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Sentenza — n. 11067/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls pre-trial detention order due to mandatory pre-hearing interview omission in multi-defendant case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11067/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the pre-trial detention order against Michele Cioce without remittal, mandating his immediate release. Cioce argued the lower court violated procedural rules by omitting a mandatory pre-hearing interview for co-defendants despite the existence of a multi-defendant investigation. The Court ruled that the omission of the pre-hearing interview constitutes a nullity under the Code of Criminal Procedure, requiring the lower court to conduct the interview before applying any personal coercive measure.

Regesto Legislator

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Art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen.; Art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: The failure to conduct a mandatory pre-hearing interview in a multi-defendant proceeding constitutes a nullity that mandates the release of the detained defendant if the interview was not performed prior to the application of coercive measures.

Parole chiave

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pre-hearing interview multi-defendant investigation pre-trial detention procedural nullity coercive measures Code of Criminal Procedure immediate release traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen.
L’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. statuisce che, prima didisporre la misura cautelare, il giudice debba procedere all'interrogatorio dellapersona sottoposta alle indagini con le modalità di cui agli articoli 64 e 65,salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di quelle articolo 274 comma 1lett.
Art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
309/90,fondata sulle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett.
Art. 626 cod. proc. pen.
Mandaalla cancelleria di comunicare immediatamente il presente dispositivo alProcuratore Generale presso questa Corte, per quanto di competenza ex art. 626cod.
art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod.
art. 629 cod. pen
art. 12 cod.proc. pen
art. 73 d.P.R. n. 309/90
Nel caso in esame l’ordinanza applicativa della misura cautelare neiconfronti di Michele Cioce in ordine al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90,fondata sulle esigenze cautelari di cui all’art.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza del 24 ottobre 2015 ex art. 618 comma 1 cod. proc. pen.
Sentenza delle Sezioni Unite del 15 gennaio 2026
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Testo completo

SENTENZAsul ricorso proposto da:Cioce Michele nato a BARI il 11/06/1982avverso l'ordinanza del 30/10/2025 del TRIB. Riesame di BariUdita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola cheha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato edell'ordinanza genetica;udito l'avv. Luciano Marchianò in difesa di Michele Cioce che ha chiestol’annullamento con rinvio del provvedimento impugnatoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., ilTribunale del Riesame di Bari ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudiceper le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari aveva applicato la misuradella custodia in carcere nei confronti di Michele Cioce in ordine al reato di cuiall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in data antecedente eprossima al 15 dicembre 2023 (capo 19).I giudici hanno dato atto che le indagini avevano consentito di accertareche Pasquale Colasuonno e Vincenzo Annoscia, quest’ultimo detenuto presso lacasa circondariale di Lecce, avevano ordinato in diverse occasioni quantitativi disostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana da alcuni soggettidi Noicattaro, fra cui appunto Cioce Michele, soprannominato il cavallo.Al ricorrente è stato contestato di aver venduto a Colasuonno e Annosciaun quantitativo pari a circa 2 kg. di cocaina, dietro corrispettivo di una sommadi denaro ricevuta in contanti.2.

Contro l’ordinanza, l’indagato, a mezzo del difensore, ha propostoricorso formulando due motivi.2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la nullità dell’ordinanza di applicazionedella misura cautelare per omesso interrogatorio preventivo.Il Gip nel provvedimento applicativo della misura cautelare non avevaravvisato né il pericolo di fuga, né il pericolo di inquinamento probatorio e,purtuttavia, aveva escluso la necessità di procedere ad interrogatorio preventivoin ragione della contestazione del reato di cui all’art. 629 cod. pen. aggravato exart.416 bis 1 (capo 24) ai soli coindagati Pasquale Colasuonno e Nicola Annoscia.Il difensore ricorda che nei procedimenti plurisoggettivi l’interrogatorio anticipatoprevisto dall’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. deve essere espletato apena di nullità dell’ordinanza nei confronti di tutti gli indagati rispetto ai quali nonsussistono ipotesi di deroga.L’omesso interrogatorio preventivo e la conseguente nullità sono statiritualmente eccepiti, ma il Tribunale ha rigettato l’eccezione in adesioneall’orientamento per cui, nel caso in cui le condizioni di deroga all’interrogatorioanticipato riguardano solo alcuni indagati, il Gip può svolgere l’interrogatoriosuccessivo anche nei confronti dei coindagati per i quali non ricorrono le ipotesidi deroga, in modo da permettere una gestione unitaria del procedimento.2.2.

Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine allaritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Le indagini non avevanodocumentato contatti le telefonici, né di altra natura di Cioce con Annoscia oColasuonno o qualcuno degli altri indagati, ulteriori rispetto alla conversazionetelefoniche del 31 dicembre 2023 e 15 gennaio 2024, né erano stati accertatiapprovvigionamenti di sostanze stupefacenti da parte di Cioce o pagamento disomme di danaro in suo favore; al contrario le indagini avevano documentatoche, contrariamente al modus operandi dei coindagati di utilizzare schedetelefoniche intestate ad altri soggetti, Cioce aveva contattato il 31 dicembre2023 Colasuonno Pasquale con l'utenza telefonica a lui intestata e si erapresentato come Michele Cavallo.Nel corso di altro procedimento Giuseppe Patruno, operante nell’ambitodegli ambienti criminali di Noicattaro e conoscente di Nicola Annoscia e del clanda lui capeggiato, aveva riferito che tale clan, a partire dal 2023, si rifornivadi sostanza stupefacente da Giulio Abbaticchio, che a sua volta si riforniva daMichele “cavallo”: il collaboratore, a proposito di tale ultimo soggetto, avevachiarito trattarsi di Michele “cavadd” di Loseto e non lo aveva riconosciuto nellafoto ritraente il ricorrente, che pure aveva dichiarato di conoscere.3.

Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, di carattere assorbenterispetto al secondo.2. L’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. statuisce che, prima didisporre la misura cautelare, il giudice debba procedere all'interrogatorio dellapersona sottoposta alle indagini con le modalità di cui agli articoli 64 e 65,salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di quelle articolo 274 comma 1lett.

a) e b), oppure l'esigenza cautelare di quell'articolo 274 comma 1 lettera cin relazione ad uno dei delitti indicati dall'articolo 407 comma 2 lettera a,all'articolo 362 comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi ocon altri mezzi di violenza personale.Il tema che viene in rilievo è quello della possibilità per il Gip, neiprocedimenti soggettivamente cumulativi in cui per alcuni degli indagatisussistono i presupposti che consentono di posticipare l’interrogatorio digaranzia, di svolgere detto interrogatorio dopo l’esecuzione della misura anchenei confronti dei coindagati per i quali non sussistono detti presupposti.Al momento della pronuncia impugnata, come dato atto dallo stessoTribunale, a fronte di diversi orientamenti registrati sul punto dalle Sezionisemplici della Corte, con ordinanza del 24 ottobre 2015 ex art. 618 comma 1cod. proc. pen., la questione era stata rimessa alle Sezioni Unite, ma l’udienzanon si era ancora tenuta; nella pendenza della questione, il Tribunale haritenuto di aderire all’indirizzo per cui il giudice poteva posticipare l’interrogatorioanche nei confronti degli indagati rispetto ai quali non sussistevano i presuppostisu indicati.La decisione delle Sezioni Unite, intervenuta all’udienza del 15 gennaio2026, è stata nel senso:-che il Giudice per le indagini preliminari in un procedimento cautelareriguardante più indagati ai quali sono contestati i reati connessi ex art. 12 cod.proc. pen. o probatoriamente collegati ex art.371 comma 2 lett.

b) o c) cod.proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare nei confrontidi uno o più di essi una misura personale in assenza di previo interrogatorio aisensi dell'art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen., nei confronti dei coindagatidestinatari di misura personale per i quali non sussistono dette condizioni debbaeffettuare l'interrogatorio preventivo;- che l'omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previstodall'art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. integra una nullità a regimeintermedio ex articolo 178 comma 1 lett.c) cod. proc. pen. che può esserededotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevataex officio nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede diinterrogatorio di garanzia (cfr. informazione provvisoria).3. Nel caso in esame l’ordinanza applicativa della misura cautelare neiconfronti di Michele Cioce in ordine al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90,fondata sulle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett.

c) cod. proc. pen., è nullain quanto emessa in assenza di preventivo interrogatorio.Ne consegue che l’ordinanza impugnata (così come l’ordinanza genetica)deve essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la immediataliberazione di Cioce Michele se non detenuto per altra causa.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUARTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11067/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUARTA SEZIONE PENALEComposta daANDREA MONTAGNI - Presidente - Sent. n. sez. 326/2026LUCIA VIGNALE CC - 11/03/2026DANIELA CALAFIORE R.G.N. 1655/2026ANNA LUISA ANGELA RICCI - Relatore -DAVIDE LAUROha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:Cioce Michele nato a BARI il 11/06/1982avverso l'ordinanza del 30/10/2025 del TRIB.

Riesame di BariUdita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola cheha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato edell'ordinanza genetica;udito l'avv. Luciano Marchianò in difesa di Michele Cioce che ha chiestol’annullamento con rinvio del provvedimento impugnatoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., ilTribunale del Riesame di Bari ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudiceper le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari aveva applicato la misuradella custodia in carcere nei confronti di Michele Cioce in ordine al reato di cuiall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in data antecedente eprossima al 15 dicembre 2023 (capo 19).I giudici hanno dato atto che le indagini avevano consentito di accertareche Pasquale Colasuonno e Vincenzo Annoscia, quest’ultimo detenuto presso lacasa circondariale di Lecce, avevano ordinato in diverse occasioni quantitativi disostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana da alcuni soggettidi Noicattaro, fra cui appunto Cioce Michele, soprannominato il cavallo.Al ricorrente è stato contestato di aver venduto a Colasuonno e Annosciaun quantitativo pari a circa 2 kg. di cocaina, dietro corrispettivo di una sommadi denaro ricevuta in contanti.2.

Contro l’ordinanza, l’indagato, a mezzo del difensore, ha propostoricorso formulando due motivi.2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la nullità dell’ordinanza di applicazionedella misura cautelare per omesso interrogatorio preventivo.Il Gip nel provvedimento applicativo della misura cautelare non avevaravvisato né il pericolo di fuga, né il pericolo di inquinamento probatorio e,purtuttavia, aveva escluso la necessità di procedere ad interrogatorio preventivoin ragione della contestazione del reato di cui all’art. 629 cod. pen. aggravato exart.416 bis 1 (capo 24) ai soli coindagati Pasquale Colasuonno e Nicola Annoscia.Il difensore ricorda che nei procedimenti plurisoggettivi l’interrogatorio anticipatoprevisto dall’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. deve essere espletato apena di nullità dell’ordinanza nei confronti di tutti gli indagati rispetto ai quali nonsussistono ipotesi di deroga.L’omesso interrogatorio preventivo e la conseguente nullità sono statiritualmente eccepiti, ma il Tribunale ha rigettato l’eccezione in adesioneall’orientamento per cui, nel caso in cui le condizioni di deroga all’interrogatorioanticipato riguardano solo alcuni indagati, il Gip può svolgere l’interrogatoriosuccessivo anche nei confronti dei coindagati per i quali non ricorrono le ipotesidi deroga, in modo da permettere una gestione unitaria del procedimento.2.2.

Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine allaritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Le indagini non avevanodocumentato contatti le telefonici, né di altra natura di Cioce con Annoscia oColasuonno o qualcuno degli altri indagati, ulteriori rispetto alla conversazionetelefoniche del 31 dicembre 2023 e 15 gennaio 2024, né erano stati accertatiapprovvigionamenti di sostanze stupefacenti da parte di Cioce o pagamento disomme di danaro in suo favore; al contrario le indagini avevano documentatoche, contrariamente al modus operandi dei coindagati di utilizzare schedetelefoniche intestate ad altri soggetti, Cioce aveva contattato il 31 dicembre2023 Colasuonno Pasquale con l'utenza telefonica a lui intestata e si erapresentato come Michele Cavallo.Nel corso di altro procedimento Giuseppe Patruno, operante nell’ambitodegli ambienti criminali di Noicattaro e conoscente di Nicola Annoscia e del clanda lui capeggiato, aveva riferito che tale clan, a partire dal 2023, si rifornivadi sostanza stupefacente da Giulio Abbaticchio, che a sua volta si riforniva daMichele “cavallo”: il collaboratore, a proposito di tale ultimo soggetto, avevachiarito trattarsi di Michele “cavadd” di Loseto e non lo aveva riconosciuto nellafoto ritraente il ricorrente, che pure aveva dichiarato di conoscere.3.

Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, di carattere assorbenterispetto al secondo.2. L’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. statuisce che, prima didisporre la misura cautelare, il giudice debba procedere all'interrogatorio dellapersona sottoposta alle indagini con le modalità di cui agli articoli 64 e 65,salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di quelle articolo 274 comma 1lett.

a) e b), oppure l'esigenza cautelare di quell'articolo 274 comma 1 lettera cin relazione ad uno dei delitti indicati dall'articolo 407 comma 2 lettera a,all'articolo 362 comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi ocon altri mezzi di violenza personale.Il tema che viene in rilievo è quello della possibilità per il Gip, neiprocedimenti soggettivamente cumulativi in cui per alcuni degli indagatisussistono i presupposti che consentono di posticipare l’interrogatorio digaranzia, di svolgere detto interrogatorio dopo l’esecuzione della misura anchenei confronti dei coindagati per i quali non sussistono detti presupposti.Al momento della pronuncia impugnata, come dato atto dallo stessoTribunale, a fronte di diversi orientamenti registrati sul punto dalle Sezionisemplici della Corte, con ordinanza del 24 ottobre 2015 ex art. 618 comma 1cod. proc. pen., la questione era stata rimessa alle Sezioni Unite, ma l’udienzanon si era ancora tenuta; nella pendenza della questione, il Tribunale haritenuto di aderire all’indirizzo per cui il giudice poteva posticipare l’interrogatorioanche nei confronti degli indagati rispetto ai quali non sussistevano i presuppostisu indicati.La decisione delle Sezioni Unite, intervenuta all’udienza del 15 gennaio2026, è stata nel senso:-che il Giudice per le indagini preliminari in un procedimento cautelareriguardante più indagati ai quali sono contestati i reati connessi ex art. 12 cod.proc. pen. o probatoriamente collegati ex art.371 comma 2 lett.

b) o c) cod.proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare nei confrontidi uno o più di essi una misura personale in assenza di previo interrogatorio aisensi dell'art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen., nei confronti dei coindagatidestinatari di misura personale per i quali non sussistono dette condizioni debbaeffettuare l'interrogatorio preventivo;- che l'omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previstodall'art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. integra una nullità a regimeintermedio ex articolo 178 comma 1 lett.c) cod. proc. pen. che può esserededotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevataex officio nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede diinterrogatorio di garanzia (cfr. informazione provvisoria).3. Nel caso in esame l’ordinanza applicativa della misura cautelare neiconfronti di Michele Cioce in ordine al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90,fondata sulle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett.

c) cod. proc. pen., è nullain quanto emessa in assenza di preventivo interrogatorio.Ne consegue che l’ordinanza impugnata (così come l’ordinanza genetica)deve essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la immediataliberazione di Cioce Michele se non detenuto per altra causa. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata liberazione diCioce Michele nato a Bari l'11/06/1982, se non detenuto per altra causa. Mandaalla cancelleria di comunicare immediatamente il presente dispositivo alProcuratore Generale presso questa Corte, per quanto di competenza ex art. 626cod. proc. pen.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna Ricci Andrea MontagniP.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata liberazione diCioce Michele nato a Bari l'11/06/1982, se non detenuto per altra causa.

Mandaalla cancelleria di comunicare immediatamente il presente dispositivo alProcuratore Generale presso questa Corte, per quanto di competenza ex art. 626cod. proc. pen.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna Ricci Andrea Montagni