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Ordinanza — n. 8625/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to appeal under Art. 322-bis CPP due to lack of cassation remedy for pre-trial release orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8625/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica filed a cassation appeal against a court order revoking a pre-trial seizure, arguing disproportionality between the defendant's income and the seized funds. The defense argued the appeal was inadmissible, citing a subsequent acquittal, while the Public Prosecutor requested annulment with remittal. The Court converted the cassation appeal into an appeal under Article 322-bis of the Code of Criminal Procedure because no specific law permits cassation against pre-trial release orders.

Regesto Legislator

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Art. 322-bis c.p.p.; Art. 568 c.p.p.: When no specific statutory provision allows a cassation appeal against a pre-trial release order, the general principle of favor impugnationis requires converting the cassation appeal into an appeal under Article 322-bis of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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pre-trial seizure revocation cassation appeal conversion Article 322-bis CPP favor impugnationis principle procedural remedy hierarchy impugnazione della cancellazione impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 322-bis cod. proc. pen.
Per questi ultimi è, invece, esperibile l'appello di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen.
Art. 568, comma 2 cod. proc. pen.
Tale orientamento discende dalla considerazione che nessuna disposizione di legge consente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di accoglimento (o di rigetto)dell'istanza di dissequestro: non certamente la norma di carattere generale, di cui all'art. 568, comma 2, cod.
art. 322-bis cod. proc. pen
Il ricorso deve essere qualificato come appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 39913 del 18/09/2008, Agostini, Rv. 241275
Sez. 3, n. 39913 del 18/09/2008, Agostini, Rv. 241275 – 01 ; v.
Sez. 3, n. 36682 del 14/10/2025, Bonavolta, Rv. 288832
sulla stessa linea, più di recente, Sez. 3, n. 36682 del 14/10/2025, Bonavolta, Rv. 288832 – 01;
Sez. 6, n. 2337 del 07/01/2015, Ferrante e altri, Rv. 261874
Sez. 6, n. 2337 del 07/01/2015, Ferrante e altri, Rv. 261874 -01).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani imputato: Rella Gianluca avverso l'ordinanza del 25/11/2025 del TRIBUNALE di Trani Udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lettele conclusioni del P.G.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso in data 25.11.2025 dal Tribunale di Trani con cui, in accoglimento dell’istanza presentata dal difensore di Gianluca Rella - imputato del delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 2, d.P.R. 309/1990 – ha disposto la revoca del sequestro preventivo della somma di euro 1.800,00, in quanto ritenuta non pertinente al reato e riferibile a lecita attività lavorativa. Il ricorrente denuncia contraddittorietà e incongruenza di motivazione in relazione al profilo di rilevanza pregnante, costituito dalla sproporzione tra il reddito del Rella e il denaro rinvenuto nella sua esclusiva disponibilità.

2. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

3. Con memoria ritualmente depositata, il difensore dell’imputato ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Ha successivamente prodotto copia del dispositivo della sentenza, emessa in data 10.02.2026, con cui il Tribunale di Trani ha assolto Rella Gianluca dal reato ascritto per insussistenza del fatto.

4. Il ricorso deve essere qualificato come appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. È infatti pacifico che avverso il provvedimento di dissequestro adottato in sede dibattimentale non è esperibile il ricorso per cassazione bensì l'appello al Tribunale del riesame, che è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti, diversi da quello impositivo della misura (cfr. Sez. 3, n. 39913 del 18/09/2008, Agostini, Rv. 241275 – 01 ; v. sulla stessa linea, più di recente, Sez. 3, n. 36682 del 14/10/2025, Bonavolta, Rv. 288832 – 01;

Sez. 6, n. 2337 del 07/01/2015, Ferrante e altri, Rv. 261874 -01). Tale orientamento discende dalla considerazione che nessuna disposizione di legge consente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di accoglimento (o di rigetto)dell'istanza di dissequestro: non certamente la norma di carattere generale, di cui all'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., perché questa sancisce la ricorribilità contro i provvedimenti relativi alla libertà personale e contro le sentenze;e nessuna norma di carattere particolare, perché nessuna di essa è rinvenibile in relazione ai provvedimenti in materia di sequestro preventivo.

Per questi ultimi è, invece, esperibile l'appello di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen.

5. Nel caso in esame, pertanto, per il principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", il ricorso proposto va convertito in appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al competente Tribunale di Trani. P.Q.M Qualificato il ricorso come appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen. ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso. Così è deciso, 17febbra