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Sentenza — n. 9215/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bail order, converting criminal appeal to bail appeal due to procedural error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9215/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by converting the criminal appeal into a bail appeal because appeals against bail orders are not admissible via cassation. The appellant argued for home detention instead of custody, citing specific procedural violations and logical inconsistencies in the lower court's reasoning. The court ruled that since bail measures are only appealable via the specific bail appeal procedure, the direct cassation request was procedurally invalid and must be redirected to the competent tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 310 cod. proc. pen.; Art. 311 cod. proc. pen.: Bail measures are appealable only via the bail appeal procedure, not cassation, except for genetic orders imposing coercive measures under Art. 311, making direct cassation requests against bail orders inadmissible and subject to conversion.

Parole chiave

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bail appeal procedure cassation conversion preliminary investigation judge custodial measure appeal procedural nullity genetic order coercive measure recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. c) cod.proc.pen.
Co il primo deduce l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell’art. 606 lett.
Art. 292, comma 2, lett. c bis cod.proc.pen.
c) cod.proc.pen., in particolare la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c bis cod.proc.pen., in combinato disposto con l’art.
Art. 275, commi 3 e 3 bis, cod.proc.pen.
c bis cod.proc.pen., in combinato disposto con l’art. 275, commi 3 e 3 bis, cod.proc.pen. e 309, comma 9, cod.proc.pen.
Art. 309, comma 9, cod.proc.pen.
1.Il ricorso, erroneamente indicato come proposto avverso un’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell'art.
Art. 274, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.
laddove si ritiene sussistente l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett.
Art. 568, comma 5, cod.proc.pen.
309 cod.proc.pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen.
Art. 310 cod.proc.pen.
299 cod.proc.pen., trattandosi di provvedimento impugnabile con l'appello cautelare, previsto dall'art. 310 cod.proc.pen.
Art. 311 cod.proc.pen.
Art. 309, comma 7 cod.proc.pen.
310 cod.proc.pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7 cod.proc.pen. Manda alla cancelleria Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.
Art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc.pen.
Manda alla cancelleria Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc.pen. Così deciso il 18.2.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Marina Cirese Salvatore Dovere

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 24349 del 24/05/2022, Rv. 283178 - 01
Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Rv. 263743 -01
283178 - 01; Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Rv. 263743 -01;
Sez. 5, n. 35735 del 31/03/2015, Rv 265866-01
Sez. 5, n. 35735 del 31/03/2015, Rv 265866-01).
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TARANTINO GIROLAMO nato a PALERMO il 30/07/2003 avverso l'ordinanza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazionesvolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 9 ottobre 2025 la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’istanza con cui la difesa di Tarantino Girolamo aveva chiesto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata all’imputato, condannato con sentenza di primo grado alla pena detentiva di anni 4e mesi 9 di reclusione per il reat o di cui all’ art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309, con quella degli arresti domiciliari. 2.Avverso detta ordinanza Tarantino Girolamo, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando quattro motivi di ricorso. Co il primo deduce l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell’art. 606 lett.

c) cod.proc.pen., in particolare la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c bis cod.proc.pen., in combinato disposto con l’art. 275, commi 3 e 3 bis, cod.proc.pen. e 309, comma 9, cod.proc.pen. laddove si ritiene sussistente l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett.

c) cod.proc.pen. fronteggiabile solo con il massimo presidio custodiale. Con il secondo motivo deduce l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell’art. 606, lett.

c) cod.proc.pen., in particolare la violazione dell’art. 292,comma 2, lett. d), cod.proc.pen. in relazione all’art. 274 comma 1, lett.

a) cod.proc.pen. Con il terzo motivo (numerato erroneamente come quarto) deduce la manifesta illogicità della motivazione da parte del Tribunale del riesame nella parte dell’ordinanza in cui ritienesussistente l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett.

c) cod.proc.pen. Con il quarto motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione nella parte dell’ordinanza in cui conferma il massimo presidio custodiale, ritenendo non proporzionata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico. 3.Il Procuratore della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso, erroneamente indicato come proposto avverso un’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen. Infatti, in materia di impugnazioni cautelari personali non è ammesso il ricorso per cassazione, omisso medio, avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari ovvero il giudice che procede, come nel caso di specie, respinge la richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare ex art. 299 cod.proc.pen., trattandosi di provvedimento impugnabile con l'appello cautelare, previsto dall'art. 310 cod.proc.pen.

L'art. 311 cod.proc.pen., che disciplina i casi nei quali è ammissibile il ricorso per cassazione per saltum, consente di adire la Corte di legittimità esclusivamente per violazione di legge e soltanto contro le ordinanze genetiche che dispongono una misura coercitiva, costituendo il ricorso diretto un mezzo di impugnazione alternativo al riesame de libertatee non all'appello, come emerge dal tenore del comma secondo del richiamato art. 311 codice di rito (Sez. 2 , Ordinanza n. 24349 del 24/05/2022, Rv. 283178 - 01; Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Rv. 263743 -01;

Sez. 5, n. 35735 del 31/03/2015, Rv 265866-01).

2. Ne consegue che deve essere disposta la conversione del ricorso per cassazione in appello cautelare con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo. P.Q.M qualificata l’impugnazione come appello, ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7 cod.proc.pen. Manda alla cancelleria Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc.pen. Così deciso il 18.2.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Marina Cirese Salvatore Dovere