Italian Court dismisses request to extend civil party costs to insurer due to acquiescence and procedural limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the civil parties' request to extend the order for legal costs to the civil liability insurer, Unipol Sai. The court found the insurer had acquiesced to the appellate judgment by failing to appear or submit written conclusions, thereby precluding a finding of their loss. Furthermore, the request to correct the appellate court's omission regarding the insurer's liability was deemed inadmissible as it involved discretionary assessments not subject to correction under the relevant criminal procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 cod. proc. pen.; Art. 91 cod. proc. civ.: Acquiescence by a civil liability party to an appellate judgment excludes a finding of their loss for cost allocation, and correction requests regarding discretionary cost assessments are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Cino Vita nato a Ravanusa il 15/02/1948 Lo Curto Vincenzo nato a Canicattì il 29/04/1974 Lo Curto Maria Carmela nato a Canicattì il 30/04/1978 Lo Curto Michele nato a Canicattì il 07/09/2007 Cammilleri Maria Rosita nato a Canicattì il 28/08/1979 inoltre: Sala Gioacchino nato a Canicattì il 11/04/1973 Unipol Sai Assicurazione avverso la sentenza del 11/06/2025 di questa Corte di Cassazione. Udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot, con cui si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le note scritte dei ricorrenti che insistono nell'accoglimento del ricorso; letta la memoria depositata nell'interesse di Unipol Sai con cui si chiede il rigetto dell'istanza di correzione proposta dalle parti civili.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In data 11 giugno 2025 questa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Gioacchino Sala avverso la pronuncia della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento con cui Gioacchino Sala era stato condannato alle pene di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 589 cod. pen. e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite.
2. Con l'istanza in esame le parti civili Vita Cino, Vincenzo Lo Curto, Maria Carmela Lo Curto, Michele Lo Curto, Maria Rosita Cammilleri e Giuseppe Lo Curto chiedono di integrare il dispositivo della sentenza di questa Corte di legittimità, estendendo, in via solidale, al responsabile civile UNIPOL SAI la condanna alla rifusione delle spese legali del giudizio di cassazione dalle parti sostenute beL nonché quello della Corte di appello di Palermo che, a differenza del Tribunale di Agrigento, ha omesso di specificare l'estensione dell'obbligo di pagamento anche al responsabile civile.
3. L'istanza non è fondata e deve essere rigettata.
4. Come questa Corte ha avuto modo di affermare «non è emendabile con il rimedio previsto dall'art. 130 cod. proc. pen., l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello, trattandosi di decisione implicante valutazioni discrezionali sulla fondatezza delle richieste e sulla entità della liquidazione, suscettibili di essere censurate solo con gli ordinari mezzi di impugnazione» (Sez. 6, n. 27073 del 15/05/2025, Rv. 288519 - 01). Nel caso in esame, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, ha disposto il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del trattore agricolo e, confermando nel resto la sentenza impugnata, ha condannato solo l'imputato alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle costituite parti civili.
Nel caso in esame non risulta essere stata impugnata la mancata statuizione né proposta istanza ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. al giudice competente a decidere sulla correzione, ossia il giudice autore dell'atto /il che rende l'istanza, per questa parte inammissibile.
5. Quanto alla richiesta volta a correggere la sentenza pronunciata da questa Corte, estendendo al responsabile civile la condanna al pagamento delle spese processuali, questa Corte intende ribadire, in questa sede, il principio secondo cui «in tema di spese processuali, l'acquiescenza alla sentenza da parte del responsabile civile esclude, nel caso in cui il solo imputato abbia infruttuosamente interposto l'impugnazione, che nel relativo giudizio sia configurabile una situazione di soccombenza, con conseguente condanna alle spese in favore della parte civile, rimanendo queste a carico del solo imputato (Sez. 4, n. 28201 del 08/07/2025, Rv. 288512 - 01; Sez. 1, n. 31855 del 05/05/2021, Rv. 281938). Nel caso in esame, a differenza di quanto avvenuto in grado di appello, dinanzi a questa Corte di legittimità, Unipol Sai non ha presenziato né ha fatto pervenire conclusioni scritte, con ciò dimostrando acquiescenza alla sentenza della Corte di appello di Palermo.
6. Al rigetto della istanza non consegue la condanna alle spese alla luce del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte che con la sentenza n. 298432 del 14 novembre 2024f ha enunciato il principio secondo cui, nei procedimenti di correzione degli errori materiali, aventi natura sostanzialmente amministrativa e non diretta a incidere, in situazioni di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento del quale si chiede la correzione, non 'ipuò procedere alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile una situazione di soccombenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 cod. proc. civ. neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'accoglimento dell'istanza poiché trattandosi di procedimento non contenzioso, non può determinare una posizione di soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza. Deciso il 13 gennaio 2026 La igliera est. Il Presidénte Mari Emanuele