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Sentenza — n. 7297/2026 — snpen Generato dall'IA

Court allows appeal against denial of free legal aid, ruling opposing court violated devolutive principle and ignored prior facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7297/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order denying free legal aid to the applicant, who had previously been convicted for tax evasion. The applicant argued the opposing court erred by applying a new statutory presumption regarding income limits that did not exist at the time of the initial request and by ignoring evidence of poverty. The Court held that the opposition procedure is subject to the principle of devolutive effect, prohibiting the opposing court from using different grounds than the first instance for rejection.

Regesto Legislator

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Art. 91, comma 1, d.P.R. n. 115/2002; Art. 99 d.P.R. n. 115/2002: The opposition against the denial of free legal aid is an impugnable instrument subject to the principle of devolutive effect, rendering it illegitimate for the opposing court to reject the request on grounds different from those used by the first instance.

Parole chiave

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free legal aid devolutive effect reformatio in peius tax evasion income limits presumption procedura per sottrazione d'imposta evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 91, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
Il Gip del Tribunale di Patti, rigettando la richiesta di ammissione al patrocinio avanzata da Salvatore Giglia, ha motivato richiamando il disposto di cui all'art. 91, comma 1, d.P.R.
Art. 99 d.P.R. n. 115/2002
Secondo i principi espressi da questa Corte di legittimità; il ricorso promosso ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 ha natura di mezzo di impugnazione e, in quanto tale, è soggetto al principio devolutivo.
Art. 76, comma 4 bis, d.P.R. n. 115/2002
4 bis dell'art. 76 d.P.R.
d.lgs. n. 24 del 7 marzo 2019
3, comma 1, d.lgs. n. 24 del 7 marzo 2019, dunque, successivamente alla presentazione dell'istanza di ammissione a spese dello Stato depositata dal Giglia in data 1 settembre 2016 e dello stesso provvedimento di rigetto, datato 10 gennaio 2018.
art. 75 d.lgs. n. 159/2011
Con ordinanza del 10 gennaio 2018,11 Gip del Tribunale di Patti aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da Salvatore Giglia, in data 8 settembre 2016, nell'ambito del procedimento penale per il reato di cui all'art. 75 d.lgs.
art. 99 d.P.R. n. 115/2002
Secondo i principi espressi da questa Corte di legittimità; il ricorso promosso ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 ha natura di mezzo di impugnazione e, in quanto tale, è soggetto al principio devolutivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 22065 del 12/04/2012
Sez. 4, n. 2402 del 09/01/2025
Ne consegue che sono applicabili i principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di reformatio in peius (Sez. 4, n. 2402 del 09/01/2025, Rv.
Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018
287495; Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Rv.
Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011
273254; Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Rv.
Sez. 4, n. 36915 del 06/11/2025
Appare, dunque, conforme ai principi dell'ordinamento ritenere che, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, debbano trovare applicazione, fin dove è possibile, i principi e le regole dell'ordinamento penale (Sez. 4, n. 36915 del 06/11/2025, non massimata).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Giglia Salvatore nato a Patti il 06/10/1967 avverso l'ordinanza del 07/05/2024 del Tribunale di Patti Udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena; lette le conclusioni del P.G., in persona della Sostituta Procuratrice Cinzia Parasporo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 gennaio 2018,11 Gip del Tribunale di Patti aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da Salvatore Giglia, in data 8 settembre 2016, nell'ambito del procedimento penale per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 a suo carico, argomentando che dalla comunicazione della Questura di Messina in data 19.12.2017 risultava che il richiedente era stato condannato per violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Il Tribunale di Patti, in sede di opposizione ex art. 99 T.U. Spese di Giustizia, ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di Giglia.

2. Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto ricorso affidato a due motivi. 2.1. Con il primo si deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 91 e 76, comma 4 bis, d.P.R. n. 115/2002 vigenti ratione temporis e il vizio di motivazione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in quanto il Tribunale di Patti non ha valutato gli elementi addotti dal ricorrente come idonei a fare ritenere superata la presunzione di cui all'art. 4 bis dell'art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002.

3. Il P.G. ha concluso, per iscritto, come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Il Gip del Tribunale di Patti, rigettando la richiesta di ammissione al patrocinio avanzata da Salvatore Giglia, ha motivato richiamando il disposto di cui all'art. 91, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 che escludet, dall'ammissione al beneficio l'indagato o imputato che abbiano riportato condanna per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. In proposito va ricordato che questa Corte aveva interpretato l'art. 91 cit. nel senso che l'ammissione al patrocinio doveva ritenersi preclusa nei soli procedimenti relativi a tale categoria di reati (Sez. 4, n. 22065 del 12/04/2012, Rv, 252969 secondo cui «È illegittima la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio disposta per un reato non ostativo, ancorché il richiedente abbia riportato precedenti condanne per evasione dell'imposta sul valore aggiunto, considerato che, in virtù dell'art. 91 d.P.R. n. 115 del 2002, l'esclusione del patrocinio a carico dello Stato - nei confronti di soggetti indagati, imputati o condannati per reati commessi in violazione delle norme concernenti la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e su valore aggiunto - riguarda i soli reati oggetto del procedimento per cui sia proposta richiesta di ammissione al gratuito patrocinio»).

Da ciò discende l'erroneità del riferimento all'art. 91 T.U. spese di giustizia contenuto nell'originario decreto di rigetto dell'ammissione al patrocinio.3. L'opposizione proposta da Giglia è stata rigettata per motivi del tutto diversi da quelli che il primo giudice aveva posto a fondamento del provvedimento impugnato. Secondo i principi espressi da questa Corte di legittimità; il ricorso promosso ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 ha natura di mezzo di impugnazione e, in quanto tale, è soggetto al principio devolutivo. Si è affermato che, pur costituendo l'opposizione ex art. 99 un rimedio straordinario e atipico, non può dubitarsi che lo stesso debba essere catalogato nell'alveo degli strumenti impugnatori con cui si fa valere una censura avverso un atto decisorio.

Ne consegue che sono applicabili i principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di reformatio in peius (Sez. 4, n. 2402 del 09/01/2025, Rv. 287495; Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Rv. 273254; Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Rv. 250134). La ratio di tale approdo giurisprudenziale risiede nella constatazione che per quanto nelle controversie aventi ad oggetto l'ammissione al patrocinio non tvl, t é manchi un profilo patrimoniale, innegabilq i riflessi che l'istituto produce sull'esercizio effettivo del diritto di difesa nel processo penale.

Appare, dunque, conforme ai principi dell'ordinamento ritenere che, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, debbano trovare applicazione, fin dove è possibile, i principi e le regole dell'ordinamento penale (Sez. 4, n. 36915 del 06/11/2025, non massimata). Si è, dunque, affermato il principio per cui è illegittimo il rigetto dell'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello f tato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poiché l'opposizione è uno strumento impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di reformatio in peius.

Ora, il rigetto da parte del Tribunale è motivato sul presupposto che l'art. 76, comma 4 bis, d.P.R. citato, prevede una presunzione di superamento dei limiti di reddito previsti per i soggetti già condannati per reati commessi in violazione delle norme in materia di evasione di imposte. E' però il caso di ricordare che la "presunzione" cui fa riferimento il Tribunale è stata introdotta dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 24 del 7 marzo 2019, dunque, successivamente alla presentazione dell'istanza di ammissione a spese dello Stato depositata dal Giglia in data 1 settembre 2016 e dello stesso provvedimento di rigetto, datato 10 gennaio 2018.

Inoltre, nell'istanza originaria era stato dichiarato che la persona offesa aveva riportato condanna per reati di mafia ma erano stati allegati elementi in merito alla condizione di non abbienza dell'istante, totalmente obliterati dal giudice dell'opposizione.4. Alla luce delle considerazioni espresse, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Presidente del Tribunale di Patti per nuovo giudizio da condurre sulla base dei predetti principi. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Patti.

Deciso il 3 dicembre 2025