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Sentenza — n. 8630/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8630/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8630/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione dell’ingiusta detenzione proposta da Luciano Latella, attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 3 novembre 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia in ordine ai reati, commessi in concorso con altri, di usura, tentata violenza o minaccia per costringere lo Iennarella a rendere dichiarazioni mendaci alla Polizia giudiziaria, tentata rapina etentata estorsione.

Regesto Legislator

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art. 210 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8630/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere manifestamente infondato, ègenerico, dovendosi intendere la genericità non solo come indeterminatezza ma anche come mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c)cod. proc. pen., alla inammissibilità dell’impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109).

Parole chiave

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indennizzo per carcerazione preventiva indennizzo dei rifugiati indennità per insolvenza risarcimento per errore giudiziario indennizzo del difensore d'ufficio risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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art. 210 cod. proc. pen
La vicenda cautelare processuale che ha interessato il Latella muoveva dalle dichiarazioni rese da Giuseppe Mariano Iennarella, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., nell'ambito di un diverso procedimento penale che vedeva costui imputato per il reato di truffa.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Latella Luciano nato a ARDORE il 26/09/1963 avverso l'ordinanza del 24/02/2025 della Corte diappello di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan; Lettele conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione dell’ingiusta detenzione proposta da Luciano Latella, attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 3 novembre 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia in ordine ai reati, commessi in concorso con altri, di usura, tentata violenza o minaccia per costringere lo Iennarella a rendere dichiarazioni mendaci alla Polizia giudiziaria, tentata rapina etentata estorsione.

2. La vicenda cautelare processuale che ha interessato il Latella muoveva dalle dichiarazioni rese da Giuseppe Mariano Iennarella, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., nell'ambito di un diverso procedimento penale che vedeva costui imputato per il reato di truffa. Iennarella (titolare dell’autosalone “AEMME snc”) aveva dichiarato di essere stato vittima del reato di usura continuata in concorso, realizzata mediante plurime condotte messe in atto da Maurizio Camera, grazie alla indispensabile collaborazione,tra altre, di Luciano Latella .

Gli elementi di accusa a carico di quest'ultimo si basavano, oltre che sulle dichiarazioni della persona offesa, su una serie di prove documentali, tra cui, in particolare, gli accertamenti contabili e fiscali effettuati dalla Guardia di finanza, nonché su una nutrita serie di intercettazioni telefoniche. 2.1. Nello specifico, Iennarella aveva ricevuto dal Camera un prestito pari ad euro 15.000, che non riusciva a restituire alla scadenza. Prendeva quindi avvio un vorticoso giro di autovetture che venivano dapprima cedute in pagamento da Iennarella al Camera, poi da questi commercializzate mediante l'ausilio di altri soggetti, tra i quali in particolare il Latella – gestore dell’autosalone “Shop Car”, formalmente intestato alla moglie -che, dalle indagini, risultava essere il più stretto collaboratore del Camera.

Per la riuscita dell'operazione, il gruppo facente capo al Camera si avvaleva di una serie di autosaloni conniventi che intrattenevano rapporti commerciali con la società dello Iennarella. Nella prospettazione accusatoria, il Latella, insieme alCamera, manteneva continui e diretti rapporti con lo Iennarella, onde accaparrarsi i veicoli e predisporre i canali idonei alla commercializzazione. Rilievo centrale nelle indagini hanno rivestito gli accertamenti incrociati, effettuati dalla Guardia di finanza presso i vari autosaloni coinvolti, da cui derivavano non solo prove documentali ma anche significative intercettazioni telefoniche dacui emergeva la preoccupazione destata da tali accertamenti nei coindagati e il loro tentativo di assicurarsi che lo Iennarella non aggravasse la situazione con dichiarazioni per loro compromettenti.

I controlli davano altresì atto di una fatturazione lacunosa e irregolare. Nella ricostruzione egli inquirenti il Camera cercava di far apparire il Latella quale reale gestore di tutti gli autosaloni interessati dai controlli, ubicati tra Ardore e Bovalino.

3. Con sentenza del 14 settembre 2018, il Tribunale di Vibo Valentia assolveva il Latellacon la formula “perché il fatto non sussiste”, reputando, quanto al capo A),“lacunosi” gli elementi a carico dell’imputato, in particolare osservando che le testimonianze acquisite non consentivano di riferire univocamente il prelevamento gratuito delle automobili ovvero la riconducibilità di tale attività di prelevamento gratuito ad un patto usurario e che le grosse lacune ed irregolarità documentali della contabilità impedivano una ricostruzione affidabile del movimento di denaro, pur comprovando una certa fibrillazione tra i soggetti nel momento in cui venivano svolte le indagini finanziarie; assolvendo nel merito l’imputato per il reato di cui al capo B), non essendo stato provato il rapporto di usura contestato al capo A), logicamente e probatoriamente collegato; ritenendo, quanto al capo C), l’insussistenza dei reati di estorsione e rapina, atteso che la persona offesa mai aveva parlato di costrizione ma solo di proposta di simulare un incidente; e , infine , reputando insussistente anche la fattispecie di cuial capo D), atteso che il delitto di minaccia contestato presupponeva l’esistenza del rapporto usurario, ritenuto insussistente.

4. Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso il difensore dell’istante che solleva un unico motivo con cui deduce violazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art.314 cod. proc. pen.La difesa sostiene che gli elementi indiziari a carico del Latella non fossero tali da indurre il Gip ad applicare la misura cautelare. La sentenza assolutoria avrebbe dato atto dell’inattendibilità e del mendacio delle dichiarazioni della presuntapersona offesa. Le motivazioni per le quali è stato escluso l’indennizzo erano state già vagliatedal giudice di merito, che aveva valorizzato in senso negativo la loro valenza probatoria. Si evidenzia infine che al coindagato Camera è stata riconosciuta la riparazione per ingiusta detenzione.

5. In data 17 / 11/2025, è pervenuta, nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, memoria dell’Avvocatura generale dello Stato che chiede che il ricorso sia rigettato. 6.

6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere manifestamente infondato, ègenerico, dovendosi intendere la genericità non solo come indeterminatezza ma anche come mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c)cod. proc. pen., alla inammissibilità dell’impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109).

2. Il ricorrente tende a sovrapporre il piano del giudizio di cognizione, che ha portato all’assoluzione dell’imputato,a quello del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione. Si tratta di una prospettazione errata perché, intema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice è chiamato a valutare non se la condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errori dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione col rapporto di causa ad effetto (cfr. ex multis, Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263).In particolare, il giudice della riparazione deve valutare se chi ha patit o l’ingiusta detenzionevi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, apprezzando, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, con il solo limite del non poter ritenere accertati fatti esclusi in sede di cognizione od escludere circostanze in tale sede riconosciute(Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima , Rv.270039;

Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014 - dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 ) . Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha reputato la condotta del ricorrente connotata da colpa grave, ostativa all’invocatoindennizzo, valorizzando circostanze di fatto non smentite dalla sentenza assolutoria che su di esse ha operato una valutazione di insufficienza ai fini dell’affermazione della responsabilitàpenale, quali, in particolare, la gestione amministrativa e contabile “fortemente lacunosa e certamente irregolare” relativa alla commercializzazione delle auto tra i soggetti coinvolti; l’estrema preoccupazione mostrata dal ricorrente in occasione dei controlli incrociati effettuati dallaGuardia di finanza, come emergente dal cospicuo compendio intercettatorio; l’intensificazione dei contatti tra i soggetti coinvolti, tra i quali l’istante,in concomitanza con gli anzidetti controlli fiscali.

Quanto alle condotte contestate B), C), ed E), il Giudice della riparazione rileva che le relative condotte non sono state negate dalla sentenza di assoluzione e che, rispetto ad esse, si è pervenuti ad una assoluzione nel merito esclusivamente in ragione dell’assoluzione degli imputati dal reato di usura, che ne rappresentava il necessario reato presupposto.

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez.U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023 , Sacchettino Ciro; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell’Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le s