Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 9830/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9830/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9830/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Aouni Haikel (rinunciante) nato in Tunisiail 09/03/1981 avverso la sentenza del 09/09/2025 del GIPdel T ribunale di Sondrio udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao; letta la requisitoria del Procuratore generale.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9830/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con la sentenza indicata in epigrafe , il G iudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sondrio, in esito a rito speciale exart. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Aouni Haikel la pena concordata tra le parti in relazione a plurimi reati in materia di sostanze stupefacenti, contestati come commessi in parte nella provincia di Sondrio e in parte nel territorio di Murcia (Spagna) nel periodo settembre 2024 –febbraio 2025.

Parole chiave

Generato dall'IA
domicilio all'estero soggiorno illegale allontanamento malgrado rischio di persecuzione domanda d'asilo di cittadino albanese detentore del domicilio permessi di dimora

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 310 cod. proc. pen
e l’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Aouni Haikel (rinunciante) nato in Tunisiail 09/03/1981 avverso la sentenza del 09/09/2025 del GIPdel T ribunale di Sondrio udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao; letta la requisitoria del Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe , il G iudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sondrio, in esito a rito speciale exart. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Aouni Haikel la pena concordata tra le parti in relazione a plurimi reati in materia di sostanze stupefacenti, contestati come commessi in parte nella provincia di Sondrio e in parte nel territorio di Murcia (Spagna) nel periodo settembre 2024 –febbraio 2025.

2. Avverso la predetta sentenza, il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione denunciando, quale unico motivo, l’omessa motivazione sul rigetto dell’istanza difensiva di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, chiedendo, per l’effetto, l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. Premesso che il ricorso è inammissibile poiché estraneo ai tassativi motivi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per impugnare la sentenza di applicazione della pena su richiestain quanto la censura difensiva investe un tema –quello della sostituibilità della custodia in carcere con gli arresti domiciliari –che è ontologicamente proprio del procedimento cautelare personale, governato da rimedi impugnatori specifici e immediati, ossia il riesame exart. 309 cod. proc. pen. e l’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. , il Collegio rileva la sopravvenuta carenza di interesse in ragione del fatto che, con ordinanza del 28 gennaio 2026, versata in atti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio ha sostituito la custodia cautelare con la misura degli arresti domiciliari.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse per fatto non imputabile alla parte ricorrente non segue la condanna al pagamento delle spese processualiné al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende(Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168 – 01 ; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta,Rv. 208166 – 01 ; Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S.,Rv. 288594 - 01 ) . P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 27/02/2026