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Sentenza — n. 9217/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls lower court decision for omitting mandatory driver's license suspension accessory penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9217/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale successfully appealed a Brescia court judgment that imposed a fine and community service but failed to apply the mandatory driver's license suspension. The Court of Cassation ruled that the omission of this accessory penalty constituted a violation of law under the Road Code. Consequently, the lower sentence was annulled and remanded to a different judge for a new trial to properly impose the suspension.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada; Art. 186, comma 2-quater cod. strada: The mandatory accessory penalty of driver's license suspension applies automatically upon conviction for the specified offense and must be included in the judgment; its omission constitutes a violation of law requiring annulment.

Parole chiave

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driver license suspension accessory penalty Road Code violation Cassation annulment remand for retrial mandatory sentencing procedural error revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza del 7 ottobre 2025, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha applicato a Vladislav Fjodorov la pena di mesi 1 di arresto ed € 1.000,00 di ammenda (sostituita con i lavori di pubblica utilità ai sensi del comma 9-bis dell’art.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di appello di Brescia, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
Art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada
pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha applicato a Vladislav Fjodorov la pena di mesi 1 di arresto ed € 1.000,00 di ammenda (sostituita con i lavori di pubblica utilità ai sensi del comma 9-bis dell’art. 186 cod.
Art. 186, comma 2-quater cod. strada
pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha applicato a Vladislav Fjodorov la pena di mesi 1 di arresto ed € 1.000,00 di ammenda (sostituita con i lavori di pubblica utilità ai sensi del comma 9-bis dell’art. 186 cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
pen., deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore Generale che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.
Art. 623, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett.
Art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
pen., non è possibile procedere in questa sede alla determinazione della durata della sanzione accessoria ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.
Art. 218, comma 2 cod. strada
pen., che dovrà avvenire da parte del giudice del rinvio in esito alla valutazione – tipicamente di merito – dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 7 ottobre 2025, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha applicato a Vladislav Fjodorov la pena di mesi 1 di arresto ed € 1.000,00 di ammenda (sostituita con i lavori di pubblica utilità ai sensi del comma 9-bis dell’art.
art. 606 cod. proc. pen
pen., deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore Generale che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani
(Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv.
Sez. 4, n. 22457 del 10/06/2025, Berti
strada, ordinando contestualmente la sospensione dell'efficacia di tale statuizione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità (da ultimo, Sez. 4, n. 22457 del 10/06/2025, Berti, non mass.;
Sez. 4, n. 1864 del 28/11/2023, dep. 2024, Dakkaki
Sez. 4, n. 1864 del 28/11/2023, dep. 2024, Dakkaki, non mass.).
Sez. 4, n. 7959 del 5/11/2020, dep. 2021, Taurozzi
Né conduce a diverse conclusioni il precedente invocato (Sez. 4, n. 7959 del 5/11/2020, dep. 2021, Taurozzi, non mass.), poiché relativo ad un caso in cui la durata della sospensione della patente era stata erroneamente raddoppiata, con vizio in quel caso emendabile attraverso una mera rettifica del calcolo.
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da SALVATORE DOVERE - Presidente - Sent. n. sez. 171/2026 BRUNO GIORDANO CC - 10/02/2026 ANNA LUISA ANGELA RICCI R.G.N. 40791/2025 LUCA LORENZETTI Motivazione Semplificata DAVIDE LAURO - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Brescia, nel procedimento a carico di: Fjodorov Vladislav, nato a Tallin (Estonia) il 4 ottobre 1998, avverso la sentenza del 7 ottobre 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria dell’Avv.

Dario Gucci, del Foro di Roma, che ha concluso per il rigetto del ricorso e, in subordine, per la sospensione dell’efficacia della sanzione amministrativa accessoria sino alla valutazione dell’esito del lavoro di pubblica utilità;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 7 ottobre 2025, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha applicato a Vladislav Fjodorov la pena di mesi 1 di arresto ed € 1.000,00 di ammenda (sostituita con i lavori di pubblica utilità ai sensi del comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUARTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9217/2026 Roma, lì, 10/03/2026 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di appello di Brescia, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo si deduce violazione di legge, per non avere il giudice applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, invece obbligatoria ai sensi del citato art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è fondato. 4.1. È utile premettere che in caso di sentenza di applicazione della pena, anche a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore Generale che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349, con riguardo al mancato raddoppio della durata della sanzione). 4.2.

Come emerge dalla sentenza impugnata, il fatto attribuito all’imputato è stato qualificato ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, a norma del quale all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Tale previsione, secondo quanto dispone l'art. 186, comma 2-quater, cod. strada, è destinata ad operare anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Conseguentemente, omettendo di applicare la sanzione amministrativa, la sentenza impugnata ha integrato la violazione di legge dedotta con il ricorso.

5. Ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la sentenza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale, in diversa persona fisica, limitatamente alla omessa applicazione della sospensione della patente. Diversamente da quanto afferma la difesa dell’imputato con la memoria ex art. 611 cod. proc. pen., non è possibile procedere in questa sede alla determinazione della durata della sanzione accessoria ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., che dovrà avvenire da parte del giudice del rinvio in esito alla valutazione – tipicamente di merito – dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, ordinando contestualmente la sospensione dell'efficacia di tale statuizione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità (da ultimo, Sez. 4, n. 22457 del 10/06/2025, Berti, non mass.;

Sez. 4, n. 1864 del 28/11/2023, dep. 2024, Dakkaki, non mass.). Né conduce a diverse conclusioni il precedente invocato (Sez. 4, n. 7959 del 5/11/2020, dep. 2021, Taurozzi, non mass.), poiché relativo ad un caso in cui la durata della sospensione della patente era stata erroneamente raddoppiata, con vizio in quel caso emendabile attraverso una mera rettifica del calcolo. 5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione concernente la sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Davide Lauro Salvatore Dovere