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Sentenza — n. 9242/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9242/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9242/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Matteo Guasti, imputato del reato di cui all'art. 589, comma 1, cod. pen., ha proposto ricorso avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Firenze) che ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno. 1.1. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce violazione di legge in relazione all'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essere stata applicata la disciplina del codice della strada alla circolazione di veicoli all'interno di aree private, come avvenuto nel caso di specie.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 9242/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente all'applicazione della sospensione della patente di guidaiche va eliminata.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per infrazione stradale distanza dalla strada pubblica grave intralcio alla circolazione infrazione privilegiata restrizione di diritto pubblico della proprietà guida nonostante revoca della patente
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUASTI MATTEO nato a FIRENZE il 27/07/1981 avverso la sentenza del 18/06/2025 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; PG t

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Matteo Guasti, imputato del reato di cui all'art. 589, comma 1, cod. pen., ha proposto ricorso avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Firenze) che ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno. 1.1. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce violazione di legge in relazione all'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essere stata applicata la disciplina del codice della strada alla circolazione di veicoli all'interno di aree private, come avvenuto nel caso di specie.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente all'applicazione della sospensione della patente di guidaiche va eliminata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza di applicazione della pena ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica della condotta, così come descritta nel capo di imputazione, con riferimento alla circostanza che il sinistro mortale si era verificato in area privata e non lungo la pubblica via. Ne consegue che non possa trovare applicazione la disciplina del codice della strada e, pertanto, neppure la disposizione dell'art. 222 dello stesso in tema di sospensione della patente di guida (cfr. Sez. 4, n. 35415 del 11/07/2013, Bubbo, Rv. 255955, massimata nei seguenti termini: "Le norme del codice della strada trovano diretta applicazione in relazione alla circolazione dei veicoli sulle strade aperte al pubblico transito, mentre assumono unicamente il valore di criteri e canoni di diligenza e prudenza in relazione allo spostamento di veicoli all'interno di aree private non aperte alla pubblica circolazione".

In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'applicabilità della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in relazione ad un omicidio colposo avvenuto a seguito dell'utilizzo di un veicolo in un'area privata).

3. Si impone, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sospensione della patente di guida per anni uno, statuizione che deve essere eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sospensione della patente di guida per anni uno, statuizione che elimina. Così deciso il 12 novembre 2025 Il Consigliere estens