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Sentenza — n. 8041/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing; defendant lacks interest to challenge seizure of third-party vehicle.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8041/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of concrete and current legal interest. The defendant, acting as a natural person, sought to challenge a seizure of a truck owned by his sole-shareholding company, which was involved in a serious traffic accident. The Court ruled that only the company owner possesses the requisite interest in the restitution of the seized asset, as the defendant's legal position is not independently protected.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The defendant, not being the owner of the seized property, lacks the concrete and current interest required to challenge the seizure, as the standing belongs exclusively to the legal entity holding the asset.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of standing interest to appeal seizure of property third party ownership cassation inadmissibility sequestro del veicolo bene sequestrato azione mobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 325 c.p.p.
Si osserva che l'indagato, pur essendo astrattamente legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del (-„f riesame, ai sensi dell'art. 325 cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 352-354 c.p.p.
Art. 114 disp. att. c.p.p.
Art. 351 c.p.p.
pen.; che, inoltre, illegittima risulta anche la scelta di escutere il De Marco nelle forme di cui all'art. 351 cod.
art. 351 cod. proc. pen
pen.; che, inoltre, illegittima risulta anche la scelta di escutere il De Marco nelle forme di cui all'art. 351 cod. proc. pen., comma 1, cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil
Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan
Dunque, è la società proprietaria del veicolo che ha un interesse concreto ed attuale alla restituzione del bene in sequestro, di talché è il soggetto che ha la rappresentanza dell'ente che vanta l'interesse a proporre impugnazione (Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv.
Sez. 2, n. 18419/2024
34996 del 15/05/2024, D'Angelo, in motivazione; Sez. 2, n. 18419/2024, cit.), a meno che l'indagato non vanti un fondato personale interesse alla restituzione dei beni in sequestro.
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Sentenza — n. 33358/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney from the legitimate party for the third interested. The court ruled the appeal inadmissible because the power of attorney was granted by a different person than the one filing the appeal. The court emphasized that third parties must have a special power of attorney to appeal in criminal proceedings. The decision highlights the strict procedural requirements for third parties in criminal appeals. The court found the appeal inadmissible due to the lack of a special power of attorney from the legitimate party. The court ruled that the third party must have a special power of attorney to appeal in criminal proceedings. The decision clarifies the procedural requirements for third parties in criminal appeals. The court found the appeal inadmissible due to the lack of a special power of attorney from the legitimate party. The court ruled that the third party must have a special power of attorney to appeal in criminal proceedings. The decision clarifies the procedural requirements for third parties in criminal appeals. The court found the appeal inadmissible due to the lack of a special power of attorney from the legitimate party. The court ruled that the third party must have a special power of attorney to appeal in criminal proceedings. The decision clarifies the procedural requirements for third parties in criminal appeals.
Sentenza — n. 42595/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeals against vehicle seizure orders due to lack of interest and procedural defects.
Sentenza — n. 10019/2022 — snpen
Corte di Cassazione, Sentenza — n. 10019/2022 — snpen
Sentenza — n. 38249/2024 — snpen
Cassation annuls a seizure order due to lack of specific evidentiary justification required by criminal procedure law.
Ordinanza — n. 12076/2026 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible; restitution issues must be handled by execution judge, not cassation court.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: De Marco Marco nato a Lamezia Terme il 12/09/1997 avverso l'ordinanza del 09/09/2025 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Potenza, in funzione di riesame, con ordinanza del 09/09/2025, dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta da Marco De Marco avverso il decreto di convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria in data 11/08/2025 ed il successivo decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Lagonegro il 13/08/2025, avente ad oggetto l'autocarro Iveco tg. GX770EX, coinvolto in un sinistro stradale nel quale Pasquale Tuzio riportava lesioni personali gravi.

2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce l'erronea applicazione dell'art.257 cod. proc. pen. in relazione all'interesse ad impugnare, nonché manifesta illogicità della motivazione,e la violazione degli artt. 352-354 cod. proc. pen. e 1 114 disp. att. cod. proc. pen. Osserva che il Tribunale del riesame ha errato nel dichiarare inammissibile l'istanza di riesame, in considerazione della coincidenza tra l'indagato ed il socio unico della società proprietaria del bene; che, in ogni caso, sussiste l'interesse del ricorrente ad ottenere la rimozione del bene dagli elementi di prova utilizzabili dal giudice; che, dunque, l'indagato ha interesse a far valere l'illegittimità del provvedimento acquisitivo di un eleminto di prova a suo carico; che, nel caso di specie, il sequestro probatorio disposto di urgenza dalla Polizia Giudiziaria, poi convalidato dal Pubblico Ministero, è illegittimo, in quanto non preceduto dal doveroso obbligo di comunicare la facoltà di assistenza difensiva, ai sensi degli artt. 352-354 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.; che, inoltre, illegittima risulta anche la scelta di escutere il De Marco nelle forme di cui all'art. 351 cod. proc. pen., comma 1, cod. proc. pen., piuttosto che quale persona indagata, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 1.1. Si osserva che l'indagato, pur essendo astrattamente legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del (-„f riesame, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. -guanto "persona alla quale le cose sono state sequestrate", non vanta un interesse concreto ed attuale. Sul punto, invero, il Collegio intende dare continuità all'orientamento prevalente maturato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro può proporre impugnazione solo se vanta un interesse concreto ed attuale, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le tante, Sez. 2, n. 26926 del 12/06/2025, Rubel, n.m.;

Sez. 3, n. 36021 del 1/6/2023, Gabrielli, n.m.; Sez. 3, n. 16352 del 11/1/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01; Sez. 5, n. 35015 del 9/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 - 04; Sez. 1, n. 6779 del 8/1/2019, Firriolo, Rv. ta ' i r 274992 — 0). In altri termini, affinché siatggitigu--.9i, e,a proporre impugnazione, l'indagato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante: la persona avente diritto alla restituzione non è chi abbia un qualsiasi interesse alla restituzione, ma soltanto colui che sia titolare di una posizione giuridica autonomamente protetta, coincidente, quindi, con un diritto soggettivo assoluto od anche con un mero rapporto di fatto tutelato dal diritto (di recente, Sez. 2, n. 18419 del 22/3/2024, Grazioli, Rv. 286321 - 01, in motivazione;

Sez. 2, n. 43967 del 19/10/2022, Tonolo, Rv. 283990 - 01). Del resto, sul tema, sia pure con riferimento al sequestro preventivo (ma la questione è analoga), si sono di recente espresse le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, ric. Calvarese, R.G. n. 34936/2024, ud. 25/09/2025, di cui allo stato si dispone solo della informazione provvisoria n. 15/2025), affermando che la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione.

Le considerazioni svolte valgono anche nel caso in cui l'indagato sia legale rappresentante e socio unico di una società di capitali, atteso che l'ente è soggetto diverso e distinto dalla persona fisica, con la conseguenza che, per proporre riesame, è necessario il conferimento di procura speciale al difensore per agire nell'interesse della persona giuridica (Sez. 3, n. 34996 del 15/05/2024, D'Angelo, in motivazione; Sez. 2, n. 18419/2024, cit.), a meno che l'indagato non vanti un fondato personale interesse alla restituzione dei beni in sequestro.

Orbene, nel caso di specie, tale interesse non solo non è stato efficacemente rappresentato dal ricorrente, ma neppure è da ritenere che esso possa derivare dalla enfatizzata ampiezza della entità della partecipazione al capitale sociale vantata dal ricorrente. 1.2. Non ignora il Collegio l'orientamento minoritario, secondo il quale, in tema di sequestro probatorio, l'interesse dell'imputato non titolare del bene a proporre richiesta di riesame prescinderebbe dall'interesse alla restituzione della cosa, in quanto questi ha diritto . a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya, Rv. 277314 - 01;

Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273 - 01). Tale approdo ermeneutico, tuttavia, non convince, in quanto l'interesse all'impugnazione, per mantenere e dimostrare i caratteri di attualità e concretezza, non può mirare al solo conseguimento di una pronuncia in sede incidentale sulla legittimità del ricorso allo strumento del sequestro probatorio, atteso che la valutazione sulla legittimità dell'apprensione del bene e della utilizzabilità del mezzo di prova mediante il quale si intende raggiungere il risultato probatorio va condotta nella sede naturale del processo di merito, specie se si considera che l'eventuale giudizio espresso nella fase cautelare comunque non ha alcuna efficacia vincolante nel giudizio di merito (Sez. 2, n. 34517 del 15/05/2019, Sammali, Rv. 277029 - 01, in motivazione).

Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte, già nel 2008, pronunciandosi sull'ammissibilità dell'impugnazione avverso il decreto di sequestro probatorio, una volta disposta la restituzione del beni sequestrati, avevano avuto cura di precisare che «mentre il riesame proposto nel tempo in cui il bene è sottoposto a vincolo è sorretto da un interesse immediato ed attuale (la restituzione appunto), non è sorretto da analogo interesse il riesame inteso ad espungere dal patrimonio probatorio un'acquisizione documentale di cui non è in atto l'utilizzazione» (Sez.

U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397 - 01), atteso che l'utilizzazione del dato probatorio è un fattore processuale eventuale e incerto, che dipende dalla strategia del pubblico ministero, che tiene conto sia dello sviluppo ulteriore delle indagini sia dell'andamento della successiva fase processuale. Dunque, le Sezioni Unite Tchmil hanno ritenuto imprescindibile la necessità di verificare il requisito dell'interesse all'impugnazione, identificandolo con «la domanda di un possibile ripristino di una posizione giuridica soggettiva che si prospetta come lesa», in tal modo escludendo che detto interesse possa essere individuato nella pretesa all'astratta legittimità del provvedimento; non hanno, poi, mancato di evidenziare che il giudizio del Tribunale del riesame sulla validità del sequestro probatorio, se comporta «indubbi riflessi concreti sulla restituzione della cosa sequestrata, ne avrebbe soltanto di teorici in ordine all'acquisizione della prova, i profili di legittimità e di utilizzabilità della quale non sarebbero in alcun modo pregiudicati da pronunzie assunte in sede incidentale, rispetto alle decisioni che si potranno adottare nel giudizio», tenuto conto che «il giudicato nel procedimento incidentale riguarda solo il vincolo imposto dal provvedimento e ordinariamente non produce alcun effetto diverso, esaurendo completamente il proprio ambito con la pronuncia su quel vincolo». 1.3.

Nel caso di specie, l'autocarro in sequestro appartiene alla società DM Autotrasporti s.r.I., di cui il De Marco è socio unico, mentre il ricorso per cassazione e prima ancora l'istanza di riesame sono stati proposti dal De Marco quale persona fisica, che, non spendendo la qualità, rispetto alla res è terzo. Dunque, è la società proprietaria del veicolo che ha un interesse concreto ed attuale alla restituzione del bene in sequestro, di talché è il soggetto che ha la rappresentanza dell'ente che vanta l'interesse a proporre impugnazione (Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231 - 01).

L'odierno ricorrente, invero, non potrebbe ottenere la restituzione della cosa come effetto del dissequestro, non essendo titolare di una posizione giuridica autonomamente protetta nel senso sopra indicato.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu