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Sentenza — n. 9243/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9243/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9243/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Samuele Marcolin, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Udine in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, lamentando, con un unico motivo, la mancanza di motivazione, anche ai sensi dell'art. 218 medesimo decreto, in ordine alla durata di anni due della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicata nella misura massima. Nel provvedimento impugnato vi è soltanto un apodittico e generico riferimento alla «gravità complessiva della condotta».

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 9243/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente sanzione per violazione stradale riduzione della multa sanzione amministrativa guida in stato di ebbrezza qualificata divieto di condurre
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCOLIN SAMUELE nato a PALMANOVA il 20/12/1995 avverso la sentenza del 25/06/2025 del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Il I

RITENUTO IN FATTO

1. Samuele Marcolin, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Udine in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, lamentando, con un unico motivo, la mancanza di motivazione, anche ai sensi dell'art. 218 medesimo decreto, in ordine alla durata di anni due della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicata nella misura massima. Nel provvedimento impugnato vi è soltanto un apodittico e generico riferimento alla «gravità complessiva della condotta».

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. La sentenza di applicazione della pena su richiesta di cui agli artt. 444 e ss. si fonda sull'imputazione formulata; la valutazione del giudice del patteggiamento va, pertanto, correlata al capo di imputazione, atteso che gli è precluso un accertamento in medias res, non essendo consentito un accertamento sulla responsabilità dell'imputato. Nel caso di specie, il capo di imputazione richiama con chiarezza tre condotte poste in essere dall'imputato: il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro, richiesto dagli operanti; la fuoriuscita autonoma dell'auto con coinvolgimento di altre autovetture parcheggiate; la guida in stato di ebbrezza. Condotte tutte idonee a dare pieno conto dell'affermazione contenuta in sentenza relativa alla "gravità complessiva della condotta".

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am