoria, sebbene non attestata sul minimo edittale, ben può evincersi dalla descrizione della condotta, ossia dal fatto che l'imputato alla guida del suo veicolo ha provocato l'investimento della persona offesa (in seguito al quale conseguì la morte) mentre quest'ultima stava attraversando una strada della città sulle strisce pedonali. Pertanto, nessun dubbio può aversi in ordine alla gravità della violazione e alcuna contraddizione o contraddittorietà può essere rilevata con riferimento alle considerazioni formulate dal giudice in sede di accertamento della penale responsabilità dell'imputato e del grado di colpa del medesimo /anche con riferimento alla individuazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di anni due.

In definitiva, ferma restando l'obbligatorietà dell'irrogazione della sanzione amministrativa de qua, in assenza di argomentazioni dotate della specificità necessaria inerenti all'eccessività della durata del periodo di sospensione della patente, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, posto che, nel caso in esame, la sanzione amministrativa inflitta si attesta su un valore non superiore alla linea mediana e, come tale, non necessitante di un particolare onere motivazionale (in questo senso non può non richiamarsi il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiannento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino ELI 'íA,I 7 specificVdflfierftevolezza in favore dell'imputato:

Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv.259211). Ciò in quanto, in tali casi, è sufficiente la motivazione implicita (così Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738 che ha ritenuto corretta l'applicazione della sospensione di due anni corredata in parte motiva dal semplice richiamo alla congruità della sanzione conseguita ad un fatto oggettivamente grave, quale l'omicidio colposo di un pedone. Nel caso di specie il giudice ha determinato la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in due anni partendo da una base di anni tre anni, ridotta di un terzo, ex art. 222 comma 2 bis CDS tenuto conto dei parametri A ,4 relativi gravità della violazione commessa di cui all'art. 218 CDS.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si reputa equa, di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. I 3 2 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: EMANUELE DI SALVO - Presidente - Sent. n. sez. 257/2026 DONATELLA FERRANTI - Relatore - CC - 25/02/2026 DONATO D'AURIA R.G.N. 43898/2025 ATTILIO MARI DAVIDE LAURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOCCO CARLO nato a CAGLIARI il 22/04/1969 avverso la sentenza del 12/09/2025 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; lette le conclusioni del PGRITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Brescia ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. applicando a Tocco Carlo la pena finale di mesi sette e giorni dieci di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione al reato di cui all'art. 589 bis comma 1 cod.pen., commesso in Cagliari 1'11.09.2023.

Applicava in base all'art. 222 CDS la sospensione della patente di guida dell'imputato per anni due.

2. Ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando , con due motivi che la " sanzione amministrativa accessoria stata applicata in violazione dei parametri normativi di cui all'art. 222 e 218 comma 2 DIgs 285/1992 e con assoluta mancanza della motivazione stante l'eccessiva afflittività. 3.11 Procuratore Generale, con requisitoria scritta depositata ill.03.2019, ha richiesto la 1) (LÀ inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile 1.1.Va condiviso il principio che "in tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta", Sez. 4 n. 11479 del 09/03/2021 Rv. 280832 - 01".

Così si è affermato che "in tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita ( Sez. F n. 24023 del 20/08/2020 Rv. 279635 - 02) 2.Nel caso di specie sussiste la motivazione implicita laddove il Giudice dà conto diffusamente della gravità della condotta nel caso concreto, evidenzia che Tocco non aveva dato la precedenza ed aveva urtato il pedone che aveva impegnato l'attraversamento pedonale, regolarmente RtL4 segnalato, da destra verso sinistra rispetto direzione di marcia del veicolo e che a causa dell'urto il pedone era sbalzato in avanti sull'asfalto di 22 metri ed era deceduto a causa delsinistro stradale.

Orbene, nel caso in esame la gravità della violazione commessa, tale da rendere necessaria la sanzione accessoria, sebbene non attestata sul minimo edittale, ben può evincersi dalla descrizione della condotta, ossia dal fatto che l'imputato alla guida del suo veicolo ha provocato l'investimento della persona offesa (in seguito al quale conseguì la morte) mentre quest'ultima stava attraversando una strada della città sulle strisce pedonali. Pertanto, nessun dubbio può aversi in ordine alla gravità della violazione e alcuna contraddizione o contraddittorietà può essere rilevata con riferimento alle considerazioni formulate dal giudice in sede di accertamento della penale responsabilità dell'imputato e del grado di colpa del medesimo /anche con riferimento alla individuazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di anni due.

In definitiva, ferma restando l'obbligatorietà dell'irrogazione della sanzione amministrativa de qua, in assenza di argomentazioni dotate della specificità necessaria inerenti all'eccessività della durata del periodo di sospensione della patente, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, posto che, nel caso in esame, la sanzione amministrativa inflitta si attesta su un valore non superiore alla linea mediana e, come tale, non necessitante di un particolare onere motivazionale (in questo senso non può non richiamarsi il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiannento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino ELI 'íA,I 7 specificVdflfierftevolezza in favore dell'imputato:

Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv.259211). Ciò in quanto, in tali casi, è sufficiente la motivazione implicita (così Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738 che ha ritenuto corretta l'applicazione della sospensione di due anni corredata in parte motiva dal semplice richiamo alla congruità della sanzione conseguita ad un fatto oggettivamente grave, quale l'omicidio colposo di un pedone. Nel caso di specie il giudice ha determinato la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in due anni partendo da una base di anni tre anni, ridotta di un terzo, ex art. 222 comma 2 bis CDS tenuto conto dei parametri A ,4 relativi gravità della violazione commessa di cui all'art. 218 CDS.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si reputa equa, di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MCosì deciso il 25.02.2026 Il Consigliere es nsore il !i'residene j..1órnia Emanuele Di ioalvo " CANCELLEN IL FUNZfl.), , , • . Dr sui Gaòrir''P.Q.MCosì deciso il 25.02.2026 Il Consigliere es nsore il !i'residene j..1órnia Emanuele Di ioalvo " CANCELLEN IL FUNZfl.), , , • . Dr sui Gaòrir''