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Sentenza — n. 6812/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for traffic offense due to statute of limitations expiring before appeal judgment deposit. Defense argued retroactive law change; court ruled suspension period starts at first-instance deadline.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6812/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance conviction for a traffic offense because the statute of limitations had expired before the appeal judgment was deposited. The defense argued that a 2017 law suspending the limitation period should apply retroactively due to a 2021 amendment, claiming the five-year limit expired in late 2023. The court rejected this, ruling that the suspension period begins only after the first-instance deadline for depositing the judgment, meaning the limitation period had already run out.

Regesto Legislator

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Art. 159 cod. pen.; Art. 544 cod. proc. pen.: The suspension of the statute of limitations period commences from the deadline for depositing the first-instance judgment, not from the judgment's pronouncement, and expires if the limitation period runs out during this suspension window.

Parole chiave

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statute of limitations suspension of prescription traffic offense retroactive application appeal judgment deposit omission of declaration annulment without remand guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 159 cod. pen.
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n.
Art. 544 cod. proc. pen.
Ai sensi dell’articolo citato, infatti, la sospensione del corso della prescrizione – per una durata massima di anni 1 e mesi 6 fino alla pronuncia della sentenza di appello – decorre dal termine stabilito dal primo giudice, ex art. 544 cod. proc. pen., per il deposito della motivazione.
Art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 224 cod. strada
Ai sensi dell’art. 224 cod. strada, quanto alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, si dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia della sentenza al Prefetto di Reggio Emilia per quanto di competenza.
art. 159 cod. pen
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n.
art. 544 cod. proc. pen
Ai sensi dell’articolo citato, infatti, la sospensione del corso della prescrizione – per una durata massima di anni 1 e mesi 6 fino alla pronuncia della sentenza di appello – decorre dal termine stabilito dal primo giudice, ex art. 544 cod. proc. pen., per il deposito della motivazione.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Sezioni Unite Polichetti
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da GABRIELLA CAPPELLO - Presidente - Sent. n. sez. 147/2026 ALESSANDRO RANALDI UP - 03/02/2026 LOREDANA MICCICHE' R.G.N. 24959/2025 MARIAROSARIA BRUNO - Relatore - Motivazione Semplificata ATTILIO MARI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Sforacchi Luigi Piero nato a VIANO il 19/07/1953 avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte d'appello di Bologna. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno; udito il Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'Avvocato Silvia Salvato del foro di Mantova in difesa di Sforacchi Luigi Piero, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 26/11/2024, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 23/10/2023, nei confronti di Sforacchi Luigi Piero, imputato del reato p. e p. dall’art. 186, comma 2, lettera c) e 2-bis, cod. strada, fatto commesso il 27/11/2018. Avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando un motivo unico di doglianza. La difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

All’uopo rappresenta come la causa estintiva fosse già maturata in pendenza dei termini CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6812/2026 Roma, lì, 19/02/2026 di deposito della sentenza di primo grado, emessa il 23/10/2023. Nello specifico, si legge nel ricorso, il termine prescrizionale del reato contestato, pari ad anni cinque, sarebbe spirato il 27/11/2023 e non sarebbe applicabile la disposizione di cui all’art. 159 cod. pen., come introdotta dalla legge 103/2017, per effetto della successiva entrata in vigore della legge 134/2021, vigente dal 19/10/2021, che ha abrogato con effetti retroattivi la sospensione della prescrizione prevista dalla legge 103/2017.

La Corte di merito avrebbe dovuto avvedersi della intervenuta causa estintiva, anche alla luce della espressa eccezione promossa dalla difesa, a cui non ha offerto risposta, incorrendo nel vizio dell’omessa pronuncia.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso, fondato, deve essere accolto con le precisazioni di seguito indicate. Il reato per cui si è proceduto, come già sopra evidenziato, risulta commesso in data 27/11/2018. La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa nel ricorso, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175–01, così massimata:”La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021”).

4. Il reato per il quale è intervenuta condanna è stato commesso nel periodo di vigenza dell’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla l. 103/2017; tuttavia, nel caso specifico, non può trovare applicazione la sospensione massima per la durata di anni uno e mesi sei prevista dalla norma in parola per l'ipotesi di sentenza di condanna emessa in primo grado. Invero, il termine massimo di prescrizione della contravvenzione contestata – pari ad anni cinque - in assenza di periodi di sospensione intervenuti nel corso della celebrazione del giudizio di primo grado – risulta maturato in data 27/11/2023, durante il termine fissato dal giudice di primo grado per il deposito della sentenza, ai sensi dell’art. 544 cod. proc. pen., pari a giorni 90.

Lo spirare del termine massimo di prescrizione del reato nel periodo stabilito dal primo giudice per il deposito della motivazione della sentenza rende inoperante la causa di sospensione di cui all'art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dalla c.d. riforma Orlando. Ai sensi dell’articolo citato, infatti, la sospensione del corso della prescrizione – per una durata massima di anni 1 e mesi 6 fino alla pronuncia della sentenza di appello – decorre dal termine stabilito dal primo giudice, ex art. 544 cod. proc. pen., per il deposito della motivazione.

L’interpretazione trova conforto nella citata pronuncia a Sezioni Unite Polichetti, in cui si legge:”Che il periodo di sospensione stabilito da tale norma debba essere computato a far data dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione che il decidente ha assunto è confermato dal tenore letterale della norma, che fissa come dies a quo della sospensione della prescrizione il «termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado (..)» e come dies ad quem la «pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio».

Il criterio letterale, avendo la norma fatto riferimento al termine tout court e non alla fissazione del termine, orienta a individuare il dies a quo nel senso indicato, senza possibilità di arretrarlo alla data della pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado” (così § 9.2 di pag. 34). Pertanto, come rimarcato nella più volte citata sentenza a Sezioni Unite, ”il presupposto per la concreta operatività della sospensione, per la durata non superiore a un anno e sei mesi, prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo qui rilevante, è che il dies a quo di tale sospensione sopravvenga quando il termine prescrizionale non si sia ancora consumato”.

5. Occorre ulteriormente puntualizzare come sia ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). Ciò posto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

6. Ai sensi dell’art. 224 cod. strada, quanto alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, si dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia della sentenza al Prefetto di Reggio Emilia per quanto di competenza. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia della sentenza al Prefetto di Reggio Emilia per quanto di competenza. Così è deciso, 03/02/2026 La Consigliera est. La Presidente MARIAROSARIA BRUNO GABRIELLA CAPPELLO