Sentenza — n. 7299/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in -data 16 luglio 2025 la Corte d'appello di Brescia ha rigettato l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. proposta dal difensore nonché procuratore speciale di Barbi Cristiano in relazione al periodo di ingiusta detenzione dal medesimo patita in regime di custodia cautelare dal 2.11.2020 al 2.1.2021 e poi fino al 12 aprile 2022 in regime di arresti domiciliari, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Brescia in data 12.10.2020 in relazione ai reati di cui ai capi 33 (art. 648 bis cod.pen.), 36 (art. 648 bis cod.pen.) e 37 (art. 512 bis cod.pen.) della contestazione. Quanto al merito, il Tribunale di Brescia in data 31 maggio 2023 pronunciava sentenza di assoluzione del Barbi dai reati a lui ascritti, sentenza divenuta irrevocabile in data 17 ottobre 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 314 cod.proc.pen, art. 648 bis cod.pen, art. 512 bis cod.pen; Sentenza — n. 7299/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 - 01).La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto, non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBI CRISTIANO nato a CHIARI il 17/10/1970 avverso l'ordinanza del 16/07/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in -data 16 luglio 2025 la Corte d'appello di Brescia ha rigettato l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. proposta dal difensore nonché procuratore speciale di Barbi Cristiano in relazione al periodo di ingiusta detenzione dal medesimo patita in regime di custodia cautelare dal 2.11.2020 al 2.1.2021 e poi fino al 12 aprile 2022 in regime di arresti domiciliari, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Brescia in data 12.10.2020 in relazione ai reati di cui ai capi 33 (art. 648 bis cod.pen.), 36 (art. 648 bis cod.pen.) e 37 (art. 512 bis cod.pen.) della contestazione. Quanto al merito, il Tribunale di Brescia in data 31 maggio 2023 pronunciava sentenza di assoluzione del Barbi dai reati a lui ascritti, sentenza divenuta irrevocabile in data 17 ottobre 2020.
2. Il giudice della riparazione ha fondato il rigetto dell'istanza sul contenuto dei verbali di interrogatorio resi dal Barbi e su una serie di elementi concretanti una "opaca gestione economica e finanziaria delle operazioni commerciali intraprese con il Mura Francesco", ritenendo quindi sussistente una condotta ostativa dell'interessato.
3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, l'erronea qualificazione del fatto e degli elementi a fondamento della domanda nonché la motivazione assente o apodittica. Si assume che quattro siano gli elementi valorizzati dalla Corte d'appello a carico di Barbi Cristiano ovvero:
1) l'accettazione della intestazione fittizia delle quote di Mura Francesco della società SB s.r.l. a favore di Fiandaca Salvatore Richard;
2) la consapevolezza che il prezzo delle quote fosse versato da Mura Francesco in contanti ed in nero;
3) la tolleranza che l'acquisto della società fosse finanziato con denaro di provenienza incerta;
4) l'astratta riconducibilità del denaro utilizzato da Mura Francesco per costituire la S.B. s.r.l. ai reati di riciclaggio, autoriciclaggio e di evasione fiscale contestati nell'ambito delle indagini, . commettendo così plurimi errori di valutazione. Sul primo punto si osserva che era ben evidente, già nel corso delle indagini preliminari, che il motivo dell'intestazione della quota di Mura Francesco a Fiandaca Salvatore Richard era di evitare di violare il patto di non concorrenza siglato con la cessionaria della sua precedente attività, J&D s.n.c. di Xunije.
In più in data 10.12.2015 Barbi e Mura costituivano altre società senza alcuna intestazione fittizia.Quanto al secondo punto, si rileva che il Barbi nell'interrogatorio del 24.11.2020 ha reso una dichiarazione confessoria. Quanto al terzo punto, il Barbi nell'interrogatorio reso in data 24.11.2020 ha dichiarato di non aver mai sospettato della provenienza del denaro dalla n'drina Barbaro-Papa lia . Quanto al quarto punto, le condotte di riciclaggio e di evasione fiscale sarebbero state realizzate dopo la costituzione della S.B. s.r.l. Si evidenziano altresì altri elementi, non oggetto di imputazione, ma esaminati dal giudice della riparazione quali la conoscenza di Pangallo, il coinvolgimento nella sala slot di Asti, la cessione della società Leon Gaming s.r.l. e del Caffé 25 aprile di Milano che costituiscono richiami inconferenti.
Si contesta altresì la valutazione operata dalla Corte di merito circa la opaca gestione economica e finanziaria delle operazioni commerciali intraprese con Mura. Si conclude quindi che il Barbi non ha tenuto alcuna condotta colposa sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura cautelare.
4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi il ricorso.
6. La difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é infondato. Va ribadito che in tema di riparazione per ingiusta detenzione, come specificato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, Pellizza, in termini ripresi di recente da Sez. 4, n. 19432 dell'08/04/2025, Moati, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante .e secondo un iter logico-motivazionale dei tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis:
Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 - 01).La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto, non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv.
Rv. 259082 - 01). La colpa che vale a escludere il diritto all'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica con l'intervento dell'Autorità, una misura custodiale, laddove il giudizio sulla prevedibilità va formulato con criterio ex ante in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo a un intervento coercitivo dell'Autorità. Tuttavia, il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa, si identifica nella condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, può aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità, pur se tesa, in concreto, al perseguimento di altri risultati.
Sicché, anche il giudizio sulla prevedibilità va formulato con criterio ex ante e in una dimensione oggettiva, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente ma come prevedibilità secondo il parametro della comune esperienza, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo a un intervento coercitivo dell'Autorità. È sufficiente, pertanto, analizzare quanto compiuto dal richiedente sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.
2. Nel caso all'esame la Corte territoriale, in linea con i principi fin qui esposti e con motivazione logica e puntuale, ha ravvisato la sussistenza della condizione ostativa di cui all'art. 314 cod.proc.pen., concretandola nell' "opaca gestione economica e finanziaria intrapresa con il Mura", nonché nel contenuto delle dichiarazioni rese dal Barbi nei vari interrogatori dinnanzi al Pubblico Ministero. Gli elementi individuati dal giudice della riparazione vanno valutati alla luce dell'ipotesi accusatoria secondo cui il Barbi, quale presidente del consiglio di" amministrazione della S.B S.r.l., proprietaria della sala slot VLT all'insegna Leon Gaming svolgendo il ruolo di prestanome del Mura, aveva accettato di intestarsi beni allo stesso riferibili e accreditamenti di ingenti somme di denaro non tracciabili di quantomeno dubbia provenienza.
L'ordinanza impugnata ha in particolare analizzato le operazioni commerciali poste in essere dal Barbi unitamente al Mura, il capitale investito nonché i soggetti con cui il Barbi era venuto in contatto. Tali elementi venivano altresì corroborati da quanto dichiarato dal Barbi, in sede di interrogatorio, ove ammetteva di aver intrattenuto rapporti con il Mura fin dal 2010, rapporti che erano continuati persino dopo che questi aveva rivolto delle minacce nei confronti della di lui moglie. Il Barbi, invero, aveva installato delle slot machine nel bar di cui il Mura era titolare, insieme a lui aveva acquistato la sala giochi Leon Gamig, dove peraltro le quote del Mura (pari al 60% del capitale per un valore di Euro 150.000,00) erano fittiziamente intestate a tale Fiandaca Salvatore Richard che mai vi aveva lavorato mentre il vero dominus era sempre il Mura.
Proprio la gestione di tali attività commerciali con il Mura, implicanti sempre l'esborso di rilevanti somme di denaro e con l'interposizione di prestanomi, erano, nel giudizio della Corte di merito, indicativi di un'accettazione e di una tolleranza da parte del Barbi del modus operandi del Mura, ovvero che le attività intraprese fossero finanziate con denaro di provenienza incerta (di cui il Barbi neanche aveva chiesto l'origine, come dichiarato in sede di interrogatorio), entrando anzi in affari con il Mura in ulteriori attività quali un casinò a Chamonix Mont Blanc ed una sala slot nel Comune di Asti, anche questa volta con l'impiego di ingenti somme di denaro.
Il Barbi era altresì coinvolto nella gestione del caffè "25 aprile" di piazza 25 aprile n. 7 a Milano, occasione in cui aveva anche avallato le cambiali di tale Baresi, venendo a sapere in quel frangente anche dell'esistenza di misure interdittive antimafia, dichiarando tuttavia di pensare che tale dizione si riferisse al fatto che il bar era frequentato da malavitosi. L'ordinanza impugnata ha posto altresì in rilievo, a colorare ulteriormente il contesto in cui avvenivano tali operazioni commerciali ed a indicare che le cattive frequentazioni del Mura non erano sfuggite al Barbi, la conoscenza di tale Pangallo Giuseppe da cui riferiva di aver ricevuto un'impressione negativa (si era presentato al casello di Lainate accompagnato da due persone sconosciute, vestiva come uno straccione e parlava solo dialetto calabrese) ed a cui aveva rifiutato la richiesta di custodire materiale di sua proprietà nella cascina di Erbusco.
Ma ancora nella Leon Gamini faceva le pulizie tale Valentina Marino, moglie di Fiandaca Giuseppe, soggetto che gestiva il Bar La Piazzetta di Rovato, attività che poi era stata chiusa in quanto il Fiandaca era stato arrestato per spaccio di droga. Ad ulteriormente arricchire il quadro delle operazioni poste in essere con il Mura vi era poi la prassi, ampiamente condivisa dal Barbi, come risulta dalle intercettazioni indicate, di recuperare dai vincitori le schedine vincenti pagando loro in nero la vincita ed ottenendo lui direttamente la riscossione di quanto dovuto.
La Corte di merito ha quindi svolto un'accurata e puntuale disamina di elementi probatori che, pur non assurgendo ad integrare illeciti penali, sono stati idonei, valutati ex ante nell'ottica del giudice della cautela e senza essere stati esclusi dal giudice della cognizione, ad ingenerare nell'autorità giudiziaria procedente la rappresentazione della configurabilità dei reati contestati così da esplicare efficacia sinergica nell'adozione della misura cautelare applicata all'odierno istante.
3. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
4. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. .4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe