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Sentenza — n. 8843/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls acquittal for driving without license due to habitual conduct precluding non-punishability under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8843/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed the Bologna Court's acquittal of Flavio Tosi for driving without a license, arguing the lower court incorrectly applied non-punishability for minor offenses. The court found the acquittal invalid because Tosi's repeated violations constituted habitual conduct, which legally precludes the defense of particular triviality under Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the Supreme Court annulled the decision and remanded the case for a new trial with a different judge.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 15, cod. strada; Art. 131-bis, cod. pen.: The cause of non-punishability for particular triviality is inapplicable to contraventions involving reiterated conduct, as such behavior inherently lacks the requisite non-habitual character.

Parole chiave

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driving without license non-punishability habitual conduct contravention recidivism Supreme Court annulment remand for new trial guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 15, cod. strada
Con sentenza del 13 giugno 2025 il Tribunale di Bologna ha dichiarato Flavio Tosi non punibile per il reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada.
Art. 131-bis, cod. pen.
Con un unico motivo è denunciata violazione della legge penale sostanziale, in quanto il Tribunale ha riconosciuto la causa di non punibilità senza considerare la ricorrenza delle condizioni ostative di cui al comma 4 dell’art. 131- bis cod.
Art. 623, lett. d), cod. proc. pen.
La sentenza deve quindi essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bologna in diversa persona fisica ai sensi dell'art. 623, lett. d), cod. proc. pen., essendo stato proposto il ricorso avverso una sentenza inappellabile.
art. 131- bis cod. pen
Con un unico motivo è denunciata violazione della legge penale sostanziale, in quanto il Tribunale ha riconosciuto la causa di non punibilità senza considerare la ricorrenza delle condizioni ostative di cui al comma 4 dell’art. 131- bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 566 del 13/12/2024, Gerace
Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu
2025, Gerace; Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv.
Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, Cirimbelli
pen., poiché quest’ultima non può trovare applicazione quando il reato ha ad oggetto condotte reiterate (in tal senso Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, Cirimbelli, non mass.; Sez.
Sez. 4, n. 48515 del 05/10/2023, Augliera
17841 del 12/03/2024, Cirimbelli, non mass.; Sez. 4, n. 48515 del 05/10/2023, Augliera, non mass.).
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da LUCIA VIGNALE - Presidente - Sent. n. sez. 299/2026 EUGENIA SERRAO UP - 27/02/2026 MARIA TERESA ARENA R.G.N. 38040/2025 LUCA LORENZETTI DAVIDE LAURO - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna, nel procedimento a carico di: Tosi Flavio, nato a Bologna il 14 gennaio 1961, avverso la sentenza del 13 giugno 2025 del Tribunale di Bologna; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 giugno 2025 il Tribunale di Bologna ha dichiarato Flavio Tosi non punibile per il reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada. 1.1. I giudici di merito hanno accertato che in data 10 agosto 2023, Flavio Tosi fu controllato alla guida di un veicolo privo di assicurazione, e senza la prescritta patente di guida, poiché revocata. Inoltre, il Tosi fu colto alla guida di un veicolo, senza la prescritta patente, anche il 3 febbraio 2020 ed il 28 dicembre 2021.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, formulando i seguenti motivi (enunciati nei CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8843/2026 Roma, lì, 06/03/2026 limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art.173 disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con un unico motivo è denunciata violazione della legge penale sostanziale, in quanto il Tribunale ha riconosciuto la causa di non punibilità senza considerare la ricorrenza delle condizioni ostative di cui al comma 4 dell’art. 131- bis cod. pen., e con una motivazione palesemente eccentrica rispetto alla valutazione richiesta da tale disposizione.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il provvedimento impugnato non fa buon governo del consolidato orientamento di questa Corte, richiamato dal Procuratore ricorrente, secondo il quale la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento; ciò in quanto la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, soltanto in caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 566 del 13/12/2024, dep. 2025, Gerace; Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 – 01). 2.1. Sussiste infatti incompatibilità ontologica fra la fattispecie in esame e la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., poiché quest’ultima non può trovare applicazione quando il reato ha ad oggetto condotte reiterate (in tal senso Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, Cirimbelli, non mass.; Sez. 4, n. 48515 del 05/10/2023, Augliera, non mass.).

3. La sentenza deve quindi essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bologna in diversa persona fisica ai sensi dell'art. 623, lett. d), cod. proc. pen., essendo stato proposto il ricorso avverso una sentenza inappellabile. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bologna, persona fisica diversa. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Davide Lauro Lucia Vignale