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Sentenza — n. 10441/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10441/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10441/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza resa in data 13/12/2025, il Tribunale di Catania, decidendo in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Catania, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Fiore Gioacchino per reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen, art. 74 d.P.R. 309/90, art. 73 D.P.R. 309/90, art. 110 c.p, articolo 192 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10441/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale del Riesame incorre, inoltre, in un evidente travisamento del dato probatorio laddove qualifica come partecipazione associativa ciò che, secondo la stessa ricostruzione fattuale contenuta nell'ordinanza, integra al più un concorso di persone nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. In particolare, il Tribunale non descrive una preventiva adesione dell'indagato al sodalizio, non individua momenti di vita associativa distinti dalla commissione dei singoli episodi di spaccio, riconduce la responsabilità di Fiore Gioacchino esclusivamente alla sua presenza o collaborazione in specifiche operazioni.

Parole chiave

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partecipazione al reato stabilimento penitenziario appartenenza a una banda riabilitazione aiuto all'evasione di detenuti organizzazione criminale

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza resa in data 13/12/2025, il Tribunale di Catania, decidendo in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p.
artt. 110 cod. pen
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo unico di doglianza, nel quale lamenta mancanza di motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen.
art. 74 d.P.R. 309/90
309/90, erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 74 d.P.R. 309/90.
art. 73 D.P.R. 309/90
Il Tribunale del Riesame incorre, inoltre, in un evidente travisamento del dato probatorio laddove qualifica come partecipazione associativa ciò che, secondo la stessa ricostruzione fattuale contenuta nell'ordinanza, integra al più un concorso di persone nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.
art. 110 c.p
Tali elementi, lungi dal dimostrare l'inserimento stabile in una associazione, sono tipici del concorso ex art. 110 c.p., anche se reiterato nel tempo.
articolo 192 cod. proc. pen
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da UGO BELLINI - Presidente - Sent. n. sez. 282/2026 GABRIELLA CAPPELLO CC - 03/03/2026 ALESSANDRO RANALDI R.G.N. 942/2026 MARIAROSARIA BRUNO - Relatore - MARINA CIRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Fiore Gioacchino nato in BELGIO il 17/06/1976 avverso l'ordinanza del 13/12/2025 del TRIB. LIBERTA' di Catania. Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO. Il Sostituto Procuratore generale conclude per l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'Avvocato Matteo Anzalone del foro di Ragusa in difesa di Fiore Gioacchino, che chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 13/12/2025, il Tribunale di Catania, decidendo in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Catania, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Fiore Gioacchino per reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo unico di doglianza, nel quale lamenta mancanza di motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 74 d.P.R. 309/90. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUARTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10441/2026 Roma, lì, 18/03/2026 Il provvedimento impugnato sarebbe viziato per non avere adeguatamente valutato la prospettazione difensiva circa la riconducibilità delle condotte contestate al ricorrente al capo 13) della rubrica nell'alveo dell'art. 73 D.P.R. 309/90 in concorso con altri soggetti.

La motivazione omette di spiegare (non confrontandosi con le doglianze difensive riportate nella memoria depositata all'udienza del 11/12/2025) le ragioni per le quali le condotte attribuite a Fiore Gioacchino non possano essere sussunte nell'ipotesi del concorso di persone nel reato, limitandosi ad affermare apoditticamente la natura associativa della partecipazione. Dalla stessa motivazione del Tribunale del Riesame si evince che l'apporto dell'indagato è circoscritto a singole condotte, mancando la prova di una stabile partecipazione all’ipotizzata organizzazione.

Il Tribunale del Riesame incorre, inoltre, in un evidente travisamento del dato probatorio laddove qualifica come partecipazione associativa ciò che, secondo la stessa ricostruzione fattuale contenuta nell'ordinanza, integra al più un concorso di persone nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. In particolare, il Tribunale non descrive una preventiva adesione dell'indagato al sodalizio, non individua momenti di vita associativa distinti dalla commissione dei singoli episodi di spaccio, riconduce la responsabilità di Fiore Gioacchino esclusivamente alla sua presenza o collaborazione in specifiche operazioni.

Tali elementi, lungi dal dimostrare l'inserimento stabile in una associazione, sono tipici del concorso ex art. 110 c.p., anche se reiterato nel tempo.

3. Le parti presenti, all’odierna udienza, hanno concluso come da verbale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato.

2. E’ opportuno evidenziare che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1 bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179;

Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). Sotto questo profilo l’ordinanza impugnata manifesta di avere seguito un percorso argomentativo immune da censure, avendo dato conto, in maniera logica e coerente, dei risultati dell’indagine, che rivelavano la esistenza, sia pure a livello indiziario, di una organizzazione diretta da Russo Giuseppe, con poteri direttivi e di coordinamento, dedita al traffico di stupefacenti. A detta organizzazione, sulla base degli elementi raccolti, partecipava, tra gli altri, il ricorrente, con funzione di custode dello stupefacente, venendo arrestato in flagranza di reato.

Quanto alla ricorrenza di gravi indizi in ordine alla fattispecie associativa, venivano in rilievo i continui contatti tra i sodali, anche documentati da filmati; le risultanze delle conversazioni intercettate; le modalità operative del gruppo, nell’ambito del quale erano individuabili precise suddivisioni di compiti (si veda quanto argomentato dal Tribunale alle pagine 3 e 4 della ordinanza). Gli elementi illustrati dal Tribunale sono indicativi di una indubbia gravità indiziaria, genericamente avversata dai motivi proposti dalla difesa, tesi a sollecitare una diversa ricostruzione ed interpretazione delle emergenze in atti.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposto inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma 1 ter, disp. att. del cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MARIAROSARIA BRUNO UGO BELLINI