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Sentenza — n. 7286/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7286/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7286/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa, in esito a giudizio abbreviato, dal locale Tribunale il 30 aprile 2022 che ha dichiarato non punibile, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., Eva Morata per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, connma 1, n. 4, cod. pen., così diversamente qualificato il fatto in imputazione.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 337 cod. proc. pen, art. 333 cod. pen; Sentenza — n. 7286/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., Eva Morata per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, connma 1, n. 4, cod. pen., così diversamente qualificato il fatto in imputazione.

Parole chiave

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testimonianza della vittima prova insufficiente dell'aggravamento clinico interrogatorio formale di testimoni false dichiarazioni senza giuramento sufficienza della testimonianza accusa penale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa, in esito a giudizio abbreviato, dal locale Tribunale il 30 aprile 2022 che ha dichiarato non punibile, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., Eva Morata per il reato di cui agli artt.
art. 337 cod. proc. pen
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputata mediante l'articolazione di un unico motivo con cui ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 337 cod. proc. pen.
art. 333 cod. pen
pen., nel disciplinare le formalità della querela, stabilisce al connma 1 che, se presentata con atto scritto, la dichiarazione che la contiene debba essere sottoscritta dalla parte (così come prescritto dall'art. 333 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Morata Eva nato a (CUBA) il 08/10/1992 avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa, in esito a giudizio abbreviato, dal locale Tribunale il 30 aprile 2022 che ha dichiarato non punibile, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., Eva Morata per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, connma 1, n. 4, cod. pen., così diversamente qualificato il fatto in imputazione.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputata mediante l'articolazione di un unico motivo con cui ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 337 cod. proc. pen. La denuncia orale della persona offesa, di cui dà atto il verbale di arresto, non può costituire una valida querela; questa avrebbe invece richiesto un esplicito atto formale sottoscritto dalla persona offesa.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

4. Il ricorso è meritevole di accoglimento. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 30 dicembre 2022, n. 150, il reato di furto, nel presente caso aggravato ai sensi dell'art. 625, connnna 1, n. 4, cod. pen., è divenuto perseguibile a querela di parte, procedendosi d'ufficio solo se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorra taluna delle circostanze di cui all'art. 625, n. 7), salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e al n. 7-bis (art. 624, comma 3, cod. pen.). Nella fattispecie di cui si tratta, dal verbale di arresto emerge che la persona offesa, nella circostanza impegnata in una visita medica presso il nosocomio Gemelli ove esercitava l'attività di medico, produceva solo "una denuncia orale, esprimendo la propria volontà di perseguire penalmente la donna, in oggetto generalizzata...".

L'art.337 cod. pen., nel disciplinare le formalità della querela, stabilisce al connma 1 che, se presentata con atto scritto, la dichiarazione che la contiene debba essere sottoscritta dalla parte (così come prescritto dall'art. 333 cod. pen. in tema di denuncia da parte dei privati, norma richiamata dal predetto comma 1 dell'art. 337); mentre al connma 2 stabilisce che la dichiarazione di querela, proposta oralmente, debba essere raccolta in un verbale dalla medesima parte sottoscritto. Nel caso di specie, la querela orale della persona offesa si è risolta nella espressione di una mera intenzione di proporla, senza che essa si sia tradotta in un atto formale regolarmente sottoscritto.

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Così deciso il 29 ottobre 2025 Il Consigliere estensor