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Sentenza — n. 9840/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9840/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9840/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Milano , con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la qualeil T ribunale di Milano , all’esito di giudizio abbreviato,aveva dichiarato Cheazim Cetin responsabile del reato di cui a gli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 7, comma 15 - bis , d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Milano il 20 novembre 2021, il 4 dicembre 2021, il 7 dicembre 2021 e l’11 dicembre 2021.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 9840/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 81, comma 2, cod. pen. e 7, comma 15 - bis , d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Milano il 20 novembre 2021, il 4 dicembre 2021, il 7 dicembre 2021 e l’11 dicembre 2021.

Parole chiave

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violazione del divieto di sosta reato penale detentore di veicolo violazione dei doveri professionali infrazione commessa nell'azienda infrazione commessa per negligenza
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cheazim Cetin nato in Romaniail 23/09/1977 avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao; letta la requisitoria del Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano , con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la qualeil T ribunale di Milano , all’esito di giudizio abbreviato,aveva dichiarato Cheazim Cetin responsabile del reato di cui a gli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 7, comma 15 - bis , d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Milano il 20 novembre 2021, il 4 dicembre 2021, il 7 dicembre 2021 e l’11 dicembre 2021.

2. Cetin Cheazimpropone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primomotivo, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per essere stato omesso l’invio al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello. Il difensore allega, in particolare, che il decreto di citazione a giudizio inappello è stato comunicato a un collega omonimo. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato in quanto le prove poste a fondamento della condanna non sarebbero univocamente indicative dell’esercizio abusivo dell’attività di guardiamacchine o parcheggiatore, non essendo possibile escludere che si trattasse di mera richiesta di elemosina.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamentocon rinvio.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato e rende ultronea la disamina del secondo.

5. Dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale del primomotivo di ricorso, emerge che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato comunicato per via telematica il 10/ 04 /202 5 all’indirizzo email andrea.bertucci@ordineavvmodena.it, ossia a un indirizzo che corrisponde a un professionista diverso da quello nominato di fiducia dall’imputato con atto depositato in cancelleria, identificabile nell’avv. Andrea Bertuccidel foro di Milano con indirizzopec andrea.bertucci@cert.ordineavvocatimilano.it e con codice fiscale diverso da quello indicato nella ricevuta di notificazione.

6. L’omessa notifica al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello, che dal verbale del 4 giugno 2025risulta essersi svolt o con rito cartolare in difetto di diversa istanza di parte, determina la nullità del medesimo atto, assoluta e insanabile ai sensi dell'art.179, comma 1, in relazione all'art. 178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen.(Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 – 01 ) , imponendo l’ annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti alla Cortedi appello di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per l'ulteriore corso. Così è deciso, 27/