Cassation court annuls plea deal sentence for splitting alternative penalty request from main penalty application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's sentence without remittal, ordering the case back to the Trapani Tribunal for further proceedings. The defendant had agreed to a plea deal contingent on receiving a substitute penalty, such as community service or home detention, but the trial judge accepted the main prison sentence while rejecting the substitute penalty request. The court ruled that these requests are legally inseparable and that the judge erred by splitting the agreement, thereby violating the unitary nature of the plea terms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 20-bis c.p.; In plea bargaining, the request for a substitute penalty is jointly inseparable from the request for the main penalty, requiring the judge to reject the entire plea agreement if the substitute penalty is inapplicable.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da UGO BELLINI - Presidente - Sent. n. sez. 277/2026 GABRIELLA CAPPELLO CC - 03/03/2026 ALESSANDRO RANALDI R.G.N. 436/2026 MARIAROSARIA BRUNO - Relatore - Motivazione Semplificata MARINA CIRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Marciano' Antonino nato a ERICE il 21/06/1987 avverso la sentenza del 24/11/2025 del GIP TRIBUNALE di Trapani Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Marcianò Antonino, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trapani, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con cui è stata applicata la pena di anni uno, mesi sette di reclusione ed euro 2.200,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il giudice, nella sentenza impugnata, ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva irrogata nei confronti dell’imputato con le sanzioni sostitutive previste dalla Legge n.689/81, non ritenendo di potere esprimere una prognosi positiva sul rispetto delle prescrizioni da impartire.
La difesa ha articolato un motivo unico di ricorso, rammentando di avere subordinato la richiesta di patteggiamento alla concessione delle sanzioni sostitutive del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare, ex art. 20- bis cod. pen. Lamenta che il giudice non avrebbe dovuto scindere la richiesta, accogliendo l’accordo sulla pena e rigettando l’applicazione della sanzione sostitutiva cui era subordinato il patto. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUARTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10444/2026 Roma, lì, 18/03/2026 2.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani per l'ulteriore corso. La difesa ha depositato memoria difensiva, insistendo nel richiedere l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso, fondato, deve essere accolto. In base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi in materia di sanzioni sostitutive previste dalla legge 689/1981, in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di sostituzione della pena detentiva è per sua natura congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, con la conseguenza che sul giudice incombe l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare in toto la richiesta stessa qualora essa non sia applicabile, senza alcuna possibilità di scindere i termini del patto raggiunto dalle parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (cfr.
Sez. 4, n. 27975 del 07/06/2012, Caprioli, P,v. 253587; Sez. 4, n. 18136 del 10/04/2012, Figgini, Rv. 253770; Sez. 6, n. 17198 del 18/04/2007, Shullani Rv. 236454). Il principio è stato recentemente ribadito con riferimento alle sanzioni sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. [Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961, così massimata:“In tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione della pena detentiva)”].
4. Nel caso di specie, il giudice ha indebitamente scisso l’accordo, accogliendo la pena principale e rigettando la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva. Conformemente all’orientamento sopra richiamato, verificata la non applicabilità della sostituzione della pena detentiva, cui era subordinato l’accordo, il giudice avrebbe dovuto rigettare l’intera richiesta di patteggiamento.
5. Da quanto precede discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani per l'ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani per l'ulteriore corso. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MARIAROSARIA BRUNO UGO BELLINI