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Sentenza — n. 8801/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8801/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8801/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 23 gennaio 2025 la Corte di appello di Bari ha accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da Fiorini Massimiliano, liquidando in suo favore la somma di euro 706,50 in relazione alla ingiusta privazione della libertà personale subita per tre giorni in regime di fermo di P.G., poi non convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Trani, con contestuale condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8801/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., nello specifico lamentando l'intervenuta erronea applicazione dei principi regolatori della condanna alle spese di lite in caso di mancata costituzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, trattandosi di ipotesi ravvisabile nel caso di specie, per non essersi costituito in giudizio il Ministero, così non opponendosi alla pretesa di parte ricorrente.

Parole chiave

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indennità per detenzione risarcimento per errore giudiziario indennità del difensore d'ufficio spese di esecuzione ritardo del ministero pubblico motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. proc. pen
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C(<. (fu ,:),tAj) clja_ r2JAULLA, CteLt, FIORINI MASSIMILIANO nato a CANOSA DI PUGLIA il 18/03/1978 avverso l'ordinanza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 gennaio 2025 la Corte di appello di Bari ha accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da Fiorini Massimiliano, liquidando in suo favore la somma di euro 706,50 in relazione alla ingiusta privazione della libertà personale subita per tre giorni in regime di fermo di P.G., poi non convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Trani, con contestuale condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., nello specifico lamentando l'intervenuta erronea applicazione dei principi regolatori della condanna alle spese di lite in caso di mancata costituzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, trattandosi di ipotesi ravvisabile nel caso di specie, per non essersi costituito in giudizio il Ministero, così non opponendosi alla pretesa di parte ricorrente.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla statuizione di condanna dell'Amministrazione a rifondere le spese di giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto, stante la fondatezza della doglianza eccepita.

2. Nella specie, infatti, assume troncante rilievo il principio espresso da questa Corte di legittimità per cui, nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, la Pubblica Amministrazione che non si sia opposta alla richiesta della parte interessata non può essere condannata al rimborso delle spese processuali in suo favore, non potendo considerarsi in tutto o in parte socconnbente ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, Ministero Economia e Finanze, Rv. 284649-01). Applicando detto principio al caso di specie, ne consegue che, non essendosi opposta alla liquidazione dell'indennizzo, l'Amministrazione non può essere considerata soccombente, neppure parzialmente, secondo i criteri dettati dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione relativa alle spese di lite, che deve essere eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese di giudizio a Fiorini Massimiliano, statuizione che elimina. Così deciso in Roma il 18 febbraio 2026 Il Consigliere este