Cassation court dismisses appeal against acquittal for theft of electricity, ruling it is an appeal, not a cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General appealed a first-instance acquittal for theft of electricity, arguing the crime involved public service goods and should be procedurally admissible. The court clarified that appeals against non-prosecution orders issued at pre-trial hearings are governed by specific procedural rules distinct from cassation. Consequently, the appeal was transmitted to the Court of Appeal rather than being rejected by the Cassation Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 554 quater c.p.p.; Art. 593 c.p.p.: Appeals against non-prosecution orders issued at pre-trial hearings are governed by Art. 554 quater c.p.p., not the inappealability regime of Art. 593 c.p.p.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di: Ventura Lidia nataa Biancavilla il 08/03/1973 avverso la sentenza del 16/04/2025 del Tribunale di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino; letta la requisitoria scritta, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale del 16 aprile 2025, ha dichiarato non luogo a procedere per assenza di querela nei confronti di Lidia Ventura, imputata del reato di furto di energia elettrica con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su beni destinati a pubblico servizio, di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2)e 7) cod. pen., accertato fino all’8 settembre 2023. In particolare, il Tribunale di Catania, dopo aver ricostruito in fatto la condotta contestata alla Ventura, consistita nella manomissione del contatore dell’impianto nella sua disponibilità e del relativo circuito di misura, con inserimento di un con- gegno atto ad interferire sul sistema di registrazione dei consumi, facendo risultare un consumo inferiore, ha escluso la ravvisabilità della contestata aggravante sub speciedi cose destinate a pubblico servizio e la connessa procedibilità di ufficio.
Si è osservato, in particolare, richiamando anche la giurisprudenza di legittimità in materia, che in tale ipotesi, − a differenza della sottrazione attuata mediante al- lacciamento ai terminali, sebbene collocati in una proprietà privata (in cui viene in rilievo la destinazione dell’energia ancora in transito) −, l’energia ha già raggiunto il contatore del singolo utente e, quindi, secondo i termini del contratto di sommi- nistrazione in corso, è passato dalla disponibilità del somministrante a quella del somministratore (cd. traditio) perdendo i connotati di cosa destinata a pubblico servizio.
2. La sentenza in oggetto è stata impugnata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, che ne ha chiesto l'annullamento, adducendo un unico motivo, con cui ha denunciato la violazione, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., degli artt. 624, 625, comma 1, n. 7), cod. pen. Il ricorrente lamenta l’esclusione dell’aggravante dell’aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio operata dal giudice di merito, con conse- guente applicazione del nuovo regime di procedibilità introdotto dal d.lgs. 10 ot- tobre 2022, n. 150, affermando la natura pubblicistica del bene oggetto di sottra- zione, in ragione dell’interesse pubblico perseguito, che prescinde dalla colloca- zione in concreto del cavo al quale si è realizzato l’allaccio abusivo.
3. Il P.G. di questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere qualificato come appello. 1.1. Va, inve ro , rimarcato che la novella legislativa introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, attraverso la modifica dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. che prevede la inappellabilità delle sentenze di proscioglimento pronunciate con riferimento ai reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen., non ha inciso in alcun modo sul regime delle impugnazioni avverso sentenze di non luogo a procedere, pronunciate all'esito di udienza d comparizione predi- battimentale, regime autonomamente disciplinato dall'art. 554 quater cod. proc. pen., il cui ambito di applicabilità, riguardando i reati a citazione diretta,è piena- mente sovrapponibile a quello dell’art. 593 cod. proc. pen.
A riprova dell'intendi- mento del legislatore di riservare a quel segmento processuale preliminare un re- gime di impugnazione non coincidente con quello contemplato per le sentenze pronunciate all'esito del dibattimento, trova ulteriore conferma nella disciplina det- tata dall'art. 554ter cod. proc. pen. , che nel prevedere che, nel caso in cui non confermi la sentenza, il giudice d'appello fissauna data per l'udienza dibattimen- tale di fronte ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza, ovvero pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole, disciplina una «specifica modalità di "riattivazione" della progressione proces- suale», affidata espressamente al giudice di appello(in termini, Sez. 6, n. 20257 del 30/04/2025,De Santo, Rv. 288091 – 01 ;
Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024 , Meola, Rv. 286724 –01). 1.2. Nel caso in esame il Procuratore generale ha propostoricorso diretto per cassazione nei confronti della sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'e- sito dell'udienza di comparizione predibattimentale, sul presupposto che si trat- tasse di una sentenza inappellabile: per le ragioni esposte, tale ricorso deve essere qualificato come appello. P.Q.M Qualificata l'impugnazione come appello ex art. 554 quater cod. proc. pen., di- spone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cata