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Sentenza — n. 6866/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise defense rights objection within statutory time limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6866/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to timely raise objections regarding the right to defense and lack of motivation. The applicant argued that medical tests were conducted without notifying him of his right to legal counsel, violating procedural guarantees, and that generic mitigating circumstances were improperly denied. The court ruled that such defects were either cured by the expedited procedure or were not raised within the mandatory deadline for filing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. c) e lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 180 e 182 c.p.p.; Art. 438 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Objections to violations of the right to defense or lack of motivation must be raised within the specific time limits prescribed for the appeal, otherwise the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal right to defense medical tests notification expedited procedure time limits appeal generic mitigating circumstances procedural nullity guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. c) c.p.p.
Con il primo deduce la violazione dell'art. 606, lett.
Art. 114 disp. att. c.p.p.
in relazione all'art. 114 disp.att.
Art. 180 c.p.p.
Art. 182 c.p.p.
Art. 438 c.p.p.
Art. 464 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod.
art. 114 disp.att. cod.proc.pen
in relazione all'art. 114 disp.att. cod.proc.pen.
art. 62 bis cod.pen
b) ed e) 1 cod.proc.pen.i in relazione all'art. 62 bis cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021
pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna (Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTINI MARCO nato a BUCAREST( ROMANIA) il 30/01/1986 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 15.4.2025 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Lucca in composizione monocratica aveva ritenuto Martini Marco colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 1, 2, lett. O / e 2 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 2000 di ammenda mentre lo aveva assolto dal reato di cui all'art. 187, comma 1 e 1 bis, d.lgs cit. perché il fatto non sussiste.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazioneiformulando due motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606, lett.

c) icod.proc.pen. in relazione all'art. 114 disp.att. cod.proc.pen. Ci si duole della ritenuta utilizzabilità degli esami svolti sulla persona dell'imputato in ospedale senza che lo stesso sia stato avvertito ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod.proc.pen. della facoltà di farsi assistere da un difensore. Si assume che pertanto è stato leso il diritto di difesa con conseguente nullità assoluta della sentenza. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, lett.

b) ed e) 1 cod.proc.pen.i in relazione all'art. 62 bis cod.pen. Si assume la carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non avendo il giudicante tenuto conto del comportamento processuale dell'imputato.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo é manifestamente infondato. Ed invero, nella specie trova applicazione il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcoleMico esclusivamente s'Il richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna (Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rv. 282245), come avvenuto nella specie.2.

Il secondo motivo é del pari manifestamente infondato. Ed invero la Corte di merito ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, valutando sia la gravità della violazione del bene giuridico protetto dalla norma che i plurimi precedenti penali, anche per reati della stessa specie, da cui l'imputato risulta gravato.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, manifestamente infondato, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2